Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00475 presentata da AGOSTINI MAURO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980423
La VI Commissione, premesso che: e' nota l'attuale diffusa situazione di contrasto tra imprenditori e banche concedenti circa il trattamento dei mutui fondiari stipulati negli anni passati con tassi fissi, divenuti oggettivamente esorbitanti rispetto ai correnti tassi di mercato, tanto piu' in presenza di un trend stabilmente decrescente del costo del denaro, confermato dal nuovo taglio apportato al tasso ufficiale di sconto; la predetta situazione di stallo rischia di acuirsi in vista della data di adozione della moneta unica, che determinera' l'ulteriore convergenza dei tassi applicati nell'intera area dell'Euro verso i livelli medi praticati in altri paesi europei, tuttora piu' bassi di quelli italiani; appare necessario ed anche possibile trovare una soluzione idonea a contemperare, con il minor sacrificio complessivo possibile, i legittimi interessi delle parti; e' auspicabile che una soluzione possa rapidamente raggiungersi, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, a legislazione invariata e con la conferma del principio della continuita' contrattuale, cosi' come riaffermato dagli stessi regolamenti dell'UE sull'introduzione della moneta unica; impegna il Governo a svolgere sollecitamente, nel rispetto della normativa antitrust, un'azione di persuasione nei confronti delle categorie coinvolte allo scopo di pervenire ad una soluzione imperniata sulla sistematica rinegoziazione dei mutui con le medesime banche concedenti, mediante scritture private e quindi senza oneri aggiuntivi, con tassi ridotti ad un livello coerente sia con la struttura aggiornata del costo del denaro, che con le finalita' sostanziali, da salvaguardare al di la' delle stesse interpretazioni giuridiche circa la sua applicabilita' formale, della legge 17 marzo 1996 n. 108, fermi restando gli originari piani temporali di rimborso, previa applicazione di una commissione di rinegoziazione che in nessun caso sia superiore, rispettivamente: a) all'1 per cento del capitale residuo per i mutui contratti per la prima casa (acquisto e/o ristrutturazione); b) al 2 per cento del capitale residuo in tutti gli altri casi ed all'espressa condizione che non siano consentite per il futuro ulteriori rinegoziazioni. (7-00475)