Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00427 presentata da APREA VALENTINA (FORZA ITALIA) in data 19980219
La VII Commissione, premesso che: lo schema di decreto legislativo che sostituisce la qualifica dirigenziale di capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome adottato dal Governo, contiene aspetti apprezzabili. Esso infatti: a) introduce anche nel comparto della scuola una figura responsabile dei risultati del servizio, sulla quale basare l'avvio e lo sviluppo dell'autonomia istituzionale delle scuole e, soprattutto, garantire l'autonomia professionale e la liberta' di insegnamento dei docenti dalle interferenze della cultura burocratica e centralista: b) qualifica questa figura con alcuni attributi di competenza e precisi poteri e strumenti gestionali pertinenti con il disegno prefigurato dall'articolo 21 della legge n. 59/1997 e dallo stesso decreto legislativo n. 29 del 1993; c) contrariamente al passato e alla pratica negativa dei passaggi automatici di qualifica, condiziona l'attribuzione della dirigenza agli attuali capi di istituto alla frequenza di un corso di alta qualificazione, correttamente sottratto alla gestione diretta dell'amministrazione e affidato invece alle universita' e ad agenzie pubbliche e private; d) introduce nel settore della scuola nuovi e piu' moderni modelli di selezione, abbandonando quelli di tipo ottocentesco purtroppo ancora utilizzati per una funzione altrettanto preziosa di quella del dirigente, e cioe' quella di insegnanti; impegna il Governo a non neutralizzare gli aspetti positivi contenuti nelle premesse e coerenti con il dettato dei commi 16 e 17 dell'articolo 21 della legge di delega e con il decreto legislativo n. 29 del 1993, con interpretazioni capziose e interessate a restaurare il vecchio centralismo burocratico; a ribadire, anche nella stesura definitiva del decreto legislativo, che la dirigenza delle istituzioni scolastiche, pur nella sua particolarita' tecnica, non e' una dirigenza atipica o anomala rispetto a quella di tutte le altre amministrazioni dello Stato, con cui deve confrontarsi con pari dignita' per poteri, autonomia decisionale e responsabilita' sostanziale, con riferimento anche al sistema degli incarichi a tempo determinato secondo le ultime modifiche e correzioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), legge 59; a garantire che i decreti e i regolamenti successivi, non ancora sottoposti dal Governo al parere del Parlamento, in particolare quelli relativi al decentramento amministrativo e all'autonomia didattica e organizzativa, siano coerenti con tale impostazione e salvaguardino la figura del dirigente che deve rappresentare con pienezza di prerogative l'istituzione scolastica, le sue risorse e le sue capacita' progettuali di fronte agli altri poteri dello Stato, compresi gli enti locali, per un riconoscimento vero dell'autonomia funzionale degli istituti; al riconoscere agli insegnanti "presidi incaricati" che abbiano una adeguata e positiva esperienza nella direzione delle scuole e che debbano frequentare con esito positivo il corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento nei ruoli dirigenziali, del solo beneficio della esenzione della preselezione coincidente con le prime due fasi concorsuali. (7-00427)