Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01320 presentata da SCHMID SANDRO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980728
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che: la legge 29 ottobre 1997, n. 374 "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" ha finalmente segnato un punto di non ritorno e di civilta' rispetto ad un sistema bellico incivile ed indiscriminato che ancora colpisce in modo prioritario bambini e civili inermi in ogni parte del mondo provocando loro gravi menomazioni e/o una morte atroce; anche molti civili italiani, alcuni dei quali impegnati in progetti di volontariato e di cooperazione internazionale hanno, in questi ultimi anni, subito gravi menomazioni da mine anticarro o antipersona. In alcuni casi vi sono state menomazioni tali da rendere perennemente invalide le stesse persone che, dopo aver dedicato al Paese e alla solidarieta' internazionale il loro impegno civile e la loro dedizione, rischiano di trovarsi senza un adeguato riconoscimento del loro personale sacrificio; in modo particolare la legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, all'articolo 32 comma 2-bis, prevede per i cooperanti, come unico strumento di tutela e di assicurazione, l'iscrizione ad assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie limitatamente alle prestazioni sanitarie. Tale possibilita' di fatto si espletava in una copertura assicurativa nell'ambito delle convenzioni stipulate dal Dgcs (Direzione generale cooperazione allo sviluppo); la gia' citata legge 29 ottobre 1997, n. 374, considerando in modo particolare la specificita' delle vittime di mine antipersona all'articolo 8 ha previsto espressamente "il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione". Questa opportuna e significativa previsione normativa pone un punto fermo sull'attenzione che la Repubblica pone nei riguardi di tutti coloro che sono state vittime delle mine antipersona predisponendo per loro iniziative e strumenti particolari. Un'interpretazione, a nostro avviso limitativa di tale norma, ha ristretto il campo di applicazione di questo strumento ai soli interventi su "programmi" escludendo la possibilita' di iniziative a sostegno e su singole persone -: se, dalla considerazione che alcuni cooperanti e volontari hanno subito gravi menomazioni e grandi invalidita' permanenti a causa di mine anticarro o antipersona all'interno di progetti di cooperazione allo sviluppo e che lo Stato ha il dovere morale di assicurare a queste persone, e ai loro congiunti, la possibilita' di una vita dignitosa, intenda promuovere nei loro confronti particolari strumenti di risarcimento economico, di assistenza e di riabilitazione; se, in particolare, non ritenga che l'articolo 8 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, conseguentemente ad una sua corretta interpretazione, debba essere applicato anche ai cooperanti delle organizzazioni non governative che hanno subito infortuni a causa di mine antipersona o anticarro. (2-01320)