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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01252 presentata da MATTARELLA SERGIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980707

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: il comune di Benevento ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex articolo 25 decreto-legge n. 66/89, convertito, con modificazioni nella legge n. 144/89, mediante atto del Commissario straordinario n. 37 del 15 settembre 1993, assunto con i poteri del Consiglio; l'articolo 84 del decreto legislativo n. 77/95 ai commi 1 e 5 dispone che ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino l'integrale copertura dei costi di gestione del servizio; l'articolo 61 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 68, della legge n. 543 del 28 dicembre 1995, dispone che il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati e che al costo di esercizio partecipano le spese inerenti il suddetto servizio, nonche' gli oneri indiretti e diretti, e che "ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani"; da rilevare che tale regolamento non e' un atto di competenza consiliare: il consiglio comunale di Benevento, utilizzando una facolta' concessa dalla finanziaria 1996 agli enti dissestati che presentassero avanzo di amministrazione, dispose, con apposita delibera consiliare, la deduzione del 15 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani dal costo di esercizio dei servizi di nettezza urbana, per l'anno 1997; l'articolo 49, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha accordato ai comuni la facolta', per il solo 1998, di dedurre dai costi complessivi del servizio di nettezza urbana sino all'intero costo dello spazzamento, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 61, comma 3-bis del decreto legislativo n. 507/93; in data 5 febbraio 1998 il funzionario responsabile della Tassa, dottor De Cecio, e il Vicesindaco del comune di Benevento, avvocato Nicola Boccalone, richiedevano al Ministero dell'interno un parere "in riferimento alla facolta', per il comune di Benevento, di determinare le tariffe della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 1998, avvalendosi della possibilita' di non coprire integralmente il costo del servizio, comprensivo dell'intero costo del servizio di spazzamento, mediante apposita deliberazione consiliare"; con nota del 2 marzo 1998, protocollo n. 50280, il Direttore generale dell'Amministrazione civile del ministero dell'interno, prefetto Gelati, rispondeva, ovviamente, che "per il 1998 il Comune di Benevento non poteva variare in aumento la percentuale applicata relativa alla deduzione del costo complessivo del servizio a titolo di spazzamento"; con delibera di giunta comunale n. 758 del 5 giugno 1998, l'Amministrazione comunale di Benevento interpretava il parere per l'anno 1997, aumentando retroattivamente le tariffe applicate nella misura del 15,318 per cento, e stabilendo una detrazione del costo dello spazzamento nella misura del 5 per cento, modificando la deliberazione consiliare, nonostante che il parere a firma del prefetto Gelati fosse relativo non gia' al 1997 ma al solo 1998, e che peraltro tale parere nulla indichi in relazione all'obbligo dell'ente locale di determinare una deduzione a titolo di spazzamento nella misura del 5 per cento per l'anno 1997, limitandosi ad evitare che venga dedotto l'intero costo dello spazzamento, come da modificazione introdotta dal citato articolo 49, legge 449 del 1997 per l'anno 1998; la giunta comunale di Benevento ha, peraltro, inserito nel conto consuntivo 1997, in corso di approvazione da parte del consiglio comunale, i maggiori introiti derivanti dagli aumenti stabiliti con la deliberazione di giunta comunale n. 758 del 5 giugno 1998 -: se il Ministro ritenga corretto il comportamento della giunta comunale di Benevento che ha modificato, con proprio provvedimento, quanto indicato dal consiglio comunale, peraltro con effetto retroattivo, violando il principio fissato dalla legge n. 504/92, articolo n. 32 che recita: "anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, gli Enti locali e i loro consorzi sono autorizzati anche in corso d'anno, e comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso, per la tassa dei RSU ... (...)"; quali iniziative intenda porre in essere affinche' si eviti l'utilizzo strumentale di un parere reso dal Direttore generale dell'Amministrazione civile in relazione ad una annualita' e ad una fattispecie totalmente differente da quanto attuato dalla giunta comunale di Benevento; quali iniziative intenda porre in essere affinche' i cittadini di Benevento non siano soggetti ad illegittime vessazioni in relazione al disposto aumento tariffario per il 1997, avvenuto da organo incompetente e con effetto retroattivo, nonostante l'articolo n. 32 della legge n. 504/92; quali forme di controllo ed indirizzo, in considerazione dello stato di dissesto in cui versa il comune di Benevento, intenda porre in essere onde evitare il disavanzo gestionale che si creerebbe in presenza di un contenzioso tra cittadini ed amministrazione per l'aver inserito nel conto consuntivo 1997 somme di dubbia esazione a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonostante, peraltro, l'articolo n. 4 del decreto legislativo n. 77/1995 reciti che "l'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che inizia il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto". (2-01252)





 
Cronologia
giovedì 2 luglio
  • Politica, cultura e società
    L'Udr tiene la convenzione costituente. Cossiga, presidente onorario, indica Mastella come segretario del partito, Buttiglione come presidente dell'esecutivo e Scognamiglio come presidente dell'assemblea nazionale. Lancia inoltre un appello ai centristi dei due poli e a Prodi per una lista unitaria alle elezioni europee.

lunedì 13 luglio
  • Politica, cultura e società
    Processo All Iberian 1: Berlusconi viene condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione e Craxi a 4 anni per il reato di finanziamento illecito ai partiti.