Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03889 presentata da TERZI SILVESTRO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980226
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la circolare n. 971/4203. S del 2 settembre 1997, concernente gli autoveicoli e i rimorchi per trasporto specifico "spurgo pozzi neri", suscita dubbi e perplessita'; la citata circolare, rispetto alle precedenti circolari 174/1995 del 20 ottobre 1995 e 47/1996 del 4 aprile 1996, presenta un'ingiustificata disparita' di trattamento in riferimento alle procedure richieste ai costruttori e/o alle officine autorizzate dai costruttori rispetto a quelle richieste alle officine le quali, pur non essendo autorizzate dai costruttori, sono regolarmente iscritte nei rispettivi albi e pertanto autorizzate ad operare sul mercato. Infatti, mentre ai costruttori non e' richiesto ne' il saldatore qualificato secondo le norme Uni En 287, ne' il progetto redatto secondo i criteri previsti nella circolare n. 971/4203, alle officine non autorizzate dal costruttore viene imposto non solo di avere quel particolare saldatore, ma anche la redazione di una relazione tecnica che richiede un determinato calcolo, senza stabilire il rispetto di precise norme o grado di sicurezza preventivamente determinati; la circolare n. 971/4203.S dispone che per le sole officine autorizzate dal costruttore, e' sufficiente l'autorizzazione rilasciata dai costruttori, che peraltro non rilasciano la medesima autorizzazione anche a tutte le altre officine regolarmente operanti nel settore dei veicoli industriali; il punto 2 della circolare del 1997, appare illegittima in quanto l'apposizione della scritta "non idoneo al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi", limita tutti quei soggetti i quali, viceversa, a seguito di regolare istruttoria ai sensi del decreto ministeriale n. 324 del 21 giugno 1991, sono stati gia' regolarmente iscritti all'Albo nazionale smaltitori, con veicoli idonei per "spurgo pozzi neri", ad esercitare attivita' di trasporto di rifiuti speciali non tossici nocivi -: se il Ministro interrogato noin ritenga necessario: a) in riferimento alla circolare 174 del 1995 punto 2, prevedere che la capacita' geometrica degli scomparti non debba essere adeguata al valore di massimo 7,5 metri cubi e che la superficie dei diaframmi possa essere anche inferiore al 70 per cento della sezione del contenitore allo scopo di evitare interventi che importano lavori di saldatura e carpenteria sul fasciame delle cisterne i quali potrebbero rivelarsi controproducenti dal punto di vista della sicurezza; b) al punto 5 della medesima circolare, prevedere che per le cisterne costruite prima del 1^ gennaio 1990, si possa utilizzare uno spessore minimo di 3 millimetri per cisterne con diametro massimo 1800 millimetri e 4 millimetri per le cisterne con diametro massimo superiore a 1800 millimetri, tutto cio' a condizione che il serbatoio possieda una protezione contro il danneggiamento dovuto ad urto laterale o ribaltamento, secondo criteri uniformi sul tutto il territorio; c) in riferimento alla circolare 971/ 4203.S del 1997 punto 1.3, consentire che i lavori che interessano esclusivamente il serbatoio, possano essere eseguiti da saldatori qualificati che intrattengono un rapporto anche non di dipendenza con l'officina regolarmente iscritta al proprio Albo, la quale rilascera' propria dichiarazione di assunzione di responsabilita' dei lavori come previsto dalla circolare 17 del 1984 dell'11 gennaio 1984; d) al punto 1.3 A della circolare medesima, prevedere l'iscrizione sulla carta di circolazione delle parole "Cisterna ribaltabile posteriormente solo a vuoto per operazioni di pulizia", al fine di evitare sollecitazioni che conseguono all'incremento del 20 per cento dei carichi sul fondo posteriore; e) ancora, al punto 1.3 A, consentire l'utilizzazione di un metodo di calcolo basato sui principi della scienza delle costruzioni e non obbligatoriamente il metodo degli elementi finiti ed inoltre in caso di verifica ponderale dei veicoli oggetto di adeguamento, distinguere tra una verifica ponderale a vuoto, lasciata alla prudente discrezione del collaudatore e una verifica ponderale a pieno carico, sostituita da una calcolazione effettuata per tutte le situazioni previste dalla circolare n. 971/4203 e che formi parte integrante della relazione tecnica; f) al punto 2.1, sempre della circolare del 1997, poiche' la cisterna e idonea allo spurgo di pozzi neri per una pressione di calcolo di 2 bar, prevedere che la stessa idoneita' sia riferita all'intera classe dei rifiuti speciali non pericolosi che e' una categoria generale comprendente anche il rifiuto delle fosse biologiche, pozzi neri e fanghi di serbatoi settici e peraltro non assoggettata alla disciplina Adr; infine come il Ministro intenda comportarsi, ai fini dell'attuazione delle specifiche Adr, nei confronti di tutte quelle autobotti, cisterne, recipienti che nelle fasi di carico e scarico dei liquidi, polveri ed altro, vanno in pressione. (5-03889)