Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00512 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19980617
La XIII Commissione, premesso che: l'articolo 9 del regolamento (CEE) 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, relativamente ai sistemi di controllo, dispone che gli Stati membri instaurino un sistema di controllo gestito da autorita' designate e/o organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori biologici debbono essere soggetti e che, in caso di gestione di soli organismi privati, designino un'autorita' incaricata del loro riconoscimento e della loro sorveglianza; gli operatori che adottano il metodo di produzione biologico pagano un contributo alle spese di controllo che certifica la loro rispondenza alle disposizioni del regolamento (CEE) 2092/91; per aderire al metodo di produzione biologico vengono compilati appositi modelli di notifica disposti dalla direzione generale della produzione agricola del ministero per le politiche agricole; per i produttori biologici, sia l'assoggettamento al controllo, sia la notifica di attivita' di produzione biologica comportano delle spese; spesso si tratta di costi che incidono in maniera determinante sulla stessa attivita' dell'agricoltore e possono essere dirimenti circa la decisione di iniziare e/o continuare o altrimenti rinunciare a seguire il metodo biologico; il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, individua una categoria di operatori agricoli a cui spetta l'esonero da determinati adempimenti fiscali e che viene agevolata in altri di natura amministrativa; si tratta di quei soggetti che non realizzano un volume di affari superiore ai 5 milioni di lire, elevabili a 15 se ricadenti in comuni esclusivamente montani. Per questa categoria di agricoltori adottare il metodo di produzione biologico equivale a sostenere una spesa che incide almeno del 10 per cento sul volume di affari, una percentuale chiaramente eccessiva per il loro equilibrio finanziario; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, prevedendo casi specifici in cui la presentazione di dichiarazioni, documenti o dati da parte dei cittadini o soggetti giuridici equivalenti, puo' avvenire senza oneri da parte degli stessi ed individua, altresi', procedimenti semplificati che possono sostituire atti di certificazione senza autentica di firma. Ai sensi di tali particolari disposizioni, anche i piccoli agricoltori che adottano il metodo biologico potrebbero beneficiare delle relative agevolazioni per aderire al regolamento (CEE) 2092/91 e certificare il loro stato di produttori biologici; impegna il Governo: a fare in modo che, compatibilmente con le disposizioni recate dal regolamento (CEE) 2092/91, gli agricoltori che adottano il metodo di produzione biologico corrispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 1997, n. 313, siano esonerati totalmente o, in caso cio' non fosse possibile, parzialmente, dalle spese di controllo di cui al comma 2 dell'articolo 9 del citato regolamento CEE 2092/91 e che tutti gli adempimenti ivi per essi previsti siano in sostituzione effettuati dall'autorita' incaricata di cui al comma 4 dello stesso articolo 9; a disporre, inoltre, che per questi stessi agricoltori la domanda di adesione al regolamento (CEE) 2092/91 possa essere sostituita, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, da atto di autocertificazione rilasciato in presenza della pubblica amministrazione o dell'autorita' di cui al comma 4 dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91, senza obbligo di autentica di firma. (7-00512)