Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00269 presentata da RODEGHIERO FLAVIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980602
La Camera, considerata la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e la Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1959; ricordando che, nell'ambito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un assistenza speciale; convinti che la famiglia, elemento fondamentale della societa' e mezzo naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei fanciulli, debba ricevere la protezione e l'assistenza della quale ha bisogno per potere svolgere pienamente il suo ruolo nell'ambito della comunita'; riconoscendo che il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalita', deve crescere nell'ambito familiare in un clima di serenita', d'amore e di comprensione; considerato che la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989, e in particolare l'articolo 4, richiede agli Stati membri di prendere tutte le misure legislative, amministrative e tutte le altre che siano necessarie per rendere operativi i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione; tenuto conto della raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, relativa ai diritti dell'infanzia; convinti che i diritti e gli interessi superiori dell'infanzia debbano essere promossi e che a questo effetto i fanciulli devono avere la possibilita' di esercitare questi diritti, in particolare nell'ambito delle procedure familiari che li coinvolgono; riconoscendo che i fanciulli devono ricevere delle sufficienti informazioni affinche' i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi, e che la loro opinione debba essere realmente presa in considerazione; riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori al fine della protezione e della promozione dei diritti e degli interessi superiori della loro prole e considerando che gli Stati debbono, nel caso in cui sia necessario, ugualmente prendere parte a questo obiettivo; considerando tuttavia che, in caso di conflitto, e' opportuno che le famiglie si sforzino di trovare un accordo prima di portare il conflitto davanti ad un'autorita' giudiziaria; considerata l'importanza nel promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i loro diritti, e di accordare loro dei diritti procedurali nonche' di facilitare l'esercizio e impegnandosi a fare in modo che possano essi stessi, con riguardo all'eta' e alla capacita' di intendere o attraverso intermediazioni di altre persone od organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li coinvolgono davanti ad un'autorita' giudiziaria; impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative di competenza per ratificare la Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo, aperta alla firma a Strasburgo il 25 gennaio 1996. (1-00269)