Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03727 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19980212
Ai Ministri della sanita', della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che: il nuovo regolamento per l'accesso al livello iniziale del "profilo professionale di psicologo" prevede come per altre categorie della dirigenza sanitaria (decreto legislativo n. 502 del 1992) il possesso della "specializzazione nella disciplina oggetto del concorso" (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483; articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484); senza la previsione di una fase transitoria per le professioni per cui in antecedenza (decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) non era prevista la specializzazione si rende di fatto estremamente improbabile, se non impossibile, per gli psicologi la partecipazione ai concorsi di 1^ livello nel Servizio sanitario nazionale, anche per la mancata attivazione di scuole di specializzazione post lauream salvo tre eccezioni -: se non intendano opportuno che si faccia fronte a questo impasse legislativo attraverso o una deroga temporale o una norma transitoria che consenta agli psicologi di partecipare ai concorsi di 1^ livello nel Servizio sanitario nazionale, valutando adeguatamente i perfezionamenti universitari post-lauream fino a che non vengano ovunque attivate le scuole di specializzazione presso le 13 facolta' o corsi di laurea in psicologia. (5-03727)