Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04031 presentata da LUCIDI MARCELLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980318
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: da un confronto effettuato tra diversi servizi che operano su incarico del tribunale per i minorenni, sia nell'ambito civile che penale (servizi sociali del comune, servizi sociali delle Asl, della provincia e dell'amministrazione della giustizia), e' emerso che tutte le volte che si rende necessario approntare un programma per un ragazzo straniero, minorenne o prossimo alla maggiore eta' infradiciottenne, in affidamento al servizio sociale sia civile che penale ci si trova di fronte ad una serie di difficolta' dovute alla mancanza di un documento di identita', e alla conseguente difficolta' di ottenere per lui un permesso di soggiorno; i servizi sociali, nella formulazione di un progetto riguardante un minore, debbono necessariamente fare ricorso alle risorse esistenti nel territorio, e cioe' scuola, corsi professionali regionali, borse lavoro, comunita' e centri di accoglienza; tali risorse non sono, di fatto, utilizzabili, per i ragazzi che non sono in possesso del permesso di soggiorno; l'affidamento ai servizi sociali finisce per essere un atto puramente formale da parte del tribunale per i minori; diventa infatti difficile dare dei contenuti alle misure alternative alla detenzione se il minore che e' al centro del progetto e' una persona giuridicamente inesistente; ad esempio se e' fattibile l'inserimento di minori stranieri nei progetti del comune di Roma per la prevenzione dell'evasione scolastica ed il disagio giovanile, e' pero' praticamente impossibile ottenere il rilascio di un titolo di studio in assenza di documenti o di permesso di soggiorno, oppure, qualora la misura alternativa o sostitutiva alla pena abbia avuto un risultato positivo in termini rieducativi, il minore una volta finita la pena si trova a non poter proseguire il progetto iniziato sempre a causa della mancanza del permesso di soggiorno; nei casi in cui ci sia un provvedimento del tribunale per i minori di affido del minore al servizio sociale che preveda un inserimento in strutture di accoglienza, e' comunque l'amministrazione provinciale che, pur non avendone titolo, si fa carico del minore privo del permesso di soggiorno, senza chiarezza riguardo all'onere economico da corrispondere; nel 1996 il 69,7 per cento degli ingressi in istituto penale a Roma ha riguardato ragazzi stranieri, tre quarti dei quali slavi, il 9 per cento albanesi e il 9 per cento nordafricani; i consolati di appartenenza di questi minori sono scarsamente sensibili ai problemi derivanti dalla mancanza di certificazione sull'identita'; per i minori albanesi il consolato fornisce agli istituti solo un tesserino con le generalita', utile per il rimpatrio ma non come documento di identificazione; negli anni scorsi una sanatoria aveva previsto la possibilita' di richiedere in circoscrizione alla presenza di due testimoni un attestato di identita' finalizzato ad ottenere il permesso di soggiorno, e che risultava utile per il superamento di gran parte delle difficolta' legate alla mancanza di un documento, riguardanti l'assistenza sanitaria, il permesso di soggiorno, borse lavoro -: se non ritengano opportuno predisporre delle soluzioni per un problema come questo, che pur non essendo di enormi dimensioni numeriche, e' di grandissima rilevanza umana; se non ritengano opportuno concedere il permesso di soggiorno per la durata della misura alternativa o sostitutiva alla detenzione, prevedendo l'eventualita' di un rinnovo di esso nel caso in cui la misura rieducativa abbia avuto un esito positivo, anche in osservanza dello spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988. (5-04031)