Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03737 presentata da NARDINI MARIA CELESTE (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980212
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: venticinque lavoratori vengono collocati in lista di mobilita' lunga nel dicembre del 1993 ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, con un accordo fatto presso l'Uplno di Bari il 7 dicembre 1993; gli stessi sono richiamati al lavoro il 2 maggio 1994 presso la stessa azienda; vi e' l'obbligo da parte dell'azienda a richiamare i lavoratori e l'obbligo degli stessi ad accettare, pena la cancellazione dalle liste di mobilita'; i venticinque lavoratori vengono assunti a tempo determinato per sei mesi, e successivamente per altri sei mesi, fino al maggio 1995 presso la stessa azienda, dove lavorano fino a gennaio, febbraio del 1996; con un nuovo accordo sindacale, stilato presso l'associazione industriale di Bari il 14 dicembre 1995, gli stessi vengono collocati in lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge, n. 223, del 1991 (la quale prevede quattro anni di permanenza nella stessa); i lavoratori sovracitati hanno la caratteristica e l'eta' necessaria per tale diritto; a distanza di ventidue mesi gli stessi vengono cancellati dalle liste di mobilita' poiche' gli uffici Inps di Bari e Gioia del Colle (Bari), applicano l'articolo 7, comma 4, della 223 del 1991 in maniera del tutto restrittiva, poiche' considerano l'anzianita' di servizio prestato non per ventisette anni presso la medesima azienda, come effettivamente e' avvenuto, ma considerano anzianita' di servizio solo di ventidue mesi, tempo intercorso dal rientro della prima mobilita' fino all'uscita con la seconda lista di mobilita', esattamente dal 2 maggio 1994 a febbraio del 1996; ai lavoratori spetta la reinserzione nelle stesse liste fino alla maturazione dei quarantotto mesi come prevede la legge e come avrebbe diritto qualsiasi lavoratore che abbia compiuto 50 anni e che ha maturato oltre venticinque anni di anzianita' presso la stessa azienda -: come intenda intervenire per garantire a questi lavoratori la fruizione di un diritto, che capziose interpretazioni da parte dell'Inps di Bari e di Gioia del Colle, stanno impedendo. (5-03737)