Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03860 presentata da SAONARA GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980225
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il carico arretrato delle questioni civili, che supera le 780 mila cause, versa in condizioni notoriamente disastrose, su cui nemmeno occorre soffermarsi; a tale situazione avrebbe dovuto fare fronte la legge 22 luglio 1997, n. 276, "Disposizioni per la definizione del contenzioso pendente", consentendo la nomina di mille giudici onorari "aggregati" per evadere in cinque anni le cause pendenti al 30 aprile 1995; la suddetta legge, tuttavia, prevede la presentazione di domanda per ottenere la nomina, ma allo stesso tempo stabilisce requisiti e termini di trattamento, economico e professionale, che finiscono per mortificare la figura del giudice aggregato, relegandolo in una posizione di secondo ordine rispetto ai giudici togati, ed allo stesso tempo precludendo la fruizione di titoli professionali di genere diverso, pur acquisiti in anni di lavoro e progresso; in particolare, la cancellazione obbligatoria dall'albo degli avvocati per i giudici aggregati provenienti da tale categoria professionale, quale misura drastica e definitiva, contrasta decisamente con la natura temporanea della carica di giudice onorario aggregato; inoltre, l'indennita' forfettaria di scarsi tre milioni mensili, peraltro ridotta in caso di titolarita' di pensione, ed integrata da un ulteriore contributo commisurato al numero di sentenze, pone la figura del giudice onorario, gia' di per se' precario e provvisorio, in una posizione di disparita' con i colleghi togati; infatti, il giudice togato dovrebbe redigere almeno duecento sentenze annuali per ottenere un guadagno che, oltre ad essere gratificante professionalmente, almeno si avvicini ai redditi ordinari dei giudici togati, che redigono in media cento sentenze annuali; in sintesi, i requisiti di elevata professionalita' richiesti, in abbinamento a trattamenti economici e professionali obiettivamente discriminanti per uno status per definizione precario, rendono la nomina accessibile solo a soggetti per i quali la stessa risulta poco appetibile anche in termini professionali, richiedendo quasi un "sacrificio per la causa"; dal momento che pochi sono disposti a peggiorare la propria condizione professionale ed economica ed a subire allo stesso tempo un maggiore carico di lavoro, come era prevedibile le domande di nomina sono state eufemisticamente esigue, e alla scadenza del termine del 28 gennaio, la legge n. 276 del 1997 puo' dirsi fallita; non risulta all'interrogante una proroga del suddetto termine stabilito dalla legge n. 276 del 1997, ne' lo schema di decreto legislativo sul giudice unico di primo grado, che anzi sembrerebbe dare per scontata l'effettiva operativita' dei giudici onorari aggregati, affronta il problema; se si intenda dare seguito alla legge n. 276 del 1997 ed all'idea delle iniziative straordinarie per lo smaltimento delle cause civili arretrate; se in particolare si ritenga opportuna una proroga del termine previsto dalla legge n. 276 del 1997 e scaduto infruttuosamente il 28 gennaio 1998, unitamente ad una ridefinizione dei requisiti, intervenendo con decisione sulle pretese delle categorie professionali in tale ambito, e rivedendo i termini economici del trattamento dei giudici onorari, quanto meno equiparandolo nella sostanza a quello dei giudici ordinari esercenti uguale competenza; se, in alternativa, si prevedano soluzioni o misure diverse per affrontare lo stesso problema degli arretrati in altro modo. (5-03860)