Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00493 presentata da CASINELLI CESIDIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980527
Le Commissioni VI e VIII, premesso che: la legge collegata alla finanziaria 1997 (legge 23 dicembre n. 662) conferisce all'articolo 3, comma 154, poteri regolamentari al Governo per la revisione del catasto; i princi'pi generali per l'esercizio di tale potere sono individuati: a) nella articolazione del territorio comunale in microzone omogenee; b) nel riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare per quanto riguarda la fissazione delle tariffe d'estimo; c) nell'intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo; d) nella revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie; e) nell'attribuzione della rendita catastale con criteri che tengano conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove si trovi l'unita' stessa; in attuazione di cio' e' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 che fissa al 1^ gennaio 2000 la decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali; nel periodo di vigenza del vecchio ordinamento sembra assolutamente necessario modificare il criterio di determinazione delle superfici catastali; quello proposto, oltre a essere di problematica applicazione, e' assolutamente in contrasto con i metodi di determinazione attualmente in uso; nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica si stabilisce, infatti, che per la determinazione della superficie catastale: "i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 centimetri; ritenuto che l'obbligo di queste misurazioni, oltre a rappresentare un problema tecnico di qualche difficolta', comporti un aggravio eccessivo per i proprietari e vada in direzione assolutamente contraria a quei criteri di semplificazione sempre proclamati ma, a volte, non attuati; il mantenimento nella norma di tale metodo comporterebbe inoltre profili di palese ingiustizia: il bene casa fruibile e' rappresentato dalla superficie realmente utilizzabile; ma appartamenti della stessa zona e della stessa classe, con la stessa superficie utile, avrebbero valore catastale diverso in funzione dello spessore delle pareti e quindi del metodo di costruzione; i cittadini si ritroverebbero con una casa che avrebbe dimensioni diverse per circostanze e tributi diversi (per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti la superficie di riferimento e' quella utile, cosi' come era quella utile la superficie di riferimento per il redditometro); un modesto aumento di gettito puo' comunque essere perseguito con interventi sulle tariffe, senza creare ulteriori problemi ai cittadini; impegnano il Governo a modificare i parametri di misurazione previsti al punto 1, dei Criteri generali dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 prevedendo che, nella determinazione della superficie catastale delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni, quelli perimetrali esterni ed i muri in comunione non vengano computati. (7-00493)