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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00232 presentata da MUSSI FABIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19980130

La Camera, premesso che: il sisma del 23 novembre 1980 produsse nel territorio dei comuni della Campania e della Basilicata effetti devastanti anche per la fatiscenza dei fabbricati colpiti; lo Stato, con il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, avvio' un'intensa e complessa opera di ricostruzione che, pur tra incomprensibili ritardi ed assurdi sprechi, si e' concretata, tra l'altro, nell'avvio di un programma di costruzione di edilizia residenziale pubblica che ha riguardato i comuni a piu' alta densita' abitativa; il programma, a oltre 17 anni dal sisma, non e' stato ancora completato ma in larga parte e' stato realizzato e molte migliaia di alloggi sono stati assegnati agli aventi diritto, dopo una grave fase di precariato abitativo; dopo lunghissima permanenza in condizioni civili subumane, in scuole, containers, roulottes, alberghi, prefabbricati leggeri, alcune migliaia di nuclei familiari si videro assegnare un'abitazione, in linea di massima degna di questo nome almeno rispetto a quella di provenienza, dopo essere stati inseriti in una graduatoria che ne verifico' la sussistenza delle condizioni socio-economiche necessarie; queste abitazioni solo in linea di massima sono degne del vivere civile, perche' la consegna degli alloggi da parte delle imprese concessionarie fu accompagnata, in moltissimi casi, da insufficienti interventi manutentivi ordinari e straordinari, e perche' ne' i sindaci ne' il presidente della regione commissario di Governo, ne' lo stesso Governo effettuarono o fecero effettuare i necessari interventi risolutivi dei problemi abitativi insorti; la mancanza di una vera e propria amministrazione condominiale ha condannato le parti comuni dei fabbricati - alle cui gestioni evidentemente lo Stato dovrebbe attendere - a pessime condizioni manutentive; inoltre con il sisma del 23 novembre 1980 si ritenne possibile recidere le radici della memoria storica, delle relazioni affettive, dei valori e delle tradizioni rappresentate dall'insediamento umano nei centri storici dei comuni della Campania e della Basilicata e fu avviato un obbligato trasferimento di migliaia di residenti dei centri storici delle piccole, medie e grandi citta' in campi di fabbricati leggeri in condizioni di vivibilita' tali da indurre definitivamente i terremotati ed i senzatetto alla opzione per l'assegnazione di un'abitazione, quale che fosse e dovunque fosse; per queste ragioni nel 1995 si rese necessario un atto di definitiva solidarieta' a favore dei cittadini terremotati della Campania e della Basilicata non proprietari di alcun altro alloggio con la cessione in proprieta' degli alloggi a coloro che ne risultassero legittimi assegnatari, o loro legittimi subentranti, che ne facessero esplicita richiesta (articolo 21-bis della legge n. 341 del 1995); in tal modo si e' anche corretto un impianto della legislazione vigente sulla ricostruzione dei danni del 23 novembre 1980 che era troppo risarcitorio della proprieta' e poco attento ai terremotati non proprietari; la procedura, estremamente semplice, consente agli uffici dell'intendenza di finanza di acquisire direttamente, ad evitare un duplice passaggio cartolare, la documentazione occorrente per la rapida stipula degli atti; tale normativa e' ispirata da una parte a motivi di solidarieta' civile e dall'altra all'opportunita' di una gestione manutentoria diretta e straordinaria degli immobili e delle parti comuni dei fabbricati con evidente risparmio per l'erario di alcuni miliardi di lire ogni anno; inoltre gli immobili non possono essere distolti dall'uso abitativo ne' ceduti in permuta, locazione, usufrutto o comodato ne' tanto meno alienati per venti anni. A questo vincolo e' prevista una sola eccezione: nel caso la vendita dell'alloggio assegnato a cittadini che provenivano da abitazioni allocate all'epoca del sisma nei centri storici dei rispettivi comuni, serva al riacquisto di una casa ubicata nel medesimo posto e cio' solo al fine di agevolare la ricomposizione sociale dei nuclei familiari nei luoghi di provenienza; l'articolo 21-bis della legge n. 341 del 1995 che prevede la cessione in proprieta' gratuita dei prefabbricati pesanti costruiti a seguito del sisma del 1980 ai legittimi assegnatari e' tuttora ingiustificatamente inapplicato; malgrado la legge abbia avuto piena accoglienza dalle famiglie terremotate come dimostrano le numerosissime domande pervenute agli uffici preposti, non risulta l'avvio delle procedure previste dalla normativa di riferimento da parte del Ministero delle finanze; gli interessati rivolgono premure in tal senso e si susseguono pressanti manifestazioni di protesta, mentre un ennesimo inverno viene trascorso dalle famiglie assegnatarie senza che gli interventi manutentivi necessari siano fatti; sembra sia stato sollevato un problema di interpretazione della legge con carte che passano da una scrivania all'altra e che si perdono nei meandri della burocrazia di diversi ministeri; si ha notizia di note scritte che circolano tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile al fine di concordare l'ambito di applicazione della succitata disposizione e l'individuazione dei prefabbricati oggetto della norma per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei destinatari; in data 25 gennaio 1996, nel corso di una riunione convocata presso il Ministero dei lavori pubblici con i rappresentanti dei ministeri interessati, emergevano alcuni punti da porre a base dell'applicazione della norma ma non si e' pervenuti alla determinazione di una circolare congiunta essendo a tal fine la competenza, oltre che alla stipulazione dei relativi atti, al ricevimento e all'istruttoria delle domande, esclusivamente riservata dalla legge al Ministero delle finanze; impegna il Governo a porre fine a questa incredibile ed immotivata trafila burocratica consentendo l'applicazione integrale di una legge dello Stato cosi' come accade in ogni paese civile e, pertanto, a chiarire che: per quanto concerne l'individuazione dei prefabbricati, in base allo spirito delle norme deve farsi riferimento solo ai prefabbricati pesanti oggetto di specifica disposizione del commissario straordinario Zamberletti ai sensi del decreto-legge n. 75 del 1981, rimasti di proprieta' dello Stato, con esclusione dei prefabbricati leggeri o comunque provvisori (baracche), che non potrebbero formare oggetto di accatastamento; per quanto concerne i destinatari, essi vanno individuati nei soli assegnatari dei prefabbricati, rimasti senza tetto a seguito del sisma, non proprietari di altro alloggio - che darebbe titolo per accedere ai contributi per la ricostruzione - con esclusione di eventuali assegnatari ad altro titolo. Gli "eventuali subentranti per legittimo titolo" che, a norma dell'articolo 21-bis in questione, sono equiparati agli assegnatari, andrebbero individuati esclusivamente nei componenti dello stesso nucleo familiare. (1-00232)

 
Cronologia
lunedì 26 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera inizia l'esame del progetto di riforma della Costituzione elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

martedì 3 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Un aereo militare statunitense del Corpo dei Marines, decollato dalla base aerea di Aviano, spezza le funi del tronco inferiore della funivia del Cermis, in Val di Fiemme. Precipita una cabina; venti persone perdono la vita.