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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01117 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980514

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che: in questi ultimi mesi, un numero sempre crescente di enti pubblici e di compartimenti Anas richiedono nei bandi di gara e nei capitolati l'esibizione di rapporti di prova delle pellicole rifrangenti attestanti valori diversi da quelli previsti dal disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 31 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1995); nel particolare - con una straordinaria uniformita' testuale - vengono richiesti, oltre ai certificati di conformita' per le pellicole di classe 1 e di classe 2 (previsti peraltro dal succitato decreto ministeriale), anche dei personalizzati rapporti di prova che abbiano delle caratteristiche fotometriche rilevate ad angolature di divergenza di 1^ ed 1,5^: la mancanza di tale rapporto di prova esclude il potenziale offerente dalla partecipazione alla gara; il "disciplinare tecnico" in vigore - oltre a prevedere unicamente pellicole di classe 1 e di classe 2 - stabilisce inequivocabilmente che, per la determinazione delle caratteristiche fotometriche (risposta luminosa), debbano eseguirsi misurazioni con angolature di divergenza di 12', 20' e 2^, e che in base a tali valori debbano essere eseguite le prescritte prove di laboratorio. Va, altresi', precisato che il menzionato decreto ministeriale 31 marzo 1995 non fornisce dati indicativi, ma - come si evince dal preambolo del decreto stesso - fissa le "norme cui gli enti proprietari di strade devono attenersi per verificare i livelli di qualita' delle pellicole rifrangenti"; le norme in questione, peraltro, sono state elaborate dai tecnici del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i piu' qualificati organismi scientifici esterni e hanno avuto il benestare tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, le specifiche tecniche contenute nel disciplinare in argomento sono in sintonia (e non potrebbe essere diversamente) con le normative europee: direttiva CEN pr EN 12899-1; essendo tale la vera natura del provvedimento ministeriale, e' logico che gli appaltanti non possono in alcun modo disattendere le norme in esso contenute; in altri termini, se ai fini della valutazione dei livelli di qualita' delle pellicole rifrangenti, il disciplinare tecnico approvato dal ministero dei lavori pubblici stabilisce che per la determinazione delle caratteristiche fotometriche (risposta luminosa) debbano eseguirsi misurazioni con angolo di divergenza di 12', 20' e 2^, esula dalla mera discrezionalita' dell'ente appaltante richiedere - a pena di esclusione - alle ditte che intendono partecipare alle gare prodotti che presentino determinati valori, misurati secondo altri possibili angoli di divergenza intermedi (nel caso di specie 1^ e 1,5^); d'altra parte la risposta luminosa, corrispondente ai valori intermedi di 1^ e 1,5^, attualmente liberamente e autonomamente individuati da un solo produttore, non e' indicativa di valori prestazionali piu' apprezzabili di quelli richiesti dal disciplinare tecnico in vigore; alla luce delle considerazioni sopra espresse, e' agevole concludere che il richiedere nei bandi di gara una pellicola rifrangente che sia corredata di un rapporto di prova con angolazioni di divergenza "personalizzate" ha unicamente la funzione di individuare "implicitamente" un ben determinato prodotto, fabbricato da un solo produttore, che verosimilmente suggerisce o collabora direttamente alla stesura dei capitolati di appalto; e' lapalissiano che in tal modo si favorisce smaccatamente una sola casa produttrice, ai danni (tra poco irreparabili) di quelle aziende che osservano scrupolosamente le prescrizioni di cui al ripetuto disciplinare; quanto sopra costituisce una inaccetabile violazione della libera concorrenza, le cui nefaste conseguenze finiscono per gravare sui bilanci delle amministrazioni e, in ultima analisi, sui contribuenti -: se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per accertare quanto sopra esposto, chiarendo l'illegittimita' dei rapporti di prova aggiuntivi richiesti in alcuni capitolati e bandi di gara di compartimenti dell'Anas e di altre stazioni appaltanti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, al fine di evitare che si creino situazioni di privilegio per un solo operatore economico (di una sola societa' produttrice) a danno di quelli che si attengono alle disposizioni ministeriali. (2-01117)





 
Cronologia
domenica 10 maggio
  • Politica, cultura e società
    A Fiuggi, si svolge il congresso costitutivo dei Socialisti democratici italiani (SDI). Il partito entra a far parte della coalizione di centro-sinistra, L'Ulivo. Enrico Boselli è eletto presidente.

mercoledì 20 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Ministro della giustizia Flick rassegna le dimissioni a seguito della fuga di Licio Gelli e del boss mafioso Pasquale Cuntrera. Il Presidente del Consiglio Prodi le congela in vista di una verifica nella maggioranza, che riconfermerà la fiducia al ministro.