Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01191 presentata da CARDINALE SALVATORE (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) in data 19980611
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che: il Presidente del Consiglio dei ministri ha ripetutamente affermato che i sacrifici imposti agli italiani dal patto di stabilita' saranno compensati con il raggiungimento di piu' bassi livelli del tasso di interesse, con il traguardo del 5 per cento per consentire l'acquisto della casa; il sottosegretario di Stato per il Tesoro, onorevole Pinza, in risposta alla interpellanza n. 2/01067 ha sottolineato che "l'indicazione del Presidente del Consiglio - che era stata accolta con un certo scetticismo nella prima fase - ha avuto una serie di controprove pratiche e non passa giorno senza che altri istituti si aggiungano alla lista di quelli che ipotizzano non solo mutui al 5 per cento, ma anche al di sotto di questo tasso"; su sollecitazione parlamentare sono state avviate iniziative per favorire la rinegoziazione dei mutui conservando per i sottoscrittori le facilitazioni fiscali originarie dei mutui; la legge 18 dicembre 1986, n. 891, definita anche legge Goria, prevede agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dei lavoratori dipendenti nelle aree ad alta tensione abitativa; all'articolo 5 della stessa legge si prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari i mutuatari e gli eredi hanno facolta' di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento per la continuazione del pagamento delle rate residue al tasso costante del 13 per cento; in conseguenza degli articoli 2 e 3 della stessa legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 27 aprile 1998 ha provveduto a rideterminare il tasso di interesse per i mutui prima casa, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, nella misura del 9,20 per cento, nulla disponendo in relazione al tasso di cui all'articolo 5 della legge -: se non ritenga palesemente contraddittoria tale misura, che ha fissato un livello di tasso di interesse che risulta quasi doppio rispetto al tasso ufficiale di sconto e al livello dei titoli di Stato a medio e lungo termine, fissati, rispettivamente, al 5 per cento e al 5,2 per cento, in considerazione della generale riduzione dei tassi di interesse praticati dalle azienda bancarie sia interne che internazionali per i mutui prima casa; se non ritenga di intervenire urgentemente per rimuovere tale grave ingiusta situazione, stante l'assenza di qualsiasi rideterminazione nel decreto ministeriale del 27 aprile 1998 per quanto attiene al citato articolo 5 della legge n. 891/1986. (2-01191)