Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00253 presentata da ALEFFI GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 19980415
La Camera, premesso che: in data 28 gennaio 1998 il Ministro della difesa Andreatta parlando in Senato davanti alle Commissioni I e IV in riunione congiunta ha affermato che occorre adeguare al mutato scenario i riferimenti normativi dei compiti militari dei Carabinieri e delle attribuzioni del comandante generale, che deve essere mantenuto esterno all'Arma come garanzia "di neutralita' nel comando. E' infatti indispensabile - ha affermato Andreatta - evitare che potenziali rivalita' interne fra i piu' alti esponenti dell'Arma si ripercuotano sull'intera organizzazione, determinando sconcerto nella pubblica opinione e minando proprio quella fiducia generalizzata che e' il patrimonio conquistato in una lunga storia. In questo modo inoltre si da' ai responsabili politici la possibilita' di avvalersi di personalita' provate in grado di mantenere un atteggiamento equilibrato e costruttivo nell'esprimere il pur utile spirito di corpo"; con queste parole Andreatta ha offeso i massimi esponenti dell'Arma dei Carabinieri, considerati poco capaci e affidabili, posto che per il grado di comandante generale, ad avviso di Andreatta, solo all'esterno dell'Arma si possono trovare persone che offrono i necessari requisiti; in data 25 febbraio 1998 rispondendo ad interrogazioni alla Camera, il sottosegretario all'interno con delega al dipartimento di pubblica sicurezza, ha detto che "il controllo del territorio dei piccoli comuni non puo' essere piu' lasciato a delle sinecure, non puo' essere piu' il luogo di tranquilla attesa del pensionamento da parte dei comandanti di stazione", offendendo in tal modo le migliaia e migliaia di marescialli dei Carabinieri che in ogni parte d'Italia assolvono con dedizione, sprezzo del pericolo e notevole sacrificio personale e familiare le proprie funzioni, lavorando certamente ben oltre gli orari previsti ed effettuando straordinari solo in minima parte retribuiti; la revisione della legge organica dell'Arma dei Carabinieri, indispensabile visto che le norme vigenti risalgono a tempi antichissimi, e' stata annunciata dal Ministro Andreatta nel suo discorso di insediamento davanti alla Commissione Difesa della Camera all'avvio della legislatura ormai quasi due anni fa, ma nulla e' stato fatto dal Governo, che ha alternato confuse aperture ad una maggiore autonomia dell'Arma a rapide frenate che hanno messo in luce lo scarso coordinamento tra i diversi dicasteri; come in altri casi il Governo ha saputo solo reclamare la concessione di deleghe, come si e' fatto con la proposta dell'esecutivo attualmente all'esame del Senato; in data 25 marzo 1998 il Ministro dell'interno Giorgio Napolitano, ha emesso un proprio decreto n. 1070/M/22(4)/Gab, concernente la riorganizzazione dei servizi centrali e interprovinciali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con la legge n. 203 del 1991; tale provvedimento ministeriale si pone in clamoroso ed evidente contrasto con le norme di legge vigenti poiche' questa misura ministeriale (sottratta pertanto al preventivo e al successivo esame del Parlamento, non trattandosi di una proposta di legge o di un decreto legislativo) priva le strutture centrali investigative di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia delle capacita' operative e delle possibilita' di coordinamento investigativo nei confronti dei servizi interprovinciali, ponendosi in netto contrasto con l'articolo istitutivo citato, che prevede proprio il collegamento di queste attivita' investigative, che non puo' pertanto essere svolto con le semplici funzioni di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico che la direttiva di Napolitano affida alle decapitate strutture investigative centrali delle forze di Polizia; la direttiva Napolitano contrasta inoltre con la previsione che impone alle singole amministrazioni di costituire ed organizzare i servizi centrali e quelli interprovinciali; questo decreto ministeriale del Ministro Napolitano e' stato assunto senza il necessario concerto con i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze, che hanno chiare competenze per quanto riguarda l'azione delle strutture chiamate in causa; questo concerto, ovviamente previsto quando ci si trova di fronte ad organismi interforze, si rende indispensabile quando si interviene su organismi che fanno capo ad altre amministrazioni, poiche' e' evidente che il Ministro dell'interno non puo' assumere decisioni autonome per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri che, pur avendo una dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno, e' collegata al Ministero della difesa per la sua militarita', e ancor meno il Ministro dell'interno puo' assumere decisioni riguardanti la Guardia di Finanza, che fa capo al Ministero delle finanze; la direttiva Napolitano non rispetta l'articolo 371-bis del codice di procedura penale che attribuisce al procuratore nazionale antimafia il potere di impartire direttive ai servizi centrali al fine di regolarne l'impiego ai fini investigativi, dunque implicitamente riconoscendo compiti operativi (e non soltanto quelli di analisi di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistici individuati da Napolitano) anche per i servizi centrali; il provvedimento non rispetta l'articolo 18-bis della legge n. 354 del 1975, che attribuisce anche al personale dei servizi centrali e interprovinciali una funzione chiaramente operativa, poiche' lo autorizza ai colloqui con i detenuti al fine di acquisire notizie utili per la prevenzione e per la repressione dei reati alla criminalita' organizzata; non si rispetta l'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, norma che al comma 1 prevede la costituzione dei servizi centrali e interprovinciali per assicurare il collegamento delle attivita' investigative relative ai delitti di criminalita' organizzata; al comma 2, prevede che tali servizi possono essere costituiti in determinate circostanze, in strutture interforze; al comma 4, stabilisce che il pubblico ministero, quando "procede a indagini" per tali delitti, si avvale dei servizi di polizia giudiziaria ai quali, a norma dei commi 1 e 2, "e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti"; dunque una disposizione di legge assegna esplicitamente anche ai servizi centrali quei compiti di svolgere indagini che il decreto non menziona, escludendoli, anzi, dalle loro attribuzioni; il decreto ministeriale Napolitano non rispetta l'articolo 12-quater della legge n. 356 del 1992 che, prevedendo la non punibilita' dei membri di questi servizi per talune condotte finalizzate ai risultati investigativi, evidentemente ne ha previsto proprio l'impiego in funzioni operative che oggi verrebbero precluse da questa decisione, in conflitto con tutte le leggi vigenti e con questa norma in particolare; la direttiva non rispetta l'articolo 8 della legge n. 82 del 1991, che riguarda i sequestri di persona a scopo di estorsione; tale norma affida proprio ai servizi investigativi in oggetto chiare funzioni di collegamento delle attivita' investigative, ribadendo quindi ancora una volta la funzione operativa di queste strutture, che invece, in contrasto con queste funzioni che la legge ad esse affida, si vorrebbero limitare a funzioni semplicemente informative di supporto; tutte queste osservazioni dimostrano che il provvedimento assunto dal Ministro dell'interno realizzerebbe una riforma di questi servizi e non un loro migliore coordinamento; tale decisione peraltro renderebbe questi servizi meno adatti o addirittura impossibilitati a perseguire i chiari obiettivi che il legislatore in numerose norme ad essi ha esplicitamente affidato; aver modificato le linee gerarchiche affidando la responsabilita' delle strutture territoriali di questi servizi investigativi ai vari comandi provinciali potrebbe causare ulteriori confusioni, oltre a quelle generate dalla cancellazione di compiti operativi a livello centrale, in palese contrasto con tutte le leggi richiamate; l'indebolimento di queste strutture centrali investigative di fronte alla criminalita' organizzata - che agisce non solo in pieno coordinamento su tutto il territorio nazionale, ma addirittura in campo planetario - farebbe segnare un successo evidente per le varie cosche che proprio a questi risultati hanno puntato; Toto' Riina e altri boss della criminalita' organizzata avevano avanzato precise richieste per il depotenziamento delle strutture investigative, per la modificazione dell'articolo 41-bis del regolamento carcerario, per il ritiro delle forze armate dalla Sicilia, tutti obiettivi che l'attuale Governo sta realizzando, in sconcertante sintonia con le indicazioni venute da feroci boss della criminalita' organizzata; se si sono prese a pretesto per talune decisioni inopportune sentenze della Corte costituzionale, che potevano e dovevano essere interpretate in maniera meno generosa e arbitraria da parte del Governo, nel caso del provvedimento assunto dal Ministro Napolitano ci troviamo chiaramente al di fuori della legge; questi interventi hanno impedito un sereno confronto parlamentare proprio nella fase in cui al Senato si stanno discutendo le proposte di numerosi gruppi e del Governo stesso in materia di coordinamento delle forze di Polizia, al fine di migliori risultati nell'azione di contrasto alla criminalita' organizzata e diffusa; si sono rilevati inutili i tentativi sin qui esperiti di ottenere la compatibilita' della direttiva n. 1070/M/22(4) GAB con le leggi vigenti; impegna il Governo a ritirare la direttiva stessa. (1-00253)