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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01993 presentata da BRUNO DONATO (FORZA ITALIA) in data 19980219

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: da notizie di stampa risulta essere stato presentato all'Autorita' giudiziaria elvetica un esposto da parte dei legali svizzeri di alcuni indagati dalla magistratura italiana, nel quale si documenta l'uso a fini amministrativi e tributari delle rogatorie svizzere; il procuratore pubblico della Confederazione elvetica, dottoressa Carla Del Ponte, ha bloccato l'espletamento delle rogatorie in corso in attesa di chiarimenti sui fatti in esame, ed inviato in data 15 gennaio 1998, al procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli, una comunicazione ufficiale; la stessa dottoressa Del Ponte, nel corso di una intervista resa ad un giornalista del Corriere del Ticino e pubblicata il 12 febbraio 1998, ha dichiarato che, con riferimento alle rogatorie eseguite nell'ambito del procedimento nei confronti di Squillante ed altri, vi e' stata una violazione del principio di specialita', il quale esclude l'utilizzazione a fini fiscali degli esiti di indagini espletate in un procedimento penale; sempre da notizie giornalistiche, si e' appreso che il 20 gennaio 1998 il dottor Borrelli ha scritto una lettera al Ministro delle finanze onorevole Visco nella quale ha lamentato la grave irregolarita' commessa dal Secit accennando anche alla possibilita' di annullare d'ufficio l'atto di accertamento tributario; tale missiva e' stata inviata in copia al Ministro di grazia e giustizia onorevole Flick il quale avrebbe affermato: "se fosse vero sarebbe molto grave" (cfr. Il Giornale, 21 gennaio 1998); a seguito di cio', il Ministro delle finanze ha chiesto al direttore del Secit dottor Cozzella maggiori notizie e delucidazioni (l'Unita', 22 gennaio 1998); il Ministro Flick con atto del 14 febbraio 1998 indirizzato al Ministro Visco ha denunciato l'uso illegittimo da parte del Secit (La Repubblica, 15 febbraio 1998); il procuratore aggiunto di Milano dottor D'Ambrosio ha dichiarato che la procura di Milano era del tutto estranea alla utilizzazione impropria del materiale rogatoriale, aggiungendo che "se c'e' qualcuno che non ha rispettato la riserva di specialita' se ne assumera' la responsabilita' e paghera' per questo" (cfr. il Mattino, 21 gennaio 1998); il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli ha definito l'operato del Secit "un atto di grave scorrettezza internazionale, che viola gli accordi di cooperazione giudiziaria e rischia di bloccare tutto il nostro lavoro" (cfr. Liberazione 21 gennaio 1998 e Corriere della sera, 21 gennaio 1998); tanto il Ministro Flick quanto il dottor D'Ambrosio e lo stesso dottor Borrelli sono concordi nel ritenere che l'operato del Secit configuri una grave violazione di legge; a conferma di tale opinione il dottor Borrelli fin dal 21 novembre 1997 avrebbe scritto al Secit una lettera con la quale avrebbe espressamente negato agli ispettori di utilizzare a fini fiscali gli atti provenienti dalle rogatorie svizzere (Corriere della sera, 21 gennaio 1998; Il Giornale, 21 gennaio 1998); il Secit con riferimento al procedimento nei confronti di Squillante ed altri si e' giustificato affermando che gli avvisi di accertamento traevano origine da notizie apprese dalla stampa, nonostante che il procedimento penale risultasse ancora in fase di indagini preliminari e quindi coperto da segreto; contrariamente a quanto affermato dal dottor Borrelli, dal dottor D'Ambrosio e dallo stesso Ministro Flick, risulta che in piu' occasioni la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano abbia autorizzato l'utilizzo in sede amministrativo tributaria delle prove raccolte per rogatoria nel processo penale; piu' precisamente, con provvedimento dell'11 dicembre 1996 il pubblico ministero dottor Francesco Greco ha autorizzato la guardia di finanza alla utilizzazione ai fini amministrativi, delle notizie e dei dati contenuti negli atti di indagine relativi ai procedimenti penali nn. 8553 del 1992, 8612 del 1993, 14064 del 1994, 9611 del 1993, 2738 del 1993, 522 del 1993, 9791 del 1993, 2412 del 1994, comprendenti anche i risultati di rogatorie aventi ad oggetto conti correnti bancari (Corriere della sera, 14 febbraio 1998); tale ultima circostanza e' ulteriormente dimostrata dalla relazione del Secit - gruppo V - dal titolo "I cosiddetti paradisi fiscali come strumento di sottrazione di imposta" nella quale v'e' prova di alcuni incontri avvenuti nel settembre e nell'ottobre del 1996 tra alcuni ispettori del Secit ed i sostituti procuratori della Repubblica Francesco Greco, Giovanna Ichino e Margherita Taddei alla presenza di alti ufficiali del nucleo regionale di polizia tributaria di Milano e nel corso dei quali la guardia di finanza e' stata autorizzata alla acquisizione di atti processuali relativi ai procedimenti penali n. 9791 del 1995 r.g. a carico di Augusta Giovanni ed altri, n. 2412 del 1994 r.g. a carico di Arnaboldi Giovanni ed altri e n. 9811 del 1993 r.g. a carico di Aguilar Martinez ed altri (cosiddetto processo "All Iberian"); dalla lettura di questa relazione risulta che l'acquisizione della documentazione da parte del Secit e della guardia di finanza comprendeva anche le numerose risultanze delle rogatorie espletate all'estero nell'ambito dei suddetti procedimenti penali (cfr. pagine 14, 22, 24, 26 della relazione); inoltre dalla relazione Secit risulta che gli avvisi di accertamento ed in genere la procedura di irrogazione di sanzioni fiscali relativi ai casi in esame debbono necessariamente essere motivati sulla scorta dei dati emergenti dalle rogatorie (cfr. pagina 57); da fonti di stampa si apprende altresi' che il principio di specialita' e' stato violato nei confronti della Svizzera, non soltanto in relazione ai menzionati accertamenti fiscali, ma anche per la contestazione di diverse ipotesi di reato, quali il finanziamento illecito ai partiti politici, sconosciuto al diritto elvetico; non v'e' alcun dubbio dunque sul fatto che la procura di Milano abbia autorizzato in piu' occasioni l'illegittimo uso di elementi acquisiti nell'ambito di procedimenti penali; quindi, con l'autorizzazione all'uso in sede amministrativa e fiscale di documenti acquisiti nell'ambito di procedimenti penali e tra questi delle rogatorie, la procura di Milano ha posto in essere una grave violazione di legge; alla luce di cio', appaiono incomprensibili le dichiarazioni del dottor Borrelli, del dottor D'Ambrosio e dello stesso Ministro Flick i quali hanno addebitato al Secit ipotesi di gravi responsabilita' per violazioni commesse da altri; in particolare degna di nota e' la comunicazione ufficiale che il Ministro di grazia e giustizia ha inviato al Ministro delle finanze Visco con la quale il primo ha pubblicamente denunciato il comportamento illegittimo degli ispettori del Secit; tale atto, realizzato nell'ambito delle specifiche funzioni ministeriali dichiara cosa, come si e' visto, difforme dal vero; tale comunicazione solleva un dilemma: o il Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato il falso in un atto ministeriale, ovvero e' stato indotto in errore; tale errore potrebbe essere stato causato dalla mancanza di informazione da parte della procura di Milano circa l'autorizzazione della medesima all'utilizzo delle rogatorie in questione; appare doveroso scoprire le cause e le ragioni di tale presunta omessa informazione non solo per individuare i soggetti responsabili di una grave violazione di legge ma anche per recuperare all'Italia credibilita' internazionale di fronte alla violazione della sovranita' di un paese estero; come dichiarato dal Ministro Visco, il Secit ha la funzione istituzionale di acquisire elementi utili per l'accertamento di violazioni fiscali; il Secit e' privo di specifiche competenze in materia rogatoriale; pertanto il Secit, per l'acquisizione di documenti bancari esteri, dipende "in fatto ed in diritto" dalle attivita' e dalle decisioni degli organi giudiziari inquirenti; risulta che la trasmissione al Secit della documentazione suddetta e' stata decisa dalla procura di Milano la quale ha inoltre organizzato apposite riunioni operative, come e' scritto nel menzionato rapporto del Secit dal quale testualmente risulta che: "...l'avvio dell'indagine (di cui si da' conto) ha avuto come referente l'autorita' giudiziaria ordinaria da tempo impegnata nella repressione dei reati propedeutici alla costituzione di fondi "neri" ... per l'evidente collegamento con la materia oggetto di controllo ... i sottoscritti ispettori ... hanno incontrato i magistrati presso la procura della Repubblica di Milano..." -: se il Ministro interrogato intenda adottare le iniziative, disciplinari o di altro genere, nei confronti degli autori delle violazioni di legge sopra esposte; se intende riferire al Parlamento in relazione al proprio operato, che, da quanto precede, non risulta istituzionalmente ne' trasparente ne' corretto. (3-01993)

 
Cronologia
mercoledì 18 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Il ministero delle Comunicazioni concede licenze per la telefonia fissa a Infostrada e Wind. Termina il monopolio di Telecom Italia.

giovedì 19 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Commissione agricoltura della Camera approva, in sede legislativa, la proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (AC 1183-B), approvata dal Senato il 19 giugno 1997 (legge 2 marzo 1998, n. 33). La relazione finale sarà presentata il 6 marzo 2001 (Doc XXIII, n. 61).

giovedì 26 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive (AC 3769), che sarà approvato dal Senato il 3 febbraio 1999 (legge 23 febbraio 1999, n. 44 - legge antiracket).