Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00951 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980309
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: l'A.C. 3931, nella parte riguardante il sistema delle garanzie, prevede due Consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura ordinaria e uno per quella amministrativa, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, ed in particolare all'interno del Consiglio superiore della magistratura ordinaria sono istituite due sezioni, una per i giudici e l'altra per i magistrati del pubblico ministero, i cui componenti sono eletti per tre quinti da giudici e pubblici ministeri, e per due quinti dal Senato della Repubblica; nello stesso testo si prevede che tutti i magistrati siano assunti per concorso ed esercitino funzioni giudicanti per tre anni, decorsi i quali possono essere assegnati alle funzioni giudicanti oppure inquirenti, con la possibilita' di passaggio dall'uno all'altro esercizio di funzioni solo a seguito di concorso riservato; e' ribadita l'obbligatorieta' dell'azione penale da parte del pubblico ministero, mitigata solo dalla previsione di una sua finalizzazione ad approfondire la notizia di reato, mentre il testo di giugno prevedeva, al fine di attenuare l'effettivita' di tale obbligo, che la legge dovesse stabilire misure idonee ad assicurare l'effettivo esercizio dell'azione stessa; la tutela giurisdizionale e' prevista nei confronti della pubblica amministrazione secondo modalita' da stabilire con legge, tali da ricomprendere la tutela in forma cautelare nonche' la possibilita' per il giudice amministrativo di disporre, oltre all'annullamento degli atti della pubblica amministrazione, anche di altri strumenti di reintegrazione; ad avviso degli interpellanti il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe essere distinto in due sezioni, una per i giudici ordinari ed una per i magistrati del pubblico ministero, tra loro completamente autonome ed i cui componenti dovrebbero essere eletti per meta' da tutti i magistrati all'interno di ciascun ordine e per meta' dal Parlamento tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori; occorrerebbe altresi' prevedere una separazione netta tra carriera giudicante e requirente, cosi' che la funzione giurisdizionale giudicante sia esercitata da magistrati nominati attraverso un concorso pubblico su base regionale, dopo aver frequentato un corso di preparazione ed un tirocinio di formazione stabilito dalle norme sull'ordinamento giudiziario e prevedere, al contempo, che la funzione giurisdizionale requirente sia esercitata esclusivamente da magistrati del pubblico ministero eletti direttamente dal popolo, affinche' anche il nostro Paese si adegui alla pronuncia fatta dal Parlamento Europeo nel 1995 che ha stabilito come la separazione delle carriere sia il presupposto indispensabile per garantire l'imparzialita' dei giudici; secondo gli interpellanti sarebbe poi necessario sancire la non obbligatorieta' dell'azione penale, al fine di evitare l'utilizzo strumentale di tale esercizio spesso diretto a perseguitare qualcuno o qualcosa piuttosto che ad approfondire una data notizia di reato, con l'onere del pubblico ministero di dimostrare la colpevolezza dell'imputato ed il divieto di utilizzazione della carcerazione preventiva come strumento per estorcere confessioni; infine, occorrerebbe prevedere espressamente che la legge disciplini i giudizi contro la pubblica amministrazione in modo da assicurare l'effettivita' della tutela mediante l'annullamento degli atti ed il risarcimento per le lesioni arrecate illegittimamente -: quali siano le valutazioni del Governo in ordine alle questioni sopra esposte. (2-00951)