Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00873 presentata da SAONARA GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980129
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per l'ambiente, per sapere - premesso che: il decreto legislativo delegato 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e' entrato in vigore per riformare organicamente la precedente legislazione in materia recependo gli indirizzi comunitari e razionalizzando procedure, adempimenti, competenze e sistema sanzionatorio, ponendosi, come recita l'articolo 1, come provvedimento avente natura di "princi'pi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione" e di "riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome"; lo stesso provvedimento ha inteso introdurre una concezione nuova della tutela ambientale, basata su uno sviluppo sostenibile e compatibile, e con attenzione prevalente all'aspetto sostanziale delle relative problematiche ed alla semplificazione della disciplina del settore; i suddetti princi'pi tuttavia rischiano di restare nell'ambito delle mere dichiarazioni di intenti, senza apporto concreto di reali innovazioni rispetto alla disciplina previgente, ed esasperandone anzi i difetti di scarsa chiarezza e trasparenza e di eccessiva burocratizzazione degli oneri ed adempimenti previsti per gli operatori del settore; gli stessi operatori lamentano ad esempio la recente modifica del decreto legislativo n. 22 del 1997 ad opera del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che ha tra l'altro introdotto l'obbligo di vidimazione dei documenti per il trasporto dei rifiuti, creando un addizionale balzello burocratico di per se' oneroso, e dalle conseguenze altamente pregiudizievoli per l'impatto nell'assetto esistente; infatti, con l'entrata in vigore dell'obbligo il giorno stesso della pubblicazione del decreto e quindi in modo improvviso ed inatteso, a livello teorico si sono determinate interpretazioni contrastanti sull'istituto ed il termine di entrata in vigore, e nella realta' pratica manca chiarezza su cosa debba essere vidimato (non esistono infatti formulari predisposti), molti uffici del registro sono stati colti alla sprovvista ed hanno rifiutato la vidimazione, o hanno preteso il pagamento della stessa (a fronte della gratuita' prevista dal decreto n. 389 del 1997); le imprese di smaltimento invece si sono ovviamente rifiutate di trattare rifiuti non accompagnati da documentazione vidimata; a prescindere dal citato esempio di improvvisazione burocratica, il decreto n. 22 del 1997, nonostante i lodevoli intenti, in concreto determina numerose difficolta' in fase applicativa; tra queste, vi e' la difficolta' a comprendere pienamente la portata di tutta la disciplina e delle singole previsioni, nonostante il termine breve di entrata in vigore (a prescindere dai 15 giorni dalla pubblicazione, occorre considerare che gli operatori spesso ricevono le Gazzette Ufficiali con un certo ritardo, che ovviamente abbrevia il termine di conoscibilita' ed adattamento); peraltro, i numerosissimi obblighi ed adempimenti di carattere formale, non solo lasciano immutato lo spirito burocratico della precedente disciplina, ma risultano tutti sanzionati significativamente, il che crea notevole pressione in capo agli operatori costretti ad adattarsi in termini brevi; all'uopo, va notata la completa assenza di disposizioni transitorie che consentano un passaggio armonioso dalle regole precedenti a quelle recenti; manca inoltre una chiara definizione di quali obblighi competano a quali soggetti coinvolti, ed in quali termini; nonostante la disciplina complessa, il decreto n. 22 del 1997 non prevede disposizioni di raccordo e coordinamento con le numerose altre norme che regolano autonomamente particolari categorie di rifiuti, quali gli oli usati, i rifiuti di origine animale, i fertilizzanti, per cui non risulta chiara la classificazione di tali categorie nell'ambito del decreto n. 22 del 1997, ne' il rapporto del decreto con le altre norme e categorie, il che aumenta l'incertezza; il decreto n. 22 del 1997 si limita a distinguere i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi in base alla ricomprensione in appositi elenchi, e con la individuazione di separati obblighi ed oneri; nulla tuttavia e' detto circa i criteri generali per l'attribuzione corretta dei codici che consentono la classificazione dei rifiuti in detti elenchi; la necessita' per gli operatori di provvedere autonomamente e discrezionalmente genera possibilita' di errore ed ulteriore incertezza; l'attuazione del decreto n. 22 del 1997 e' demandata ad oltre settanta decreti e regolamenti, di cui solo due sono stati formalmente emanati, mentre mancano tutti quelli essenziali alla comprensione ed alla concreta attuazione; inoltre, anche alla luce di tale mancanza, risulta obiettivamente squilibrato il severo ed articolato sistema sanzionatorio, che pur depenalizzando, prevede sanzioni pecuniarie elevatissime per la violazione di obblighi meramente tecnici e formali; mancano inoltre disposizioni di coordinamento con le leggi in materia di aggiudicazione e gare di appalto, che scongiurino abusi nell'ambito della materia specifica, come nel caso degli appalti comunali per lo smaltimento, in cui si presentano concorrenti unici che, non contrastati da alcun concorrente in virtu' di cartelli di fatto ed accordi commerciali di segmentazione del territorio, propongono corrispettivi assai superiori alle basi d'asta sostenibili dai comuni costringendo questi a mandare deserte le gare; in tale ambito, gioverebbero dei rilievi integrativi suggeriti dal coordinamento con l'autorita' garante della concorrenza e del mercato; molti di questi problemi sono stati avvertiti, ma nessuno e' stato risolto dal citato decreto di modifica n. 389 del 1997, che si e' risolto in una mera proroga dei termini; lo stesso ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in una nota articolata del 21 novembre 1997, evidenzia come occorre "intervenire a chiarimento e rilettura ragionata della realta' che il decreto legislativo n. 22 del 1997 si proponeva di regolare. Il primo periodo applicativo aveva evidenziato piu' di un problema e notevolissime distorsioni ed interpretazioni soprattutto da parte degli organi di controllo assolutamente incapaci di coordinarsi fra loro (anche a causa della assoluta mancanza di qualsiasi norma interpretativa fornita dalle autorita' centrali)..." cio' rende evidente come non bastino modiche isolate e puntuali, ma occorra probabilmente una organica revisione dell'intera materia -: se condividano il rilievo delle numerose problematiche ed incertezze e siano a conoscenza della nota del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che in gran parte sancisce formalmente tale rilievo; se ritengano di affrontare la questione in seno al Consiglio dei ministri, ragionando organicamente sulle questioni nevralgiche dell'intera materia; se non occorrano interventi incisivi per correggere le distorsioni determinate involontariamente da un provvedimento che doveva rappresentare una riforma onnicomprensiva ed innovativa avente rango di princi'pi dello Stato, e per attuare con reale efficacia i lodevoli intenti di innovazione, razionalizzazione e semplificazione della materia espressi dal decreto n. 22 del 1997, in attuazione delle direttive comunitarie. (2-00873)