Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01114 presentata da BOATO MARCO (MISTO) in data 19980512
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: il 4 marzo 1998 l'Intendente scolastico di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano dottor Walter Stifter ha emanato la circolare n. 16 con la quale si impartiscono direttive ai direttori delle scuole materne, elementari e medie inferiori e superiori - con riferimento alla circolare n. 658 del 24 ottobre 1997 del ministero della pubblica istruzione e alla deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 411 (e non 441, come erroneamente riportato nel testo della circolare) del 9 febbraio 1998 - in materia di ammissione, frequenza e accesso agli esami di licenza per gli alunni non vaccinati; con la predetta circolare, si ribadisce che le iscrizioni alle scuole materne ed elementari e l'ammissione degli alunni agli esami di licenza media saranno possibili solo con presentazione dei certificati delle avvenute vaccinazioni obbligatorie o di esonero dalle stesse, e si ordina ai Direttori di segnalare alle Ulss ogni caso di mancato adempimento alle vaccinazioni; si dispone che tutti gli alunni attualmente frequentanti le scuole materne ed elementari o che sono stati iscritti "con riserva" (in forza di una circolare precedente del Ministero pubblica istruzione) all'anno scolastico 1998-99 o che sosterranno l'esame di licenza media, dovranno essere vaccinati almeno con le prime due dosi di vaccino di ogni vaccinazione obbligatoria per legge o esserne legalmente esonerati; si dispone che l'esecuzione delle predette dosi, che deve essere certificata dalla Ulss competente e presentata a cura dei genitori, sia la condizione inderogabile per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza media; si dispone che agli alunni che avranno sostenuto con profitto l'esame di licenza media, poiche' l'ultima dose delle tre previste per ogni vaccinazione obbligatoria non puo' per legge essere somministrata prima di un periodo di 6-7 mesi dalla precedente, non venga rilasciato il diploma di licenza media ma un certificato con la nota "il diploma non puo' essere rilasciato in mancanza dei certificati di vaccinazione richiesti"; si fa presente inoltre che "in base alle leggi regionali vigenti, i direttori scolastici devono accettare come certificato di vaccinazione valido solo la dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio di igiene pubblica e non il certificato emesso dal medico curante o specialista" -: quale sia il parere in merito alla legittimita' delle prescrizioni dettate con la predetta circolare rispetto alle direttive ministeriali con riferimento: al caso che la vaccinazione, ancorche' iniziata, non possa essere continuata per documentati motivi di ordine medico che ne ostino o sconsiglino la prosecuzione; alla negazione del rilascio del diploma di licenza media, cioe' di un atto con valore legale, stante il fatto che nella legge n. 165 del 1991 (istitutiva dell'obbligatorieta' della vaccinazione antiepatite B) e' prevista, per gli inadempienti, la sola sanzione amministrativa fino a lire 500 mila; al fatto che sia fatto carico ai genitori di produrre la certificazione di avvenuta vaccinazione e non all'amministrazione scolastica di richiederlo alla competente autorita' sanitaria, quale normale prassi amministrativa consolidata in buona parte del Paese; al contrasto con le norme di attuazione delle leggi sull'obbligo vaccinale - che prevedono la possibilita' di esecuzione delle vaccinazioni da parte di qualsiasi medico con rilascio di certificazione della stessa - della disposizione per la quale solo il certificato di vaccinazione rilasciato dal Responsabile della Ulss sia da ritenersi "valido" per l'Autorita' scolastica; quale siano le procedure avviate dal Ministro per onorare, per la parte che gli compete, l'impegno assunto dal Governo davanti alla Camera in data 14 novembre 1996, con l'accoglimento dell'Ordine del giorno n. 9/2372/31, a "riesaminare la legislazione scolastica e sanitaria vigente con riferimento all'opportunita' di abrogarne le parti in cui il diritto all'istruzione e alla socialita' dei bambini viene limitato in nome di esigenze sanitarie che comunque non possono comportare effetti negativi sulle opportunita' di sviluppo della socialita' e della personalita' del bambino, ne' tantomeno sul diritto-dovere, costituzionalmente garantito, dei genitori di provvedere all'istruzione dei propri figli". (2-01114)