Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02182 presentata da GAMBALE GIUSEPPE (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980402
Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: risulta agli interroganti che il Ministro interrogato abbia invitato con lettera del 22 dicembre 1997 il direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo "ad un esame accurato caso per caso dei contratti degli esperti ai sensi degli articoli 12 e 16 della legge n. 49/1987 che venissero in scadenza nel prossimo futuro" e gli abbia quindi chiesto di "non provvedere al loro rinnovo, se non per casi eccezionali, per un periodo che non vada oltre l'entrata in vigore della nuova Legge", chiedendo inoltre che detti casi siano preventivamente sottoposti al giudizio del Ministro interrogato; nella citata lettera il Ministro interrogato chiede altresi' al direttore generale "di sospendere le procedure concorsuali in corso per 18 nuovi esperti e porre la questione dell'inopportunita' della loro assunzione all'ordine del giorno del prossimo Comitato Direzionale"; pur essendo attualmente in discussione al Senato l'esame congiunto di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia di Cooperazione allo sviluppo, nel ricordato invito al direttore generale il Ministro interrogato si riferisce al testo del disegno di legge governativo, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 dicembre 1997, attribuendo apparentemente a tale atto valore esecutivo, tanto da definirlo "provvedimento" e da sintetizzarne gli effetti senza ricorrere all'uso del condizionale, prevedendone inoltre l'operativita' "a partire dall'inizio del 1999", facendo evidentemente riferimento alla data di entrata in vigore che, piuttosto singolarmente, nel disegno di legge governativo viene specificata; di fatto, in tal senso, le indicazioni del Ministro interrogato impartite al direttore generale hanno iniziato a trovare immediata applicazione, giacche' nella seduta del Comitato Direzionale del 30 gennaio 1997, e' stata effettivamente presentata la questione dell'inopportunita' dell'assunzione di nuovi esperti e confermata la sospensione delle relative procedure concorsuali; inoltre, a tutt'oggi il Comitato Direzionale non ha provveduto agli adempimenti di sua competenza in vista del rinnovo dei contratti di prossima scadenza; il Ministro interrogato basa l'invito al direttore generale altresi' sul presupposto che "la transizione dall'attuale alla nuova disciplina richiedera' una particolare attenzione e cura" da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo "in modo da assicurare che le iniziative di cooperazione in corso non abbiano a subire ritardi o interruzioni"; nella sua lettera il Ministro interrogato sottolinea "l'importanza che il personale delle nuove strutture venga scelto sulla base di criteri di comprovata capacita' e professionalita'" e che gli "esperti assunti in base alla vigente normativa si troverebbero infatti per forza di cose a dover continuare il proprio lavoro presso il ministero degli esteri dopo l'entrata in vigore della nuova legge" di fatto negando la possibilita' che il Parlamento inserisca nel progetto di riforma norme transitorie atte ad assicurare l'appropriata utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, come di fatto diversi dei disegni di legge di iniziativa parlamentare invece prevedono; in una riunione con gli esperti ex articoli 12 e 16 della legge n. 49/1987 tenutasi il 27 febbraio 1998 il sottosegretario Serri ha indicato come superata la richiesta, di cui alla lettera del ministro al direttore generale di non provvedere al rinnovo dei loro contratti, asserendo in quella stessa riunione la volonta' del Governo di procedere al rinnovo dei contratti in questione, seppure con modalita' diverse da quelle previste dalle vigenti leggi n.49/1987 e n. 121/1994 -: se non ritenga che l'indicazione a non provvedere al rinnovo dei contratti degli esperti ex articoli 12 e 16 della legge n. 49/1987, oltre ad essere in contrasto con la normativa sino a prova contraria in vigore (la medesima legge n. 49/1987 e la legge n. 121/1994) sia oltretutto in contraddizione con la dichiarata necessita' "di assicurare che le iniziative di cooperazione in corso non abbiano a subire ritardi o interruzioni" e in palese contraddizione con l'indicazione a non provvedere al rinnovo del contratto degli esperti ex articoli 12 e 16 della legge n. 49/1987, cui la gestione di tali iniziative e' affidata; se non abbia considerato il grave danno che potrebbe derivare allo Stato nel caso che, dando seguito al suo invito, la DGCS si trovi privata entro la fine del corrente anno della maggior parte del personale tecnico, in assenza di nuove strutture di gestione che possano rilevarne i compiti, laddove appare evidente che seppure la legge di riforma entrasse in vigore alla data stabilita nel disegno di legge governativo, le nuove strutture non potrebbero divenire pienamente operative prima di un congruo periodo di transizione; se non ritenga alquanto irrispettoso verso il Parlamento riferirsi al disegno di legge governativo ed ai suoi contenuti come l'unica soluzione possibile, in presenza di numerosi altri disegni e proposte di legge di iniziativa parlamentare sul medesimo argomento che, peraltro, hanno dovuto attendere l'iniziativa governativa per poter essere messi congiuntamente all'ordine del giorno; se vi siano delle ragioni non dichiarate, ed eventualmente quali, che la portino a raccomandare l'adozione di ovvii criteri "di comprovata capacita' e professionalita'" nella scelta del personale delle future strutture; se, ove confermi di avere motivati dubbi rispetto alla gestione passata, non ritenga piuttosto maggiormente opportuno verificare la capacita' e la professionalita' o materia di cooperazione dei dirigenti diplomatici del DGCS, che a tutt'oggi della conduzione delle attivita' di cooperazione hanno la responsabilita', senza peraltro essere mai stati sottoposti alle valutazioni eccezionali - persino di fronte a commissioni internazionali - e periodiche cui invece sono stati sottoposti i richiamati esperti; se non convenga che sia improprio, specialmente quando si tratti di diritti soggettivi e contrattuali di lavoratori, parlare di "transizione" per indicare di fatto la deroga a norme tuttora in vigore, senza aspettare che la transizione stessa venga debitamente regolamentata dal Parlamento attraverso eventuali norme "transitorie" alla nuova legge, e senza ancora sapere verso quale direzione occorra "transitare". (3-02182)