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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00950 presentata da MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19980309

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere - premesso che: in data 15 gennaio 1998, il Procuratore della Confederazione elvetica dottoressa Carla Dal Ponte ha inviato alla procura di Milano una comunicazione ufficiale con la quale viene annunciato il "blocco" dell'espletamento delle rogatorie in corso, a richiesta italiana in quello Stato; tale "blocco" secondo la Dal Ponte medesima, si era reso necessario a causa della violazione da parte dell'Italia del principio di specialita', che esclude l'utilizzazione a fini fiscali degli esiti di indagini espletate in un procedimento penale; tale violazione (definita estremamente grave dal Ministro Flick) e' stata addebitata da questi e dalla procura di Milano esclusivamente all'operato del Secit, cosi' che detta procura, tramite il procuratore aggiunto, dottor D'Ambrosio ha piu' volte ritenuto di affermare di essere totalmente estranea all'utilizzazione impropria del materiale rogatoriale ("Il Mattino" 21 gennaio 1998), mentre lo stesso procuratore capo Borrelli e' arrivato a definire il comportamento del Secit come "un atto di grave scorrettezza internazionale" ("Corriere della sera" 21 gennaio 1998); in sintesi, il Ministro Flick, il dottor Borrelli e il dottor D'Ambrosio, pur concordando nel ritenere che l'operato del Secit configuri una grave violazione di legge, addebitano a quest'ultimo tutte le responsabilita' per le violazioni denunciate dal Procuratore svizzero, sostenendo, invece, la correttezza della procura di Milano in materia; pero', al contrario, risulta invece che, in piu' occasioni, detta procura ha autorizzato l'utilizzo per fini amministrativi/tributari di risultanze acquisite tramite rogatorie in Svizzera; che di cio' e' prova inconfutabile il fatto che, in data 11 dicembre 1996, il pubblico ministero Francesco Greco ha autorizzato la Guardia di Finanza alla utilizzazione a fini amministrativi di notizie e dei dati contenuti negli atti d'indagine relativi ai proc.ti pen. N. 8553/92, 8612/93, 14064/94, 9611/93, 2738/93, 522/93, 9791/93, 2412/94, comprendenti anche i risultati di rogatorie aventi ad oggetto conti correnti bancari e senza alcun riferimento al "principio di specialita'" (Corriere della Sera 14 febbraio 1998); inoltre, nella relazione del Secit-Gruppo V, dal titolo "paradisi fiscali come strumento di sottrazione d'imposta" e' riportata la notizia di numerosi incontri, avvenuti nel settembre e nell'ottobre del 1996, fra ispettori del Secit ed i sostituti procuratori di Milano Francesco Greco, Giovanna Ichino e Margherita Taddei alla presenza di ufficiali della Guardia di Finanza, incontri nel corso dei quali la Procura di Milano avrebbe autorizzato l'acquisizione di atti processuali relativi ai procedimenti 9791/95, 2412/94 e 9811/93; l'acquisizione della documentazione comprendeva anche risultanze delle rogatorie espletate all'estero nell'ambito degli indicati procedimenti penali (pag. 14, 22, 24, 26 della relazione Secit); ancora, dalla richiamata relazione Secit risulta espressamente che gli avvisi di accertamento e l'intero procedimento fiscale sono evidentemente motivati proprio sulla scorta dei dati emergenti dalle rogatorie (pag. 57 della relazione Secit); in data 18 febbraio 1998, alcuni parlamentari di FI e AN nel corso di una conferenza stampa, hanno illustrato due interrogazioni, presentate rispettivamente alla Camera ed al Senato, con le quali si richiedeva al ministro della giustizia di riferire in Parlamento sulla vicenda delle rogatorie e sulle eventuali iniziative disciplinari da ordinare nei confronti di magistrati della procura milanese, responsabili delle violazioni sopra indicate; ai detti parlamentari del Polo ha intanto ribattuto, con argomenti impropri ed erronei, il procuratore Borrelli, tra l'altro, sostenendo, contro la verita' documentale degli atti, che il principio di specialita' sarebbe stato dal suo ufficio sempre richiamato nei rapporti intercorsi, in materia di utilizzo delle rogatorie, tra la Procura milanese, il Secit e la Guardia di Finanza (a smentita dell'assunto borrelliano bastera' semplicemente leggere il rapporto Secit); nello stesso rapporto sopra menzionato si parla esplicitamente di prove attinenti alle indagini fiscali desunte da atti di rogatoria, tanto che vi e' espresso questo concetto: "la prova dell'ammontare e delle date delle movimentazioni puo' essere desunta dalle dichiarazioni di Cimenti, Tradati, Moranzoni, Gillombardo, Foscale, Vanoni, nonche' dalla rogatoria dell'A.G. svizzera sui conti risalenti alla All Iberian" (pag. 15 relazione Secit); la relazione Secit risulta trasmessa al ministero delle Finanze, al Comandante della Guardia di Finanza, al comando regionale di Milano-Nucleo di Polizia Tributaria; quindi, in atti intercorsi fra Secit e Nucleo di polizia tributaria di Milano si parla esplicitamente di prove desunte da rogatorie, senza alcuna indicazione del principio di specialita' (pag. 66 relazione Secit); in data 5 marzo 1997, la stampa ha riferito, con grande risalto, in merito ad alcune notizie provenienti proprio dal rapporto del Secit. Si leggeva, infatti: "Il fisco presenta un conto da 1000 miliardi ai protagonisti di Tangentopoli, alla base dell'offensiva c'e' un rapporto del Secit,... il documento degli 007 del fisco prende l'avvio dalle risultanze di alcuni procedimenti della magistratura di Milano e illustra puntigliosamente l'azione svolta per acquisire materiale probatorio, dichiarazioni, confessioni che ora consentono di sostenere in modo valido l'eventuale contenzioso tributario" (La Stampa 5 marzo 1997); cosi' stabilita la documentabilita' dell'avvenuta violazione del "principio di specialita'" anche da parte della procura di Milano, e' da ritenere con certezza che la violazione medesima si inquadra in una vera e propria "organizzazione" pianificata fra magistrato della procura di Milano, volta a inquisire per motivi fiscali i c.d. "tangentisti" utilizzando esplicitamente, consapevolmente, illegalmente, prove desunte da rogatorie internazionali in altro campo; in particolare, risulta che e' evidente il coinvolgimento e la responsabilita' della procura di Milano nella violazione dei trattati internazionali in materia di rogatorie per effetto dell'autorizzazione data e/o consentita da alcuni suoi magistrati all'uso illegale della documentazione bancaria proveniente dalla Svizzera -: il presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilita' costituzionali ed amministrative, intendano assumere le necessarie e conseguenti iniziative ispettive disciplinari, ed eventualmente anche penali, a carico di quanti - magistrati, funzionari Secit, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza - sono incorsi nelle gravi e reiterate illegalita' sopra indicate. (2-00950)





 
Cronologia
giovedì 26 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive (AC 3769), che sarà approvato dal Senato il 3 febbraio 1999 (legge 23 febbraio 1999, n. 44 - legge antiracket).

sabato 21 marzo
  • Politica, cultura e società
    Antonio Di Pietro costituisce un nuovo movimento politico: L'Italia dei valori.