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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01336 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19980730

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: il punto 1 dell'articolo 41 della ordinanza ministeriale della pubblica istruzione del 14 gennaio 1998, relativa ai trasferimenti dei docenti nella scuola secondaria di secondo grado, recita quanto segue: "i docenti handicappati con invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i docenti emodializzati ex articolo 61 della legge n. 270/1982, hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista, in ciascuna fase dei trasferimenti alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda"; tale circolare, condizionando la precedenza nei trasferimenti per i docenti handicappati all'interno di ciascuna fase dei trasferimenti (fase comunale, fase provinciale e fase interprovinciale), determina le seguenti incongruenze: a) contrasta con il comma 2 dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale cosi' recita: "la persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda"; b) contrasta con il comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale cosi' recita: "la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede"; c) contrasta con la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (direzione generale degli affari generali e del personale) del 24 giugno 1994, n. 70 avente per oggetto "legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Agevolazioni previste dall'articolo 33". Tale circolare cosi' scrive: "per quanto riguarda il diritto di scegliere la sede di servizio piu' vicina al proprio domicilio, previsto sia per chi assista il disabile che per il lavoratore handicappato, la locuzione "ove possibile" va intesa, nel senso che il trasferimento potra' avere senz'altro luogo nell'ipotesi in cui, presso la sede di servizio indicata dall'interessato, vi siano vacanze in organico. Qualora manchi la predetta disponibilita', si ritiene che nell'attesa delle eventuali direttive di carattere generale, il diritto non potra' essere esercitato fino a quando non si riscontrino nuove vacanze nell'organico della sede richiesta, fermo restando che, nell'ipotesi in cui si verifichi una tale condizione, le domande miranti ad ottenere i benefici di cui al suddetto articolo 33, saranno soddisfatte in via prioritaria"; d) crea disagi ulteriori per i docenti disabili con difficolta' motorie; e) con l'applicazione di tale circolare si creeranno situazioni di questo tipo: un insegnante handicappato grave (riconosciuto tale ai sensi della legge 104/1992) che fa richiesta di trasferimento in ambito provinciale, non ha precedenza rispetto ad un insegnante normodotato, che chiede trasferimento nell'ambito comunale; f) in pratica un docente che non ha difficolta' motorie ha precedenza nel trasferirsi da una scuola all'altra dello stesso comune, mentre un docente handicappato, se insegna fuori dal comune nel quale risiede, e' subordinato al primo nel trasferimento, per cui e' costretto a viaggiare con tutti i disagi e i costi che cio' comporta -: cosa intenda fare per modificare tale situazione e nello specifico l'ordinanza citata nella parte in cui assoggetta la precedenza nei trasferimenti alle diverse fasi, in modo che si aboliscano le attuali ingiustizie, affinche' il nostro sia un paese piu' civile e per non disattendere gli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992. (2-01336)

 
Cronologia
giovedì 23 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge Giovanni Di Cagno, Giovanni Verde, Egidio Resta, Salvatore Mazzamuto, Graziella Tossi Brutti, Sergio Pastore Alinante, Raffaele Valensise, Mario Serio e Michele Vietti componenti del Consiglio superiore della magistratura.

giovedì 30 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge Giuseppe Riccio componente del Consiglio superiore della magistratura.

sabato 1° agosto
  • Politica, cultura e società
    Al termine dell'inchiesta sul disastro aereo di Ustica i pubblici ministeri romani incaricati del caso attestano che la tragedia fu provocata da un'esplosione e chiedono il rinvio a giudizio di quattro generali dell'Aeronautica per aver depistato le indagini.