Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00500 presentata da CANGEMI LUCA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980529
La XI Commissione, premesso che: l'attuazione della legge n. 140 del 1997 che regolamenta la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di concerto con il piano ordinario di cessione previsto dal decreto legislativo n. 10 del 1996 potrebbe comportare numerose perdite di posti di lavoro e relative abitazioni per i portieri dipendenti addetti alla custodia, vigilanza e pulizia del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di cui alla legge 70/95; in caso di trasferimento della proprieta' tra soggetti privati, il Ccnl salvaguarda il posto di lavoro del portiere, prevedendo con una norma la continuita' del rapporto di lavoro con il nuovo proprietario. Nel caso del trasferimento della proprieta' da un ente pubblico ad un soggetto privato, la stessa norma rappresenta un ostacolo alla garanzia occupazionale perche' la natura del rapporto di lavoro con l'ente pubblico e' di tipo fiduciario e si fonda con lo status di pubblico dipendente e non puo' essere riconosciuta dal nuovo proprietario in quanto soggetto privato; precedenti dismissioni all'Ipost hanno causato la perdita del lavoro e della casa ai portieri coinvolti dalla vendita in quanto la nuova proprieta' non ha riconosciuto la validita' del trasferimento dei dipendenti portieri sostituendoli con proprio personale di fiducia; il personale addetto alle portinerie pur in rapporto di dipendenza diretta con gli enti pubblici confermato da varie sentenze della Suprema Corte di cassazione, non gode di nessun tipo di ammortizzatore sociale; la perdita del lavoro, per detto personale, comporta anche la perdita dei diritti sull'alloggio in conduzione con relative ripercussioni di carattere sociale e di emergenza abitativa; l'unica "garanzia" prevista dalle normative attuali viene riassunta nel decreto legislativo n. 104 nel diritto di prelazione spettante anche ai portieri degli stabili oggetto della vendita solo in caso di eliminazione del servizio di portineria; l'attuazione di questa norma e' possibile soltanto nel caso in cui il dipendente portiere continui il rapporto di lavoro con l'ente pubblico altrimenti, privo di sostentamento economico, non potra' esercitare il diritto di prelazione; i numerosi incontri tra organizzazioni sindacali, rappresentanti degli enti pubblici e Ministro del lavoro, per la tutela dei portieri coinvolti nella dismissione non hanno potuto addivenire ad accordi risolutori per mancanza di disposizioni in materia; l'ordine del giorno 9/3489/14 accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 6 maggio 1997 che ha convenuto sulla necessita' di garantire la continuita' del rapporto di lavoro con gli enti pubblici per i portieri degli stabili eventualmente dismessi: si impegna il Governo ad impartire precise disposizioni a tutti gli enti pubblici affinche': venga garantita ai portieri dipendenti addetti alla custodia, vigilanza e pulizia del patrimonio immobiliare pubblico eventualmente dismesso, la continuita' del rapporto di lavoro con gli enti stessi, anche attivando processi di mobilita' interenti contrattata e realizzata mediante accordi tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati; venga garantito il diritto all'abitazione anche ai portieri degli stabili eventualmente dismessi, in quanto conduttori di alloggio di servizio, tramite l'estensione agli stessi delle tutele previste per gli inquilini dal decreto legislativo n. 104 del 1996. (7-00500)