Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03905 presentata da NARDINI MARIA CELESTE (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980309
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il comandante del 4^ reggimento carri di Bellinzago Novarese, colonnello Paolo Campanale, nello svolgimento dell'azione disciplinare nei confronti di militari del reparto, dopo averli convocati, li invita a nominare un difensore "scelto tra i militari del 4^ reggimento"; tale disposizione e' da ritenersi illegale in quanto, con sentenza in data 5 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'articolo 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382, lasciando al singolo sottoposto a procedimento disciplinare la possibilita' di scegliere il proprio difensore tra qualsiasi militare con il solo limite legato al grado; risulta che piu' volte questa sentenza e i suoi effetti siano stati portati all'attenzione dei Comandanti con diversi provvedimenti, da ultimo con la circolare 2918/094/5000/x-10(RDM) del 19 novembre 1997 dello Stato maggiore dell'esercito -: per quale motivo il colonnello Campanale continui ad imporre al suo personale la scelta del difensore tra il personale dello stesso 4^ reggimento, nonostante la diversa previsione normativa; quali provvedimenti intenda prendere per far cessare con effetto immediato tale pratica illegittima, che sembra dovuta ad un atteggiamento di spregio delle norme di legge e delle pronunce della Corte costituzionale, perche' non e' pensabile che un Comandante di reggimento non sia a conoscenza delle norme generali e specifiche relative allo svolgimento dei procedimenti disciplinari; se non intenda disporre, con effetto retroattivo, l'annullamento di tutte le sanzioni comunque assunte con procedure illegali da parte del comando del 4^ reggimento carri. (5-03905)