Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15170 presentata da COLUCCI GAETANO NINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980127
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: numerosi dipendenti pubblici collocati a riposo hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'indennita' integrativa speciale sulla indennita' di buonuscita, prima che l'invocato diritto venisse riconosciuto con legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa alle norme per il computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti; tra i numerosi ex dipendenti pubblici, la signora Matone Maria, nata a Salerno il 5 luglio 1926 e collocata a riposo in data 1^ settembre 1988, aveva presentato al Tar Campania - sezione di Salerno il ricorso n. 2455 del 1993, notificato all'Inpdap il 13 settembre 1993 e depositato il 23 settembre 1993; successivamente interveniva la citata legge n. 87 del 1994, al cui articolo 4 venivano dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti di cui in oggetto; in ogni caso, e' evidente che la legge si riferiva alla rinuncia all'azione in sede giudiziale e non alla rinuncia al diritto vantato, per cui il giudizio pendente rappresentava di per se', in ogni caso, una domanda rivolta all'Inpdap per il riconoscimento del diritto invocato, analoga a quella richiesta dall'articolo 3, comma 2 della citata legge n. 87 del 1994 che doveva essere presentata entro il 30 settembre 1994; ciononostante, poiche' probabilmente gli uffici dell'Inpdap hanno fatto confusione tra la rinuncia all'azione giudiziale, sancita dalla legge, e la rinuncia al diritto invocato, che viceversa non e' intervenuta, non risulterebbe pendente presso gli uffici dell'Inpdap di Salerno una richiesta della signora Matone Maria relativa al diritto vantato -: se non intenda sollecitare l'Inpdap al riconoscimento - in favore della signora Matone Maria e di tutti gli ex dipendenti pubblici che si trovano in una situazione analoga - del diritto ad ottenere la indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita. (4-15170)
In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. Per la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, spettante ai dipendenti dello Stato, con la valutazione dell'indennita' integrativa speciale, la legge n. 87/94 prescrive l'obbligo, da parte dell'ex iscritto, della presentazione della domanda, il cui termine e' scaduto il 30.9.94. L'interrogante ha chiesto se si possa derogare a tale obbligo, previsto dall'articolo 3 della citata legge, in favore di coloro i quali avevano gia' proposto ricorso giurisdizionale, peraltro ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa (6.2.94). Sul punto si fa presente che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 55 del 12-28 febbraio 1997, nel giudizio di legittimita' su tale ultimo articolo e proprio con riferimento alla mancata esclusione dall'obbligo della presentazione della domanda per quegli ex dipendenti gia' ricorrenti in sede giurisdizionale, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. In conclusione, allo stato nessun provvedimento concessivo puo' essere adottato in favore della Sig.ra MATONE Maria, non avendo la medesima presentato la domanda nel termine perentorio di cui innanzi. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziana Treu.