Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01118 presentata da DILIBERTO OLIVIERO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980514
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei beni culturali e ambientali e delle finanze, per sapere - premesso che: una apposita commissione di esperti istituita presso il ministero delle finanze ha il compito di stilare entro giugno la lista dei beni culturali di proprieta' pubblica che potranno essere ceduti ai privati attraverso l'istituzione di fondi immobiliari; il professor Vaciago, presidente della Commissione, ha rilasciato preoccupanti dichiarazioni alla stampa nelle quali illustrando la proposta di istituire un fondo con il Foro Italico di Roma, che vanta piscine, stadio, campi da tennis e alcuni monumenti, ha dichiarato: "potremmo conferire a un fondo lo stesso Colosseo (...) molto spesso i privati sono piu' adatti a gestire e valorizzare palazzi, musei, impianti"; la normativa italiana sulla tutela dei beni culturali e' contenuta essenzialmente nella legge n. 1089/1939 e prende in considerazione "le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico" nonche' le cose immobili "di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere"; il codice civile, innovando in materia sulla legge n. 1089, ha attribuito il carattere della demanialita' anche ai beni appartenenti agli enti pubblici territoriali con la conseguenza - chiarita in via definitiva anche da sentenze della Corte di Cassazione e da pronunciamenti del Consiglio di Stato a sezioni unite - che tali beni, in quanto soggetti a regime demaniale, non possono essere alienati neppure con l'autorizzazione del Ministro dei beni culturali e ambientali; le cose tutelate ai sensi delle disposizioni sopra riassunte non possono inoltre essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico ed artistico; quanto dichiarato dal professor Vaciago appare in netto contrasto con gli orientamenti programmatici espressi dal Ministro dei beni culturali e ambientali all'atto del suo insediamento che indicava il coinvolgimento di risorse private per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio pubblico anche, ma non solo, come alternativa alla ipotetica privatizzazione di qualsiasi bene culturale di proprieta' pubblica; il dibattito di questi ultimi giorni sembrerebbe vertere intorno alla divisione e alla classificazione del patrimonio storico e artistico in patrimonio di serie A e serie B, ma - come ha sottolineato l'autorevole soprintendente Strinati - il criterio non deve essere estetico; il patrimonio costituito dai beni culturali e artistici della nazione appartiene ad essa soltanto: c'e' un vincolo costituzionale, prima ancora che giuridico, per cui questi beni non possono essere dismessi in alcun modo e mai -: se non ritengano di dover smentire qualsiasi notizia su provvedimenti riguardanti la smobilitazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico di proprieta' dello Stato che, in quanto elemento costitutivo del nostro Paese e patrimonio dell'umanita', e' tutelato dal dettato costituzionale che stabilisce all'articolo 9 che "La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione". (2-01118)