Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01271 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19980713
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: a seguito delle numerose e gravi irregolarita' segnalate in occasione dello spoglio dei voti per l'elezione del sindaco di Roma, un comitato di cittadini, costituitosi come comitato per la difesa della sovranita' popolare e formato anche da alcuni candidati alla carica di consigliere, ha presentato, il 31 dicembre 1997, al Tar Lazio un ricorso per l'annullamento dell'atto di proclamazione dei risultati elettorali e per la rinnovazione delle operazioni elettorali; nel ricorso si denuncia che "il procedimento elettorale risulta inficiato da numerosi vizi concernenti le operazioni dell'ufficio centrale di computo dei voti e di proclamazione degli eletti nonche' le operazioni elettorali effettuate nelle singole sezioni e la loro verbalizzazione"; il Tar, sezione II-bis, ha disposto, in conseguenza del ricorso, lo svolgimento di adempimenti istruttori in relazione alle irregolarita' denunciate; per le operazioni svolte in occasione delle elezioni, cinquanta impiegati comunali sarebbero stati distaccati presso l'ufficio centrale per le operazioni di rilevamento dei verbali di scrutinio, in violazione delle norme di legge inerenti alla composizione dell'ufficio centrale; il presidente dell'ufficio elettorale centrale, il dottor Michele Trantino, in riferimento alle elezioni amministrative svoltesi a Roma il 16 novembre scorso, in base a quanto risulta da alcuni quotidiani (Il Messaggero, 5 febbraio 1998; Il Giornale - Cronaca di Roma, 9 febbraio 1998) avrebbe affermato che "i dati riportati sui verbali di circa cento sezioni non risultano pienamente attendibili, in particolare per i voti di preferenza", che "tra i presidenti di seggio c'erano molti giovani di scarsa esperienza e, fra questi, e' probabile che qualcuno non fosse pienamente consapevole del ruolo e della responsabilita' rivestita", concludendo che "cio' spiegherebbe il gran numero di omissioni e di contraddizioni nella compilazione dei verbali" e che aveva rimesso al presidente della Corte di appello di Roma, per i provvedimenti del caso, una lista di circa cento presidenti di sezione; l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce la composizione dell'ufficio centrale che "e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale..."; l'articolo 72 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 indica come compito dell'ufficio centrale quello di "riassumere i risultati delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati"; l'articolo 48 della Costituzione stabilisce il principio della parita' formale e sostanziale del voto, come piu' volte confermato dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'atto di correzione dei risultati elettorali e' atto "di innegabile gravita'" (Corte Costituzionale n. 44 del 1961), essendo il voto espressione della sovranita', appartenente al popolo, ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione -: se risulti che per 432 sezioni, l'ufficio centrale, in presenza di rilevanti irregolarita' commesse sui verbali (correzioni illegali, uso del bianchetto, incongruenza e/o assenza di totali), invece di procedere all'annullamento degli stessi, abbia cercato di reperire i risultati in documenti non ufficiali quali le tabelle di scrutinio; se risulti che per 21 sezioni, come affermato dall'ufficio centrale, non sia stato possibile "appurare in maniera certa i risultati elettorali"; se risulti che i dati della sezione n. 584, per quanto concerne i voti di lista, sono stati forniti a voce, quattro giorni dopo la chiusura delle urne, dal presidente della sezione medesima; quali siano le irregolarita' effettivamente riscontrate e quali i seggi in cui si sono verificate; se non si ritenga opportuno adottare tutte le iniziative necessarie perche' siano accertate le dichiarazioni del presidente dell'ufficio centrale, il dottor Trantino, e verificata la ricorrenza di eventuali responsabilita' amministrative e penali di coloro che erano preposti a presiedere ai procedimenti di scrutinio ed alla verbalizzazione dei relativi risultati; se non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative necessarie affinche' si eviti che si ripetano situazioni di illegalita', nel corso delle procedure di verifica dei risultati elettorali e di scrutinio, che finiscono per ledere in modo inammissibile il diritto di voto dei cittadini e per falsare il valore rappresentativo degli organi elettivi espressione suprema dei valori primari di un ordinamento democratico. (2-01271)