Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02139 presentata da MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19980325
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il quotidiano la Repubblica del 20 febbraio 1998 ha denunziato l'evidente rischio di nullita' per centinaia di indagini in corso presso la procura circondariale di Roma, dovuto al fatto che in tale ufficio continua ad esercitare le funzioni di procuratore della Repubblica il dottor Consolato Labate, il decreto della cui nomina risulta sia stato "sospeso" dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sin dal 2 dicembre 1997; sullo stesso giornale e' riportato, tra virgolette, il "pensiero" in materia del presidente della commissione Uffici direttivi del CSM, dottor Paolo Fiore, che e' del seguente tenore: "E' chiaro che e' il Consiglio a nominare ed e' lo stesso Consiglio a sollevare da un incarico. Il giudice amministrativo puo' annullare una nomina, ma questo non basta a far decadere qualcuno. E' necessario, infatti, un giudizio di esecuzione"; contrariamente a quanto da costui cosi' asserito in tale suo "pensiero", sta di fatto invece che il Tar del Lazio (sezionr 1, ordinanza n. 209 del 25 gennaio 1995), decidendo sull'identico caso del ricorso proposto dal magistrato dottor Benito Vergari e nell'annullare la nomina conferita dal CSM al controinteressato dottor Francesco Cortigiani, stante il rifiuto all'adempimento di questi nonche' l'inottemperanza dell'amministrazione (CSM e Ministro), nomino', per l'esecuzione del giudicato favorevole al Vergari, un commissario ad acta: e si trattava dell'ufficio di presidente del tribunale di Catania; inoltre, la Corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dal CSM proprio in riferimento alla menzionata ordinanza del Tar, ebbe a stabilire i seguenti principi: a) "tutti i soggetti di diritto, ivi compresi gli organi di rilevanza costituzionale (leggi CSM), sono egualmente tenuti al rispetto della legge"; b) "il potere dell'Amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimita' del suo esercizio demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato"; c) "nonostante il provvedimento di sospensione adottato dal Tar Lazio sia autoesecutivo e immediatamente efficace ex lege, risulta che il magistrato (in quel caso, Vergari), la cui nomina e' stata sospesa, ha continuato a esercitare le relative funzioni, indiscutibilmente sine titulo, fino a che un esplicito provvedimento adottato da un commissario ad acta, non lo ha sollevato dall'incarico"; da tutto quanto sopra si deduce, in conformita' peraltro ai principi consolidati di diritto, che, nel presente caso, il dottor Labate, una volta intervenuta la sospensione (a lui gia' notificata) della sua nomina, non ha nessun titolo per continuare ad esercitare le funzioni di procuratore della Repubblica circondariale di Roma; l'illegittima e illecita occupazione e usurpazione di tale ufficio, poste in essere e stabilizzate dal dottor Labate e consentite e/o favoreggiate dal CSM e dal Ministro di grazia e giustizia, integrano una condotta antigiuridica concorsuale a carattere criminoso: tant'e' vero che, in casi del genere, il Consiglio di Stato usa disporre la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica - cfr. ordinanza, sezione IV, n. 923/97 del 13 maggio 1997 -; e tant'e' vero che la Corte di cassazione (v. sentenza, VI sezione, n. 1133 del 10 ottobre 1984) ha dettato, in materia, il seguente principio: "la fattispecie legale prevista dal comma secondo dell'articolo 347 del codice penale equipara all'usurpazione delle funzioni pubbliche il pubblico ufficiale che continua nell'esercizio di quello da lui svolto nonostante il provvedimento a seguito del quale esse cessano o sono sospese. La condotta punita, che prescinde da ogni questione circa l'investitura dell'ufficio e anzi la presuppone, consiste solo in una prosecuzione nello svolgimento delle funzioni dopo che esse siano cessate o sospese per un provvedimento notificato al pubblico ufficiale, restando irrilevanti i motivi per i quali il funzionario ritenga di non dovere prestare osservanza all'atto portato a sua conoscenza nelle forme di legge" -: quali siano le valutazioni sulla grave situazione di illegalita' sopra evidenziata, nonche' le iniziative che intendano promuovere onde rimuoverla. (3-02139)