Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01170 presentata da ROSSETTO GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 19980602
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni culturali e ambientali, con incarico per lo sport e lo spettacolo, per sapere - premesso che: l'intervento dello Stato a sostegno della cinematografia nazionale e' disciplinato dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", integrata e parzialmente modificata dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153, recante "Interventi urgenti a favore del cinema"; per il triennio 1998-2000 a valere sul fondo unico per lo spettacolo sono stati stanziati complessivamente 2.820 miliardi, di cui 532 miliardi destinati alle attivita' cinematografiche; salvo le erogazioni ad enti prestabiliti, il margine di discrezionalita' in questo settore, il piu' ricco a gestione "centralizzata", e' altissimo, soprattutto in riferimento alla scelta dei soggetti beneficiari; i fondi statali previsti dalla legge sono utilizzati, fra l'altro, per il finanziamento di film che siano riconosciuti di "interesse culturale nazionale" dalla Commissione consultiva per il cinema, appositamente istituita presso il Dipartimento dello spettacolo; per i film riconosciuti di "interesse culturale nazionale" e' previsto un finanziamento pari al 90 per cento del costo del film (con un massimale di costo di 8 miliardi) assistito per il 70 per cento dal fondo di garanzia statale o un finanziamento garantito fino al 90 per cento (con un massimale di spesa di 1,5 miliardi); la legge subordina il giudizio di riconoscimento di "interesse culturale nazionale" al possesso di "significative" e "rilevanti" qualita' artistiche e culturali o spettacolari; un'alta percentuale di film finanziati dallo Stato in questo ultimo anno si e' rivelata un vero insuccesso in termini di incassi e quindi di diffusione della cultura; il sostegno finanziario previsto dalla normativa vigente per il cinema italiano sembra essere piu' di tipo automatico che selettivo; ad oggi non e' dato di conoscere ne' le motivazioni in base alle quali viene deliberato da parte della commissione consultiva per il cinema il parere favorevole o contrario per il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale di ogni sceneggiatura presentata (il che lascerebbe legittimamente pensare che la diffusione della cultura e' solo un comodo alibi), ne' le motivazioni in base alle quali vengono determinate le entita' dei relativi finanziamenti; negli atti attualmente affissi all'albo del Dipartimento dello spettacolo non si fa alcun accenno alle motivazioni che hanno portato la suddetta commissione al riconoscimento dell'"interesse culturale nazionale" e alla conseguente concessione del finanziamento statale: in essi si menzionano solo i titoli delle opere filmiche riconosciute di "interesse culturale nazionale" e l'importo complessivo del finanziamento concesso; la legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede all'articolo 56 che "tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie" siano pubblicati nel Bollettino ufficiale del dipartimento dello spettacolo, la cui pubblicazione e' stata pero' sospesa dalla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo; in data 18 dicembre 1997, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/4355/10, il Governo si e' impegnato, fra l'altro, a disporre che "nelle delibere del Dipartimento dello spettacolo siano incluse le motivazioni che hanno portato al riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e alla conseguente concessione del finanziamento"; con risposta all'interrogazione n. 4-15556 sull'accesso alle deliberazioni sul cinema e alle motivazioni in base alle quali vengono determinati i finanziamenti, il rifiuto all'accesso da parte del Dipartimento dello spettacolo e' stato cosi' motivato: "L'accesso complessivo alle deliberazioni del settore cinema e piu' in generale dello spettacolo presenta problemi in relazione alla necessita' di conciliare le disposizioni della legge 241/90 con quelle sulla riservatezza dei dati personali (legge 675/96). Inoltre, il disposto dell'articolo 5 del decreto ministeriale 25 febbraio 1997 non consente di aderire integralmente alla richiesta formulata, in particolare laddove si chiedono le motivazioni che hanno portato all'espressione di un parere positivo o negativo da parte della Commissione consultiva per il cinema"; il Garante per la protezione dei dati personali interpellato in ordine al rifiuto che il Dipartimento dello spettacolo ha opposto, e continua ad opporre, alle ripetute richieste di poter accedere ai documenti relativi alle erogazioni e di poterne conoscere le motivazioni, ha risposto che "la legge 675/96 non reca alcun principio che possa comportare una diminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quanto non pone ostacoli all'eventuale inclusione nella risposta all'interrogazione o all'interpellanza delle pertinenti informazioni di carattere personale"; i provvedimenti di cui si chiede l'accesso non rivestono alcun carattere di riservatezza in quanto relativi ad attivita' ritenute di pubblico interesse e, per questo, percettrici di denaro pubblico; ne' pertanto puo' negarsi l'accesso alla motivazione che deve necessariamente essere contenuta nel provvedimento dal momento che la legge n. 241 del 1990 sancisce all'articolo 3 che "ogni provvedimento amministrativo ..... deve essere motivato ...... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria"; il parlamentare che rivolge alla pubblica amministrazione richiesta di informazioni e documenti con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo attiva un rapporto politico che intercorre esclusivamente fra il membro della Camera e il Governo, dove al potere ispettivo del parlamentare corrisponde un dovere del Governo di fornire risposte e consentire l'accesso alla documentazione richiesta, salvo i casi di esclusione dal diritto di accesso specificati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 -: se non ritenga grave che ai cittadini, e nella fattispecie ad un deputato al Parlamento, sia impedito di conoscere le motivazioni in base alle quali la Commissione consultiva per il cinema giudica i film di "interesse culturale nazionale" e le motivazioni in base alle quali la Commissione per il credito cinematografico delibera i finanziamenti statali; quali provvedimenti urgenti intenda prendere per garantire una maggiore trasparenza nei meccanismi relativi alla gestione e all'allocazione delle risorse pubbliche destinate al cinema e, piu' in generale, al settore dello spettacolo; se non ritenga imprescindibile dal concetto di democrazia l'esigenza di garantire ai parlamentari, maggiormente a quelli dell'opposizione, la funzione di "controllo-garanzia" sugli atti della pubblica amministrazione che concernono la gestione di denaro pubblico; poiche' alla luce del dettato dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 142 del 1990 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia ....., tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato .....", non si comprendono le ragioni del perche' i rappresentati del maggior organo rappresentativo a livello nazionale non possano avere analogo accesso agli atti della pubblica amministrazione; se, alla luce del dettato dell'articolo 67 della Costituzione che sancisce: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione...", non ritenga che il parlamentare sia portatore di un interesse pubblico e che il rifiuto del Dipartimento dello spettacolo in ordine all'accesso alle motivazioni delle deliberazioni creditizie contrasti la legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; per quali ragioni il Dipartimento dello spettacolo non adempia ne' al dispositivo dell'articolo 56 della legge n. 1213 del 1965 ne' all'ordine del giorno accolto dal Governo; per quali ragioni il Dipartimento dello spettacolo non abbia consentito in alcun modo l'accesso alle deliberazioni concernenti i finanziamenti al cinema, sebbene, l'interpellante ne abbia fatto richiesta attraverso lo strumento del sindacato ispettivo e sebbene si tratti di documenti che non rientrano ne' nei casi di esclusione del diritto di accesso elencati all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 ne' nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 25 febbraio 1997, in quanto la richiesta non concerne "i verbali delle sedute delle commissioni o estratti dei medesimi", bensi' le motivazioni in base alle quali le commissioni selezionano i film di "interesse culturale nazionale" e deliberano i relativi finanziamenti; se consideri la prassi seguita dal Dipartimento dello spettacolo corretta e compatibile con le esigenze di trasparenza previste dalla legge n. 241 del 1990 e con una gestione democratica del denaro pubblico, quando l'Autorita' garante della privacy ha acconsentito alla pubblicazione degli stipendi dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato, sostenendo che trattandosi di soldi pubblici cio' non contrasta con la legge sulla tutela della riservatezza. (2-01170)