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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00413 presentata da PACE GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980130

La VI Commissione, rilevato che: l'articolo 8 della legge n. 449 del 1997, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1998, contiene agevolazioni di carattere tributario a favore di soggetti portatori di handicap e che, in particolare, il comma 1 modifica la normativa previgente in materia di detrazioni di imposta per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei medesimi soggetti; al comma 2 del citato articolo 8 della legge n. 449 si stabilisce che nel caso di soggetti handicappati, individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che non posseggono redditi propri, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultino a carico; il comma 3 del medesimo articolo 8 inoltre amplia l'ambito di applicazione della disposizione recata dalla legge n. 97 del 1986, che prevede che le cessioni dei veicoli necessari per la locomozione di handicappati sono soggette all'aliquota Iva del 4 per cento. In particolare, le norme del comma 3 estendono le tipologie di veicoli per le quali si applica il regime tributario agevolato, e stabiliscono che delle agevolazioni si possono avvalere anche i familiari di cui i soggetti handicappati sono a carico; considerato che l'articolo 8 non ha provveduto a modificare il comma 2-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, che stabilisce la decadenza del beneficio costituito dall'applicazione dell'aliquota Iva agevolata nel caso in cui i soggetti interessati non provvedono a conseguire la patente delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data di acquisto del veicolo; impegna il Governo ad assumere le iniziative idonee a garantire ai soggetti interessati, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 104 del 1992, di avvalersi delle disposizioni agevolative previste nel citato articolo 8, provvedendo in particolare a precisare che: a) le fruizione di pensioni di invalidita' o di indennita' di accompagnamento da parte dei soggetti handicappati non pregiudica la possibilita' degli stessi di essere considerati a carico dei rispettivi familiari; b) le agevolazioni previste ai commi 1 e 3 del suddetto articolo 8, se fruite dai familiari dei soggetti handicappati, fanno venir meno l'obbligo di questi ultimi di conseguire la patente speciale, stabilito al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge n. 97 del 1986. Appare infatti evidente che la mancata adozione di disposizioni dirette a fornire i chiarimenti prospettati pregiudicherebbe la possibilit.f2 dei soggetti interessati di fruire delle agevolazioni introdotte con la legge n. 449 del 1997. (7-00413)

 
Cronologia
lunedì 26 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera inizia l'esame del progetto di riforma della Costituzione elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

martedì 3 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Un aereo militare statunitense del Corpo dei Marines, decollato dalla base aerea di Aviano, spezza le funi del tronco inferiore della funivia del Cermis, in Val di Fiemme. Precipita una cabina; venti persone perdono la vita.