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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02168 presentata da CENTO PIER PAOLO (MISTO) in data 19980401

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il personale civile dell'amministrazione penitenziaria e' quello su cui ha fatto carico, fin dal 1975 il tentativo di attuazione del principio costituzionale della pena rieducativa; fin dall'entrata in vigore della legge di riforma penitenziaria (legge n. 354/1975) gli organici previsti per il personale trattamentale erano tali da non permettere di assolvere a tale mandato; nel corso degli anni gli organici non sono stati adeguatamente rivisti, erano e sono per di piu' spesso vacanti, la distribuzione del personale educativo e sociale e' priva di ogni criterio organizzativo e non tiene conto del rapporto operatore/detenuto; queste figure professionali atipiche e operanti in un contesto critico, non hanno ricevuto formazione da parte dell'amministrazione e hanno dovuto supplire - con gravi costi personali - attraverso percorsi di autoformazione e attraverso la formazione "sul campo", dovendo spesso ricoprire anche mansioni superiori; la riforma del Corpo degli agenti di custodia (fino a questo punto inquadrati da un regolamento del ventennio fascista) e' arrivata nel 1990, dopo essere auspicata e sostenuta dagli stessi operatori del trattamento; tale riforma (legge n. 395/1990) ha avuto pero' conseguenze perverse a causa del modo in cui l'amministrazione penitenziaria l'ha applicata; gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, anziche' disciogliersi, sono rapidamente arrivati ai gradi piu' alti e ricoprono posizioni nevralgiche all'interno del Dap; gli organici della polizia penitenziaria sono stati incrementati a dismisura in modo tale da ricoprire i compiti non istituzionali e di pertinenza, invece, del personale amministrativo; la polizia penitenziaria, agganciata acriticamente alle sorti della polizia di Stato (senza una valutazione dei diversi compiti istituzionali), invece di assumere un ruolo anche trattamentale, si e' sempre piu' "militarizzata" ed ha visto, contemporaneamente, la progressione in carriera rapida ed ingiustificata dei suoi uomini; la distorta applicazione dell'articolo 40 ha prodotto, tra l'altro, con il decreto-legge n. 445/1992, che le piante organiche dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, lasciassero fuori proprio il personale su cui fa carico le funzioni istituzionali fondamentali del trattamento, della rieducazione e della risocializzazione del detenuto; il decreto legislativo n. 444/1992 prevedeva all'articolo 13 che, con decreto ministeriale, gli Istituti di pena fossero organizzati in settori operativi e si dovessero prevedere un'area di segreteria, un'area educativa, un'area dell'ordine e della sicurezza ed un'area amministrativo-contabile, tutti dotati di autonomia tecnico-professionale. Altrettanto si sarebbe dovuto fare per i centri di servizio sociale; il personale trattamentale e' stato inoltre tenuto fuori dalla possibilita' di sviluppo di carriera previsto dalla triennale fase transitoria della legge n. 29/1993 sul riordino della dirigenza; d'altro canto l'Amministrazione neppure aveva dato seguito a quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 della legge n. 321/1991 sugli interventi straordinari per la funzionalita' degli Uffici Giudiziari e del personale dell'amministrazione della giustizia; nel frattempo ben quattro sentenze mai applicate (la n. 1230/1993 del 4 settembre 1992 del Tar del Lazio, la n. 513/1994 del 5 marzo 1995 del Consiglio di Stato, la 766/1996 del 13 dicembre 1995 del Tar del Lazio, la n. 771/1996 del 24 gennaio 1996 del Tar del Lazio) riconoscevano che gli appartenenti alla VII qualifica funzionale dell'amministrazione penitenziaria sono direttivi a tutti gli effetti, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 4-bis della legge 436/1987; una bozza di decreto che prevedeva l'attuazione di tali sentenze per anni e' stata rimpallata tra Dap, gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, ufficio legislativo, ragioneria centrale, ministero della funzione pubblica, ministero del tesoro, ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei ministri; la legge n. 85/1997 imponeva, a ragione dunque, che l'amministrazione provvedesse al riordino entro sei mesi dei propri ruoli direttivi e dirigenziali; inoltre l'articolo 41 della legge 449/1997 (finanziaria), con un colpo di spugna su oltre dieci anni di legge vigenti e sentenze esecutive, ha pero', con un emendamento estremamente limitativo, quanto meno tracciato le linee di un doveroso riconoscimento alla professionalita' acquisita sul campo dal personale educativo e di servizio sociale -: se corrisponda al vero che al personale previsto dall'articolo 41 legge 449/1997, che ha intimato all'amministrazione di provvedere al pagamento di quanto dovuto nei tempi normativamente previsti, l'amministrazione abbia risposto: "di non disturbare il manovratore" e di attendere con pazienza l'emanazione sine die dei relativi decreti; se corrisponda al vero che la stessa amministrazione sta pretestuosamente chiedendo chiarimenti di nuovo al ministero della funzione pubblica ed alla ragioneria centrale e a quant'altri, come se l'emendamento, nella sua restrittivita', non fosse chiarissimo; quando intenda procedere all'emanazione dei decreti di inquadramento degli educatori ed assistenti sociali aventi diritto. (3-02168)





 
Cronologia
mercoledì 25 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'Italia è ufficialmente ammessa tra gli undici Paesi dell'Unione europea che dal 1° gennaio 1999 adotteranno la moneta unica.

giovedì 2 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera discute le mozioni n. 1-00185 on. Fini (AN) ed altri, n. 1-00245 on. Comino (MISTO) ed altri e n. 1-00250 on. Cardinale (Unione democratici per l'Europa) ed altri di sfiducia nei confronti del ministro dei trasporti e della navigazione Burlando, che sono respinte con 251voti favorevoli, 304 contrari e 1 astenuto.