Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00422 presentata da PROCACCI ANNAMARIA (MISTO) in data 19980216
La XII Commissione, premesso che: il 27 novembre 1997 il Consiglio dei ministri economici dell'Unione Europea ha approvato la proposta di direttiva sul riconoscimento dei diritti di proprieta' intellettuale su organismi viventi manipolati geneticamente a fini di sfruttamento commerciale; attraverso il suo rappresentante, l'Italia ha espresso un voto di astensione, dopo aver sostenuto l'opportunita' di procedere ad un rinvio delle decisioni, data la complessita' e la delicatezza della materia; nella seduta del 27 novembre, anche il Belgio si e' astenuto mentre l'Olanda ha espresso un voto contrario alla direttiva; il testo della direttiva - uno analogo e' stato bocciato dal Parlamento europeo nel 1995 - propone la brevettabilita' non solo di piante ed animali manipolati geneticamente, ma anche di geni e parti umane "isolate dal corpo" stesso; tale misura e' in netto contrasto con il documento approvato dall'Unesco il 5 novembre 1997, in cui si riconoscono i geni umani come patrimonio collettivo dell'umanita'. L'articolo 1 del documento afferma, infatti, che "Il genere umano sottintende l'unita' fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro dignita' e della loro diversita'. In senso simbolico, e' il patrimonio dell'umanita'". L'articolo 4 recita: "Il genoma umano al suo stato naturale non puo' dar luogo a guadagni pecuniari"; nel corso degli ultimi anni le nuove tecnologie della manipolazione genetica su microrganismi, piante ed animali hanno avuto un tumultuoso sviluppo e non si puo' escludere la loro estensione all'uomo; le attuali conoscenze tecnico-scientifiche non garantiscono una adeguata precisione nel trasferimento di un gene da una specie ad un'altra e le possibili conseguenze di questo trasferimento sono difficilmente prevedibili; i nuovi organismi modificati geneticamente (Omg) non hanno subi'to il vaglio della selezione naturale ed e' difficile stabilire le conseguenze ambientali per gli ecosistemi derivanti dalla loro diffusione in natura. Tale diffusione e' gia' avvenuta, soprattutto negli Stati Uniti, per diverse specie vegetali destinate all'alimentazione degli umani nonche' alla somministrazione agli animali destinati al consumo alimentare; l'immissione sui mercati europei di soia, mais ed altri vegetali manipolati geneticamente non e' stata accompagnata dalla attenta considerazione delle conseguenze di tipo sanitario sulla salute dei consumatori particolarmente per quanto riguarda i fenomeni allergici, con riferimento soprattutto al medio e lungo periodo; e' parimenti mancata l'informazione ai consumatori a causa dell'assenza, dalle etichette sui prodotti contenenti Omg, dei riferimenti alla natura dei prodotti stessi e solo assai di recente l'Unione europa ha iniziato ad affrontare, anche se in modo non risolutivo, quello che si e' rivelato come un autentico deficit di democrazia per i cittadini europei; il 13 gennaio 1998, il Parlamento italiano ha votato a grande maggioranza a favore della etichettatura obbligatoria degli alimenti contenenti organismi manipolati geneticamente; il brevetto di forme di vita e' stato sinora escluso dalla normativa internazionale come la convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973 mentre, come si e' detto, il testo attualmente in discussione prevede persino la possibilita' di brevettare parti e organi del corpo umano, oltre a microrganismi, ad organismi animali e vegetali; la concessione di brevetti su Omg ridurra' la liberta' di ricerca in quanto limitera' l'uso di geni ed organismi brevettati anche per fini sperimentali, aggravando il divario gia' tanto grande tra la capacita' di ricerca privata e quella pubblica: una sproporzione che limita fortemente le capacita' indipendenti di controllo; la concessione dei diritti di proprieta' intellettuale anche in Europa comporta gravi conseguenze sotto ogni aspetto, a cominciare da quello etico, di fronte alla privatizzazione di forme di vita ed alla riduzione a materia inanimata di esseri viventi; la Convenzione di Rio de Janeiro ha gia' affermato l'esigenza di tutelare il patrimonio di biodiversita' non riproducibile, non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future; il brevetto di geni umani espropria gli individui e le popolazioni che li posseggono dal diritto di qualunque uso, compreso quello di cederli gratuitamente a scopo benefico; si pongono in evidenza conflitti di interessi tra imprese multinazionali, che rivendicano attraverso i brevetti la remunerazione dei capitali investiti, e il diritto delle popolazioni di poter accedere a prodotti che possono essere strategici per la salute e per la sufficienza alimentare; e' necessario riconoscere i vincoli che regolano i rapporti, nell'ambito degli equilibri naturali, tra l'uomo e le altre specie: quando tali vincoli vengono superati si producono conseguenze negative per l'ambiente e la salute, come ha rivelato l'esperienza della encefalopatia spongiforme bovina (Bse), ed alcune di tali conseguenze possono rivelarsi irreversibili; la Commissione agricoltura della Camera dei deputati nell'ottobre 1997 ha concluso l'indagine conoscitiva sulle nuove biotecnologie ed ha approvato il documento finale che evidenzia i rischi per l'ambiente e per la salute sopra citati, come pure le forti preoccupazioni legate alla brevettabilita' degli organismi viventi; impegna il Governo: a respingere la direttiva europea che introduce la brevettabilita' di Omg nonche' di geni o parti del corpo umano, anche a tutela della dignita' dell'uomo e delle altre specie viventi; ad adoperarsi per l'adozione di una moratoria in sede europea per stabilire nuove regole sugli scenari aperti dalle nuove biotecnologie, in modo da non configurare conseguenze penalizzanti per l'ambiente, per l'umanita' e per le generazioni future; ad adottare efficaci e trasparenti sistemi di verifica e controllo per autorizzare la produzione e l'utilizzazione di Omg, loro parti o geni, nonche' la coltivazione di semi e piante geneticamente manipolate, solo quando sia stata accertata senza ombra di ogni ragionevole dubbio l'innocuita' per la salute e per l'ambiente, sia nel breve che nel medio e lungo periodo; a rafforzare adeguatamente la capacita' di ricerca pubblica nel campo delle manipolazioni genetiche per esercitare funzioni di controllo e di giudizio indipendenti da interessi privati; a informare adeguatamente l'opinione pubblica sui rischi e sui benefici derivanti dalle tecniche che comportano le modifiche genetiche; a tutelare il patrimonio di biodiversita' presente nel nostro Paese. (7-00422)