Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03936 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 19980311
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: dall'esame del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1998, recante "adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sembra risultare una incongruenza; l'articolo 13, comma 1, del decreto stabilisce che le norme dello stesso entreranno in vigore il 31 dicembre 1998; l'articolo 2 del decreto, al comma 5, stabilisce che i cittadini che frequentano scuole medie superiori, effettuano la visita di leva "nel trimestre successivo a quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo"; sempre l'articolo 2, al comma 4, stabilisce che la domanda di ritardo per l'effettuazione della visita di leva va presentata "entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio", cioe' entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si compiono i 18 anni, visto che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto stabilisce che i "cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta'"; la normativa attualmente in vigore stabilisce invece che tutti i giovani, nei mesi immediatamente successivi al compimento del diciottesimo anno di eta', effettuano la visita di leva, e, solo dopo essere stati giudicati "abili ed arruolati" possono presentare, se studenti delle superiori, richiesta di rinvio per motivi di studio entro il 31 dicembre dell'anno in cui la visita e' stata effettuata; da quanto illustrato sopra appare evidente come i cittadini che frequentano scuole medie superiori e che compiranno 18 anni nell'anno 1999, periodo di entrata in vigore del decreto legislativo n. 504/1997, saranno impossibilitati a richiedere ed ottenere il rinvio per motivi di studio; infatti la normativa in vigore sino al 31 dicembre 1998 prevede la presentazione della richiesta di rinvio dopo la visita di leva e l'avvenuto arruolamento, situazione che non si creera' per la stragrande maggioranza di loro, mentre la nuova normativa, che entra in vigore dal 1^ gennaio 1999, prevede la presentazione della richiesta di rinvio addirittura alla visita di leva entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si compiono 18 anni; ma nel 1998 il decreto legislativo n. 504/1997 non puo' essere in vigore! quanto illustrato mette a rischio il diritto allo studio di centinaia di migliaia di giovani, e richiede l'emanazione di una specifica norma per il periodo di passaggio dall'attuale regime a quello nuovo -: quali provvedimenti immediati intenda prendere per correggere l'incongruenza della norma e cosi' garantire agli studenti delle scuole medie superiori che compiranno 18 anni nel 1999 di poter usufruire del rinvio della chiamata alla leva in modo da poter compiere tranquillamente il loro ciclo di studi. (5-03936)