Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00272 presentata da PISANU GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 19980609
La Camera, premesso che: l'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (cosiddetta legge Bersani) ha abrogato l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che sanciva il divieto di costituzione di societa' tra professionisti appartenenti alle categorie cosiddette protette e, giusta quanto stabilito dal successivo comma 2, il Ministro di grazia e giustizia e' stato autorizzato ad emanare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concetto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della sanita', per fissare i requisiti per l'esercizio delle attivita' professionali in forma societaria; notevoli perplessita' sono sorte, gia' durante l'iter di approvazione della legge, sull'idoneita' della fonte regolamentare a disciplinare l'applicazione, alle libere professioni, di istituti, quali quelli societari, nati sul presupposto della loro vigenza nel mondo delle imprese, sostenendosi, al contrario, che le societa' professionali avrebbero dovuto trovare una specifica disciplina a livello legislativo; tali perplessita' hanno avuto successivamente autorevole eco sia nel mondo accademico, sia in ambienti ministeriali ed in quelli professionali sia nell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha espresso parere negativo, ancorche' non vincolante, sullo schema di regolamento ad esso presentato; il Ministro ha chiesto la revisione di detto parere negativo, senza apportare alcuna modifica sostanziale allo schema di regolamento ma controdeducendo alle tesi del Consiglio di Stato; e' in via di completamento la procedura di presentazione da parte del Governo di un disegno di legge quadro sulle libere professioni, nel quale un apposito capitolo e' dedicato al tema delle societa' professionali, con norme peraltro spesso dissonanti dalla normativa prevista nel regolamento; le scelte che il Parlamento andra' a compiere allorche' sara' chiamato a pronunciarsi su tale disegno di legge e quindi specificamente sulla disciplina delle societa', non possono certo ritenersi vincolate dalle norme regolamentari nel frattempo eventualmente emanate e, posto che siano legittime, queste ultime dovrebbero essere riscritte, con conseguenze fortemente negative sia sul piano della stabilita' del quadro normativo generale sia per la certezza dei rapporti societari nel frattempo costituiti che potrebbero essere rimessi in discussione o, quanto meno, non essere compatibili con la disciplina sopravvenuta; non sussiste alcuna specifica ragione d'urgenza per l'emanazione del regolamento; il timore prospettato da alcuni che ritengono la rimozione del divieto di societa' professionali di per se' sufficiente a consentirne la nascita e quindi prevedono una loro proliferazione incontrollata e senza disciplina, appare infondato: infatti l'ormai acquisita non assimibilita' della disciplina dell'esercizio collettivo dell'impresa a quella delle professioni comporta un vuoto legislativo che perpetua la permanenza del divieto, non potendo tale vuoto essere colmato dall'intervento di un regolamento, proprio perche' non idoneo a modificare previsioni legislative; ne' sussistono motivi di urgenza dettati dalla necessita' di adeguamento alla normativa comunitaria, tanto meno nel senso della omogeneizzazione della disciplina delle professioni e segnatamente delle societa' fra professionisti, anzi, al contrario, i trattati comunitari pongono in primo piano il metodo della gradualita' ed il principio della sussidiarieta'; peraltro la disciplina vigente in tutta Europa o vieta del tutto le societa' tra professionisti o ammette tali societa' soltanto tra categorie omologhe o con forti limitazioni per l'interprofessionalita' e soprattutto per la partecipazione di soci non professionali, in ogni caso secondo tipi aventi maggiori assonanze alle societa' di persone che alle societa' di capitali; lo stesso parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in materia di libere professioni, espresso il 3 ottobre 1997, in tema di societa' (paragrafo 34), auspica un ricorso selettivo alle societa' sulla base delle caratteristiche proprie delle diverse professioni, riconosce la necessita' di salvaguardare le specificita' delle professioni protette, invita ad emanare alcune regole specifiche che concilino la peculiarita' delle professioni con le nuove esigenze, ma non pone alcun termine ultimativo ne' indica speciali ragioni di urgenza nell'adozione della disciplina; impegna il Governo a non procedere all'emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266. (1-00272)