Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03666 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980209
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (Ipzs) nel corso del 1997 ha indetto una licitazione privata, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1979, per il servizio di pulizia dal 1^ gennaio 1998 in poi, riguardante, tra gli altri, il lotto dei locali ubicati in Piazza Verdi e il lotto dei locali ubicati in via Salaria; a seguito dell'espletamento della gara, l'Ipzs ha affidato l'appalto del servizio di pulizia, relativamente al lotto di Piazza Verdi, alla coop Centro Sud a.r.l. verso un corrispettivo mensile di lire 97 milioni (prezzo a base di gara lire 170 milioni), e, relativamente al lotto di via Salaria, alla ditta Omnia Service s.r.l., che ha partecipato nella veste di "consorzio" tra piu' ditte, verso un corrispettivo mensile di lire 86 milioni (prezzo a base di gara lire 120 milioni); con l'inizio del nuovo anno le due imprese aggiudicatrici (coop Centro Sud a.r.l. e Omnia Service s.r.l.) hanno impiegato per l'espletamento dei servizi appaltati personale proprio senza minimamente raccordarsi con le organizzazioni sindacali di qualsiasi livello; le due ditte aggiudicatarie, cosi' operando, hanno manifestamente violato l'obbligo previsto dall'articolo 3 dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale lavoratori per il personale dipendente da imprese operanti nel Lazio esercenti servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione" del 7 marzo 1989, in forza del quale le ditte subentranti sono obbligate a rilevare il personale gia' impiegato nello stesso appalto dalla impresa uscente; identico obbligo e' contenuto nell'articolo 4 del nuovo Contratto collettivo nazionale lavoratori di categoria firmato il 24 ottobre 1997; tale obbligo, dopo tutto, non poteva neppure essere "ignorato" dalle due ditte subentranti in quanto, tra le norme contenute nel bando di gara, l'Ipzs testualmente dichiarava che "la ditta aggiudicatrice dell'appalto (cioe' l'Ipzs stesso) e' comunque vincolata al rispetto della normativa, legale e negoziale applicabile, anche a carattere locale, vigente in materia di utilizzo, collocamento e impiego della manodopera; l'Ipzs, nel richiamare tale obbligo all'attenzione delle ditte partecipanti alla gara, ha riaffermato pubblicamente il proprio ruolo di tutore per cui, perdurando il sopruso, non e' da escludere che il personale illegittimamente privato del lavoro possa rivalersi nei suoi confronti per vedersi risarcire del danno per le perdute retribuzioni; alla riconferma degli addetti alle pulizie, alle stesse condizioni economiche e normative, non ostavano, come non ostano, motivi di natura pratica, in quanto il nuovo appalto non prevede riduzioni ne' in termini di superfici (al contrario, queste risultano piu' estese per il lotto di via Salaria), ne' in termini di entita' del servizio richiesto (al contrario, alcuni servizi "straordinari" sono stati definiti "ordinari"); gli addetti precedentemente occupati, trovandosi improvvisamente ed illegittimamente estromessi dal lavoro hanno dovuto intraprendere ogni tipo di iniziativa presso l'Ipzs, presso le organizzazioni sindacali e le istituzioni preposte alla tutela del lavoro e dei lavoratori, senza ottenere il riconoscimento dei loro diritti per la protervia delle imprese subentrate; tra l'altro, i lavoratori estromessi sono stati indotti a contrastare per necessita' e con ripugnanza altri lavoratori nel momento in cui hanno avuto consapevolezza che si accingevano a rilevare i loro posti di lavoro, subendo l'umiliazione di vedersi allontanare con l'impiego della forza pubblica, chiamata, a quanto e' dato sapere, addirittura dall'Ipzs; l'Ipzs, piuttosto che dovere assistere alla perpetrazione di un grave ed insopportabile danno in capo a lavoratori iniquamente spogliati del diritto di mantenere il posto di lavoro, avrebbe dovuto subito porre le ditte aggiudicatarie di fronte alle proprie responsabilita' con un atteggiamento fermo e ultimativo, nella consapevolezza di essere "comunque vincolato" a far rispettare le norme; per ben tre volte nel corso del mese di gennaio 1998 (giorni 2, 7 e 16 gennaio 1998) si e' dovuto registrare un mancato accordo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per comporre la vertenza; per ben due volte, nello stesso mese sono stati tenuti incontri presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale durante i quali le ditte aggiudicatarie dichiaravano di condividere le argomentazioni del ministero stesso per un accordo tra le parti, ma poi non hanno sottoscritto il verbale d'accordo; il comportamento attuato dalle ditte aggiudicatarie e' stato censurato dal rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei cui verbali di riunione si puo' leggere: "L'applicazione della norma contrattuale (articolo 4 del contratto collettivo nazionale lavoratori di categoria firmato il 24 ottobre 1997), conseguentemente, ha indotto il ministero a proporre soluzioni coerenti con le finalita' contrattuali, che mirano a tutelare nel modo piu' concreto i livelli complessivi dell'occupazione in tutti i casi di cessazione d'appalto, mediante il metodo del confronto sindacale, e non certo di scelte organizzative unilateralmente assunte dal datore di lavoro, prima dell'assunzione, e cioe' in una condizione di negoziazione impari -: se i Ministri interrogati non ritengano di estrema gravita' il fatto che l'Ipzs assista al fatto che le due ditte aggiudicatarie conducano ancora l'appalto in dispregio di norme cogenti e di precise obbligazioni contrattuali, provocando danni ingiusti nei confronti di lavoratori nonche' sfiducia da parte dei cittadini nei confronti dello Stato che appare, attraverso le sue strutture dirette e/o indirette, come incapace di assicurare la legalita'; se intendano adoperarsi assumendo, con l'urgenza che il caso impone, opportune iniziative per indurre l'Ipzs a intimare, senza ulteriore indugio, alla coop Centro Sud a.r.l. e alla ditta Omnia Service s.r.l. di reintegrare in servizio le maestranze che ne hanno diritto in forza della normativa vigente in materia di utilizzo, collocamento e impiego della manodopera, procedendo, in caso di persistente rifiuto, a rescindere "in danno" per inadempienza contrattuale i contratti d'appalto. (5-03666)