Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00313 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19980930
La Camera, premesso che: il comma 1 dell'articolo 16, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, "Nuove disposizioni per le comunita' montane", nota come legge sulla "montagna", prevede particolari agevolazioni in favore dei piccoli imprenditori e degli esercenti dei pubblici esercizi che operano nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nei centri con meno di cinquecento abitanti, ricompresi nei comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni di appartenenza; ancora oggi tali disposizioni agevolative non vengono applicate a causa della mancata emanazione da parte del Governo del relativo regolamento attuativo; le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 consistono in esoneri dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, nonche' nel concordare preventivamente l'ammontare di reddito d'impresa da assoggettare ad imposta, in favore dei soggetti che abbiano conseguito un giro di affari inferiore a 60 milioni di lire nell'anno precedente; in data 2 agosto 1996, la Commissione finanze della Camera ha approvato la risoluzione n. 7-00008 con la quale si impegnava il Governo a dare attuazione, entro il periodo di imposta 1997, alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 mediante l'emanazione di uno specifico regolamento; in data 23 settembre 1998, la Commissione finanze ha discusso ed approvato la risoluzione 7-00564, "agevolazioni fiscali nelle zone montane", ma durante la seduta si e' appreso che il Governo ha deliberatamente disatteso l'impegno disposto dalla precedente risoluzione del 2 agosto 1996 approvata dal Parlamento ed anzi e' stato affermato che "il problema ha formato oggetto di una proposta di modifica legislativa approvata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e recepita in uno schema di disegno di legge ....." ed ancora, che "... il dipartimento delle entrate ha osservato che allo stato attuale la disposizione contenuta nell'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, deve ritenersi implicitamente abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale (emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); il medesimo dipartimento ha precisato che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione ha assorbito anche la disciplina del piu' volte citato articolo 16, comma 1, in quanto l'articolo 17, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 218 dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni con esso incompatibili. ...". quanto affermato dal Governo in sede di discussione della citata risoluzione 7-00564, appare sconcertante alla luce sia di come dal 1996 ad oggi nulla sia stato fatto per attuare concretamente la norma legislativa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 97 del 1994, assai importante per le aree interne del Paese, sia del fatto che il Governo, per mezzo del dipartimento delle entrate, ritenga che provvedimenti legislativi delegati possano abrogare implicitamente una disposizione assolutamente specialistica e tale da non potersi ritenere in contrasto con altre disposizioni a carattere generale; potrebbe accadere, visto il precedente, che anche in questa occasione il Governo, in attesa che si approvino ulteriori norme legislative attinenti con la materia contenuta nell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, o ancora peggio, rifacendosi ad altre disposizioni a carattere piu' generale in materia di fiscalita', gia' in vigore o prossime all'emanazione, non rispetti la volonta' del Parlamento espressa con l'approvazione in Commissione finanze della risoluzione 8/00038, in origine A.C. 7-00564, impegna il Governo a rendere efficaci gia' per l'anno 1998 le agevolazioni fiscali per le zone montane previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. (1-00313)