Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15164 presentata da PERETTI ETTORE (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19980127
Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: la legge 8 luglio 1980, n. 319, (con l'adeguamento apportato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, che ha per oggetto i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite, e richieste dell'autorita' giudiziaria, all'articolo 10 prevede testualmente: "Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposte del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica potra' essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice ai prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel triennio precedente" -: se non ritenga necessario ed urgente proporre, come enunciato dall'articolo 10, adeguare le misure degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 di suddetta legge, tenendo presente che i periti e i consulenti in oggetto vengono liquidati a vacazione con un compenso di lire 10.000 pari a lire 5.000 (cinquemila) all'ora. (4-15164)
In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta che il decreto interministeriale del 5.12.1997, recante l'adeguamento tariffario in questione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.2.1998. Il compenso per i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorita' giudiziaria e' stato portato, secondo la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, a lire 24.732 per la prima vacazione ed a lire 13.740 per le vacazioni successive. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.