Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02073 presentata da GIORDANO FRANCESCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980312
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro, della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: nei "contratti d'area" di Crotone e Manfredonia, recentemente firmati presso la Presidenza del Consiglio, con una pratica inaccettabile ed inefficace anche sul piano dell'incremento occupazionale, si operano forti riduzioni salariali rispetto agli stessi minimi contrattuali, si blocca ogni contrattazione articolata per quattro anni, si dilatano straordinari e contratti a termine rispetto a quanto previsto dai contratti stessi, si estendono nel tempo apprendistato e formazione/lavoro con livelli inferiori di inquadramento; di conseguenza, in deroga ai contratti ed alle leggi vigenti (strumenti della programmazione concertata), per circa 4 anni i lavoratori riceveranno la medesima retribuzione con inquadramento al primo livello (un milione circa al mese per circa 170 ore di lavoro); i contratti a tempo determinato, "prescindendo dalle causali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva" saranno di 24 mesi. In questo modo si distrugge tutta la normativa vigente in materia di stagionalita', sostituzioni, eccetera; la fase formativa non sara' retribuita (e qui si raggiunge il colmo, perche' la fase formativa potrebbe essere retribuita utilizzando i fondi comunitari; ma, evidentemente, si preferisce non utilizzarli per non retribuire i lavoratori); l'apprendista, nel contratto nazionale in vigore, ha la seguente progressione di retribuzione: 2^ livello di professionalita' 1^ semestre (67 per cento); 2^ semestre (72 per cento); 3^ semestre (77 per cento); 4^ semestre (82 per cento); 5^ semestre (90 per cento); 6^ semestre (89 per cento); 4^ anno (95 per cento); gli accordi stipulati, invece, violando la legge che regola la stipulazione dei "contratti d'area" ed altre recenti norme, prevedono la seguente rimodulazione: per il primo anno 60 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato; per il secondo anno 75 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato; per il terzo anno 85 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato; per il quarto anno 90 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato. Vengono, in tal modo, violati i minimi contrattuali ed il contratto nazionale di lavoro degli apprendisti, che vieta l'utilizzo di apprendisti in lavori non qualificati e di serie (in alcune aziende che si allocheranno nell'area di Manfredonia sono previsti lavori di serie); molte altre violazioni potrebbero essere illustrate, tali da smantellare interi segmenti del diritto del lavoro (oltre che abolire la contrattazione) -: se non ritengano di dover intervenire per l'annullamento o la revoca di questi "contratti d'area", firmati presso la Presidenza del Consiglio (che se ne assume, quindi, la responsabilita' per quanto riguarda la regolarita' e la legittimita'), i cui contenuti violano molte norme, a partire dalla legge 662 del 23 dicembre 1996 (attuata con delibera Cipe del 21 marzo 1997) che espressamente recita: "anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni della legge 7 dicembre 1989, n. 389"; se intendano riconvocare le parti sociali per sottoscrivere condizioni consone al rispetto delle leggi vigenti e garantire un lavoro qualificato e tutelato ai giovani inoccupati e disoccupati delle aree interessate. (3-02073)