Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00437 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19980225
La VII Commissione, presa visione dello schema di decreto legislativo concernente "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome"; valutata positivamente la disponibilita' al confronto in Parlamento che il Governo ha manifestato in una materia di cosi' forte rilevanza per il futuro della scuola italiana in una reale dimensione di autonomia; preso atto che il testo dello schema di decreto legislativo in linea generale si attiene ai criteri contenuti nella delega; ritenuto altresi' ambiguo e lesivo dei diritti soggettivi perfetti l'articolo 25-ter laddove si subordina la effettiva assunzione della qualifica di dirigente scolastico non al superamento "dell'apposito corso di formazione", come dovrebbe essere, bensi' all'atto (del tutto casuale o meglio non certo nei tempi e nelle modalita') della preposizione a istituzioni scolastiche dotate di autonomia e di personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando per quanto possibile la titolarita' di sede; rilevati i presumibili tempi lunghi che intercorreranno tra il superamento del corso di formazione e l'assunzione della qualifica dirigenziale per la maggior parte dei capi di istituto di scuola media e di molti istituti secondari di secondo grado, stanti i criteri di dimensionamento delle scuole autonome previsti nel regolamento per l'autonomia talche' non si comprende, vista la complessa operazione di ulteriore razionalizzazione per rientrare nei parametri 600-900 alunni, come si possa sostenere il "salvaguardando per quanto possibile la titolarita' di sede"; osservato come per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, gli ISIA, l'accademia nazionale di arte drammatica, la Camera abbia gia' licenziato una proposta di legge, ora in discussione al Senato, che per il personale di queste istituzioni di alta formazione prevede nuovi criteri sia per l'inquadramento sia per il reclutamento; impegna il Governo: a riconsiderare o meglio definire quanto recita l'articolo 28-bis dello schema di decreto legislativo di cui sopra, circa lo svolgimento in sede regionale dei concorsi selettivi di formazione e circa i moduli di formazione specifici per le scuole elementari e medie e per le secondarie superiori e gli istituti educativi in considerazione sia della riforma dei cicli di istruzione che il Parlamento sta discutendo, sia di quanto esplicitato nella premessa rispetto al ruolo e alle funzioni dei dirigenti; ad adoperarsi per giungere al piu' presto a definire nella nuova scuola dell'autonomia "il ruolo unico dirigente", atteso che rispetto alle nuove funzioni, al nuovo stato giuridico, ai poteri e alle responsabilita' che lo schema di decreto legislativo attribuisce ai capi di istituto, nonche' alle esperienze delle cosiddette "verticalizzazioni", e' anacronistico continuare a parlare di dirigenti di scuola elementare, media e superiore; a prevedere in prima applicazione del concorso per i dirigenti scolastici l'assegnazione di una quota pari al 50 per cento dei posti disponibili per la frequenza del periodo di formazione direttamente a coloro che abbiano maturato almeno 4 anni di servizio in qualita' di preside incaricato. (7-00437)