Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00454 presentata da LOSURDO STEFANO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980319
La XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati; vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; visto il decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, il quale all'articolo 3 sopprime gli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza dell'ex Ministero delle risorse agricole, stabilendo peraltro all'articolo 4 che tale disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, di riordinamento e trasformazione, adottati ai sensi della succitata legge n. 59 del 1997; considerato che da piu' anni sono state presentate dal Governo e dal Parlamento proposte legislative rivolte ad adeguare le strutture e l'organizzazione dell'Organismo di intervento italiano - Aima - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - onde consentirne l'adeguamento ai compiti ad essa affidati con particolare riguardo fra l'altro a quelli connessi all'attuazione della nuova politica agricola comune; considerato che ne' l'uno ne' l'altro dei provvedimenti precedentemente richiamati determina i criteri generali, riguardanti lo specifico argomento, costituzionalmente indispensabili per la concessione e l'attuazione della delega legislativa; visto il Reg. CE n. 1663/95 della Commissione della CE che stabilisce i criteri organizzativi e procedurali ai quali si debbono attenere gli Organismi di intervento dei vari Stati membri per ottenere il riconoscimento di "Organismi pagatori"; atteso che l'Aima ha ormai ottenuto il formale riconoscimento di "Organismo pagatore" dello Stato italiano; considerato che si rende, comunque, ancora necessario adeguare la struttura nazionale per l'attuazione degli interventi e per il pagamento degli aiuti comunitari a quanto stabilito dal Reg.(CE) n. 1663/95, tenendo altresi' conto del trasferimento delle funzioni che debbono essere svolte dalle Regioni in applicazione dei succitati provvedimenti-legge n. 59 del 1997 e decreto-legge n. 143 del 1997 -; impegna il Governo a porre in essere le iniziative normative necessarie per definire l'organizzazione dell'organismo pagatore nazionale previsto dalla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti criteri generali: evitare soluzioni di continuita' fra l'attuale Aima e quello che dovra' essere il nuovo organismo pagatore allo scopo di impedire che lo Stato italiano resti, sia pur temporaneamente, privo di un organismo pagatore riconosciuto dalla Unione europea con conseguente privazione di finanziamenti al settore agricolo da parte della stessa comunita'; garantire la stretta rispondenza a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, in materia di gestione degli interventi e degli aiuti, ed, in particolare, dal Reg.(CE) n. 1663/95 in materia di organizzazione, di procedure e di funzionamento degli organismi pagatori; trasferire alle regioni e province autonome le funzioni riguardanti l'istruttoria e il controllo sulle istanze; il riscontro relativo alle domande per le quali si sono rilevate anomalie, nonche' l'autorizzazione dei pagamenti ai beneficiari; affidare altresi' alle regioni le attuali competenze dell'Aima in materia di interventi nazionali sul mercato; confermare al nuovo organismo le sole funzioni relative all'esecuzione degli interventi nonche' dei pagamenti degli aiuti comunitari, finanziati dal Feoga - Sezione garanzia -, alla contabilizzazione e rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti, nonche' all'esecuzione dei controlli integrati avvalendosi anche di strutture informatiche ed ingegneristiche da esso costituite e partecipate; stabilire le modalita' di collaborazione fra l'Agenzia e le regioni e le eventuali modalita' di sostituzione dell'Agenzia per le funzioni ad esse affidate anche in attesa che le stesse regioni procedano ai necessari adeguamenti organizzativi in conformita' a quanto stabilito dal Reg.(CE) n. 1663/95; prevedere che le regioni diano luogo alla istituzione di unita' organizzative, con funzioni di interfaccia con l'organismo pagatore presso gli assessorati regionali, fermo restando che esse dovranno rispondere nei confronti del Ministero del tesoro delle eventuali correzioni finanziarie da parte della Unione europea per comportamenti negligenti od omissivi; prevedere la semplificazione e l'armonizzazione di tutte le procedure amministrative e dichiarative; riconoscere la funzione tipicamente pubblica svolta dal nuovo organismo, consentendo peraltro ad esso di valorizzare anche economicamente le proprie attivita' e prevedendo, altresi', che l'esercizio finanziario corrisponda all'esercizio finanziario della comunita' per quanto avviene alla contabilizzazione e rendicontazione degli interventi e degli aiuti comunitari e cio' anche allo scopo di consentire una piu' rispondente certificazione del proprio bilancio comunitario, ferma rimanendo la corrispondenza, per quanto riguarda il bilancio di funzionamento, del proprio esercizio finanziario con quello dello Stato italiano; prevedere che il nuovo organismo succeda in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo all'Aima a cio' provvedendo mediante l'istituzione di una gestione speciale transitoria nella quale confluisca personale dell'Aima; prevedere che i rapporti fra il nuovo organismo ed i propri dipendenti siano regolati secondo norme contrattuali per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi e che, in ogni caso, siano valorizzate l'esperienza e professionalita' del personale attualmente dipendente dell'Aima, salvaguardando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, ferma restando la possibilita' di assunzione, mediante contratti a termine ed ove necessario, di un numero limitato di esperti altamente qualificati in specifiche discipline. (7-00454)