Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01153 presentata da SODA ANTONIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980527
I sottoscritti chiedono di interpellate il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: i sostituti procuratori della Repubblica presso la pretura circondariale di Modena, dr. Mirko Margiocco e dottor Pasquale Mazzei, con atti recentemente trasmessi ai comandanti della polizia municipale dei vari comuni della provincia di Modena, hanno delegato al comandante della polizia municipale "lo svolgimento di controlli ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma della legge n. 47 del 1985, dei lavori eseguiti relativamente alle ultime concessioni per riqualificazione tipologia e ristrutturazione rilasciate da questo Ente (la Procura) nonche' alle ultime venti denunce d'inizio attivita' presentate per la manutenzione straordinaria". I sostituti proseguono con la richiesta di trasmissione di "elenco dettagliato delle concessioni emesse e delle denunce d'inizio attivita' depositate presso gli uffici comunali competenti supportato da documentazione cartacea"; dispongono inoltre di "relazionare sugli accertamenti svolti, con rilievi fotografici significativi" e di inviare "ove sussistano estremi di reato dettagliata informativa entro il 15 aprile 1998", dispongono infine di "procedere in particolare, nel momento dell'accesso al cantiere, quale primo atto di indagine di polizia giudiziaria, a richiedere l'esibizione della concessione ed alla verifica dell'avvenuta apposizione del prescritto cartello (articolo 4 comma IV 1. n. 47/85), ribadendo che la violazione degli obblighi inerenti integra gli estremi di reato di cui all'articolo 20 lett. a) 1. n. 47/85"; la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dai sostituti procuratori posta a fondamento di un loro ritenuto potere di delega allo svolgimento di controlli, prevede esclusivamente l'obbligo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria delle violazioni urbanistico-edilizie rilevate nell'esercizio delle loro funzioni. La predetta disposizione costituisce, pertanto, niente altro che la specificazione del generale dovere di denuncia incombente sui pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 331 codice di procedura penale e del corrispondente obbligo della polizia giudiziaria di riferire senza ritardo al pubblico ministero l'acquisita notizia di reato ai sensi del successivo articolo 347; gli atti dei sostituti procuratori configurano invece un ordine ai comandanti dei vigili urbani di svolgere attivita' tipica di controllo, che il comma 4 del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - avente ad oggetto "norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" - affida al sindaco, al quale demanda appunto "la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalita' esecutive fissate nella concessione e nell'autorizzazione"; ne' a fondamento della iniziativa dei sostituti medesimi potrebbe invocarsi un potere generale e indeterminato di controllo amministrativo in capo alla magistratura inquirente ne' tanto meno un suo generale o specifico potere gerarchico sugli organi di polizia: il nostro ordinamento e in particolare il precetto di cui all'articolo 109 della Costituzione, nella consolidata interpretazione della stessa Corte costituzionale, mantiene infatti il rapporto dell'autorita' giudiziaria con la polizia giudiziaria nei limiti esclusivi di una subordinazione funzionale; d'altra parte, se e' vero che l'articolo 330 codice di procedura penale attribuisce anche al pubblico ministero il compito di prendere notizia dei reati di propria iniziativa, certo e' che solo a seguito dell'acquisizione della notizia di reato (da formalizzare, significativamente, nelle forme previste dall'articolo 70 comma 5 dell'ordinamento giudiziario quando la notizia venga appresa fuori dell'esercizio delle funzioni) il pubblico ministero puo' esercitare i poteri investigativi attribuitigli. Altrettanto certo e' che l'esercizio di tali poteri - tipicamente disciplinati dal codice di rito, che detta norme rigorose sia per gli atti tipici di investigazione diretta (artt. 352-354 codice di procedura penale, sia per gli atti di investigazione indiretta (artt. 349 - 351) - presuppone l'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 codice di procedura penale, iscrizione che segna il momento di apertura della fase delle indagini preliminari, nell'ambito della quale il pubblico ministero ha facolta' di avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificatamente delegati, ai sensi dell'articolo 370 codice di procedura penale; dal quadro normativo sopra delineato emerge con chiarezza che l'ordinamento attribuisce al pubblico ministero poteri di indagine solo in presenza di una notizia di reato iscritta in registro, alla quale debbono funzionalmente ricollegarsi gli atti di delega alla polizia giudiziaria; non esiste invece in capo al pubblico ministero un potere di delega di generiche attivita' investigative dirette a verificare l'eventuale esistenza di notizie di reato, al fine di esercitare un controllo generalizzato e preventivo sulla devianza penale; nella segnalata iniziativa dei pubblici ministeri di Modena sembrano dunque travolti una serie di fondamentali principi costituzionali e processuali, in particolare: a) la separazione dei poteri fra attivita' amministrativa di controllo e funzione giudiziaria; b) la subordinazione meramente funzionale della polizia giudiziaria all'autorita' giudiziaria; c) la certezza dei tempi delle indagini preliminari, garantita dalla iscrizione sul registro previsto dall'articolo 335 codice di procedura penale; d) la garanzia di legalita' nell'esercizio dell'azione penale, che vieta ricerche ed acquisizioni documentali ad explorandum, volte a verificare, attraverso indagini indiscriminate, la mera speranza di imbattersi in una fattispecie di reato -: quali siano le valutazioni in ordine alle considerazioni sopra formulate; se risulti che l'atto di delega dei pubblici ministeri di Modena sia stato preceduto dalla iscrizione di una notizia di reato nell'apposito registro e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per conseguire il ripristino della legalita' con riferimento alla segnalata attivita' di indagine dei pubblici ministeri modenesi e ad altre eventuali analoghe attivita' che fossero in atto in altre parti del Paese. (2-01153)