Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15156 presentata da BRUNO EDUARDO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980126
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il signor Angelo Colombo, dipendente Epi e sindacalista dello Slai-Cobas, e' in forza presso l'ufficio di Milano Precotto con la mansione di scambista; avendo ricevuto piu' volte incarichi che esulavano dalle sue mansioni, ha sollecitato per iscritto all'azienda risposte sugli effettivi carichi di lavoro e sulle mansioni relative alle qualifiche di portalettere e scambista senza mai ricevere opportune delucidazioni; in data 18 novembre 1997 il signor Angelo Colombo ha ricevuto una lettera da parte della area provinciale e organizzazione dell'Epi - sede Lombardia - in cui gli e' stata notificata la applicabilita' della sanzione disciplinare di cui all'articolo 32 lettera d) del Ccnl per aver rifiutato di svolgere le mansioni richiestegli -: se non si ritenga necessario un intervento presso la direzione Epi sede Lombardia affinche' si chiuda immediatamente il contenzioso di evidente natura sindacale e non personale; se non si intenda intervenire presso la direzione dell'area personale, sede Lombardia, per arrivare a riequilibrare i rapporti tra sindacati e dirigenza secondo le piu' elementari regole di democrazia nei posti di lavoro. (4-15156)
In relazione all'atto parlamentare indicato si rappresentano gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla competente Direzione provinciale del lavoro di Milano. Il signore Angelo Colombo, in posizione di distacco dalle Ferrovie dello Stato, e' in servizio presso l'ente Poste - agenzia di base "Milano Precotto". Svolge mansioni di recapito a mezzo furgoni ed e' inquadrato nell'area operativa (ex IV Categoria). L'articolo 43 del relativo contratto collettivo nazionale prevede, per la citata area, mansioni che presuppongono adeguata preparazione professionale. La circolare n. 25 del 25 agosto 1995, esplicativa del contratto collettivo nazionale, chiarisce, ulteriormente che le mansioni proprie dell'area operativa - tipologia produzione - comprendono sia il recapito che la consegna di tutte le tipologie di corrispondenza e pacchi. Il procedimento disciplinare a carico del sig. Colombo, secondo l'ente Poste Italiano prende avvio dai disservizi causati dallo stesso, nel periodo compreso tra il 3 luglio ed il 12 settembre 1997. I motivi sono configurabili nel rifiuto ad effettuare il recapito di una serie di pacchi di corrispondenza e nel rientro anticipato, rispetto all'orario di lavoro programmato. Il rifiuto ad ottemperare agli obblighi di servizio e' la causa del procedimento disciplinare ex articolo 7, della legge n. 300 del 1970, notificato il 3 dicembre 1997, per l'applicazione della sanzione del licenziamento (ex articolo 32, lettera d), del CCNL). Il sig. Colombo, rappresentante sindacale dello SLAI COBAS, in data 28 agosto 1997, aveva inviato sia al direttore dell'agenzia di Milano Precotto, sia al direttore dell'agenzia di coordinamento e dell'area servizi postali della sede Lombardia delle Poste italiane S.p.a., una lettera con la quale preannunciava un eventuale stato di agitazione sindacale a fronte di una mancata chiarifica sulle modalita' di svolgimento delle mansioni, relative al recapito della corrispondenza. Nella stessa nota veniva fissato il termine di 5 giorni per il relativo riscontro da parte dell'ente in argomento. Pertanto dal 3 al 12 settembre 1997 il personale ha seguito l'iniziativa sindacale. Nelle more del procedimento disciplinare, preso atto della citata lettera, l'ente sospendeva il procedimento in corso e segnalava la situazione alla Commissione di garanzia (prevista dalla legge n. 146 del 1990). La citata Commissione, con delibera n. 99/338 -10.1 del 27/5/99 ha escluso la configurabilita' dello stato di agitazione in esame, come sciopero in senso proprio, trattandosi di una forma anomala di agitazione sindacale, tale da non causare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale. La stessa ha giudicato la questione afferente alla disciplina del rapporto di lavoro. A seguito della delibera la S.a.s. Poste Italiane, con atto del 10/9/99 notificato al sig. Colombo il 30/9/99, applicava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo di 10 giorni, secondo quanto previsto dagli articoli 32, lettera c) e 34 del CCNL. Con atto del 2/10/99, il lavoratore ricorreva avverso il provvedimento disciplinare, chiedendo la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, per il tramite della direzione provinciale del lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 20/5/1970, n. 300. Avviata la procedura, in data 21/12/99 e 10/1/2000 le parti, convocate davanti alla predetta Commissione, non hanno raggiunto alcun accordo e, pertanto, la societa' ha proposto ricorso ex articolo 7 della legge n. 300 del 1970, davanti al tribunale di Milano. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.