Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01239 presentata da MALGIERI GENNARO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980701
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: a seguito del fallimento della societa' Mazzarella, esercente un'industria di laterizi nel comune di Montecorvino Pugliano (Salerno), gli operai e gli impiegati della stessa si erano costituiti nella cooperativa "Fornaci marzo 88" allo scopo di rilevarne e proseguirne l'attivita', ai sensi della cosiddetta "legge Marcora"; tale cooperativa, in societa' con le altre imprese primarie operatrici del settore, acquistava una cava di argilla gia' utilizzata dalla societa' Mazzarella su un'area di 24 ettari in localita' Parapoti del comune di Montecorvino Pugliano, nel cui ambito aveva progettato di localizzare il nuovo stabilimento; non tenendo in alcun conto ne' la rilevanza del progetto ne' gli ingenti finanziamenti stanziati a favore dell'opera, sull'area della cava veniva ubicata una discarica di rifiuti di prima categoria, disponendosi l'occupazione in via di urgenza di circa 160.000 metri quadrati; avverso gli atti di localizzazione e di espropriazione ai fini della realizzazione della discarica, la cooperativa "Fornaci marzo 88", contestualmente al comune di Montecorvino, promuoveva ricorso dinanzi al Tar della Campania, che emanava apposita sentenza di rigetto (n. 515 del 1990); la cooperativa promuoveva quindi appello dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato che, pronunciandosi in via definitiva con la decisione n. 197 del 3 febbraio 1998, depositata il 16 aprile dello stesso anno, accoglieva i motivi di appello, ponendo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (costituitasi in giudizio insieme al prefetto di Napoli) le spese sostenute dalla societa' appellante; nonostante tale decisione abbia valore di res iudicata, la pubblica amministrazione non ha provveduto a garantirne l'esecuzione, consentendo la continuazione dell'attivita' di discarica, con grave pregiudizio per la salute e l'ambiente; dalla vicenda segnalata emerge la grave illegittimita' dell'operato sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia del prefetto di Napoli, in qualita' di commissario delegato ex articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e 7 ottobre 1994; in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato emergono i seguenti elementi di valutazione: a) l'incompetenza del prefetto di Napoli di adottare atti di natura espropriativa, con particolare riferimento al citato decreto di occupazione di urgenza cosi' come si evince chiaramente dalla ricognizione dei poteri attribuiti a detto organo dalle richiamate ordinanze, che non contemplano potesta' ablative; b) la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inspiegabilmente ignorato la necessita' e l'indifettibilita' di individuare e di delimitare puntualmente i poteri conferiti dalle citate ordinanze; c) la nomina del prefetto di Napoli quale commissario delegato e la sua sostituzione al commissario di Governo per gli interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti sono avvenute soltanto con l'ordinanza del 7 ottobre 1994, a dimostrazione del fatto che, prima di tale data, l'attivita' del prefetto si svolgeva in regime di prorogatio; d) la proroga dello stato di emergenza e' stata disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, organo incompetente, ed appare priva del benche' minimo requisito sia procedurale per potere essere qualificata quale nuova dichiarazione sia di fatto, in quanto solo al verificarsi della "catastrofe" possono attivarsi poteri eccezionali a mezzo dello strumento dell'emergenza; e) la violazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contenente la prescrizione per cui le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti debbono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare, altresi' fornendo un'adeguata motivazione; f) il fondamento illegittimo della "discrezionalita'" consentita al commissario delegato dall'articolo 2 dell'O.P.C.M. 11 febbraio 1994, in base al quale il suddetto commissario procede "adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme (...)", in quanto l'inciso "ove necessario" configura la necessita' quanto meno dall'esternazione di una motivazione - che non sia di mero stile - sull'esercizio della deroga; g) gli unici organi abilitati ad adottare ordinanze extra ordinem con riferimento alla disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992 sono il Presidente del Consiglio dei ministri ed il prefetto competente per territorio; eppure, in aperto contrasto con detta normativa, un terzo, il commissario straordinario, sfruttando l'abnorme delega di poteri conferitigli, si e' arrogato il potere di adottare egli stesso ordinanze extra ordinem; h) l'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di commissari delegati e che il provvedimento di delega debba indicare il contenuto, i tempi e le modalita' del suo esercizio, non essendo consentita alcuna autonomia o discrezionalita' agli organi delegati; i) l'ultimo comma del citato articolo 5 prevede la trasmissione delle stesse ordinanze ai sindaci interessati per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 142 del 1990; tale attivita' non solo non e' mai stata espletata ma addirittura tutte le garanzie di cui alla stessa legge n. 142 del 1990 sono state fatte oggetto di deroga, violando ancora una volta il dettato normativo; l) la violazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 225 del 1992, con specifico riferimento all'articolo 5, in quanto quest'ultima norma, se in casi eccezionali consente l'esercizio di poteri altrettanto eccezionali, pone tuttavia un limite, prevedendo che tali poteri siano esercitati "nel quadro" delle previsioni contenute negli articoli 12 e successivi della stessa legge; nella fattispecie, in realta', sono state disattese tutte le incombenze procedurali imposte dal richiamato quadro normativo; m) l'incompetenza del prefetto di Napoli ad adottare atti incidenti su altra provincia, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, in quanto, mentre l'esercizio dei poteri di attivazione delle procedure puo' essere ricondotto in capo al commissario delegato (prefetto di Napoli), non altrettanto puo' dirsi per i poteri in materia di esproprio, da realizzarsi nel preciso ambito provinciale (nel caso di specie dal prefetto di Salerno), ai sensi della normativa vigente, non derogata, ovvero "mal derogata" (confronta sentenza della Corte dei conti n. 28 del 1996 nonche' la sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 1992, n. 418, che ha considerato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, non modificativa della ripartizione di competenze tra Stato e regioni; n) i provvedimenti prefettizi hanno natura meramente esecutiva delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, e per cui giammai avrebbero potuto contenere previsioni in deroga a norme di legge; o) l'assoluta illegittimita' della deroga di norme che concorrono a determinare gli inderogabili principi generali dell'ordinamento, sancita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 1995), tra le quali rientrano quelle attinenti al procedimento Via (valutazione di impatto ambientale) che, secondo le sentenze della stessa Corte (n. 219/84 e n. 151/86), costituisce una normativa di principi inderogabile, in quanto posta a salvaguardia di un bene supremo, il paesaggio, e, piu' in generale, dell'ambiente e della salute ambientale; p) nel caso di specie, il commissario delegato, senza effettuare alcuna indagine e prescindendo da qualsiasi valutazione di impatto ambientale, ha ritenuto di localizzare la discarica nel raggio di 150 metri dalla sponda del fiume Parapoti, senza nemmeno sollecitare alcun intervento degli organi regionali -: quali siano le ragioni per le quali la pubblica amministrazione non abbia posto in essere gli atti e le iniziative derivanti dall'obbligo di conformarsi alla pronuncia del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1998, perpetuando un atteggiamento colpevole e deprecabile inerzia; quali iniziative il Governo intenda assumere in questa direzione e, in particolare, quali atti intenda adottare al fine di pervenire con la massima tempestivita' alla chiusura della discarica di Montecorvino Pugliano; se il Governo abbia consapevolezza dell'elevato livello del rischio ambientale costantemente alimentato dall'attivita' della discarica di Montecorvino Pugliano; quali iniziative intenda assumere per individuare e perseguire responsabilita' di enti o di soggetti il cui comportamento e' stato considerato illegittimo dal Consiglio di Stato. (2-01239)