Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01215 presentata da CARUANO GIOVANNI BATTISTA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980622
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: con ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 e successive del ministero per il coordinamento della protezione civile furono differiti i termini di fatturazione, registrazione e presentazione delle dichiarazioni Iva e redditi per gli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 ed individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991; con decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1993 e con decreto interministeriale del 31 luglio 1993 furono indicati i termini di pagamento dilazionati delle imposte relative alle dichiarazioni Iva e dei redditi per i suddetti anni 1990, 1991 e 1992; con l'articolo 25 della legge 8 agosto 1995, n. 341 furono ulteriormente differiti e dilazionati i suddetti termini di pagamento che tuttora risultano pendenti; il centro di servizio di Palermo, senza tenere conto delle suddette disposizioni normative, ha iscritto a ruolo le imposte, maggiorate di sanzioni ed interessi anche relativamente ai soggetti che, in quanto residenti nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania, hanno presentato le dichiarazioni dei redditi (Modd. 740 - 750 - 760 - 770) per l'anno 1991, ma che dovevano effettuare il pagamento in base al differimento di cui alle normative citate; la notifica dei ruoli per l'anno 1991 da parte del concessionario per la riscossione costituisce grave danno e nocumento per i contribuenti destinatari perche' trattasi di somme illegittimamente iscritte, in atto non dovute, ma che determinano comunque riscossione coatta; questa vicenda annulla ogni sforzo teso a stabilire un rapporto nuovo, di fiducia, tra fisco e cittadini -: se non ritenga di assumere provvedimenti immediati utili a revocare e annullare i ruoli di cui sopra senza ulteriori aggravi di adempimenti a carico dei contribuenti, facendo ricorso all'istituto dell'"autotutela"; se non ritenga di intervenire presso la direzione regionale per le entrate per la Sicilia per evitare che, nelle more della definizione delle impugnative intraprese, il concessionario esattore possa portare ad esecuzione titoli palesemente privi di fondamento; se non ritenga di intervenire presso la direzione regionale delle entrate di Palermo, il centro di servizio di Palermo, i concessionari di zona per evitare altri errori a danno dei contribuenti. (2-01215)