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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20202 presentata da MARONI ROBERTO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19981009

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: le assegnazioni di obiettori di coscienza, nei comuni capoluogo della Lombardia convenzionati per l'utilizzo di obiettori, avvengono nella maggior parte dei casi in contrasto con le richieste nominative degli enti stessi, contravvenendo al criterio di rispetto della vocazionalita' delle destinazioni, prescritto dal punto 3 del comma 1 della Circolare del ministero della difesa 20 dicembre 1986 Prot. Leva/9 U.D.G.; tale criterio e' fondamentale per acquisire al servizio civile giovani effettivamente motivati e attitudinalmente idonei tenuto conto delle delicate funzioni di carattere socio-assistenziale cui vengono adibiti a favore della comunita' e delle sue fasce piu' deboli: disabili, anziani, emarginati, minori a rischio, eccetera, col pericolo di vanificare l'utilita' sociale del servizio civile; proprio per questa criticita' dei criteri di assegnazione, il principio della destinazione vocazionale e' stato recentemente ribadito e definitivamente sancito dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, che ha riformato il servizio civile; si sottolinea che il mancato rispetto della cruciale vocazionalita' non puo' essere in alcun modo giustificato da presunte "difficolta' logistiche ed organizzative" di direzione generale della leva, in quanto la normativa vigente prevede l'eventualita' di destinazioni difformi solo per carenza di posti presso gli enti vocazionali. Ora, in tutte le realta' lombarde verificate, risulta che le mancate assegnazioni sono avvenute per ridistribuzioni mirate tra un ente e l'altro, ossia mandando ad un ente i giovani richiesti dall'altro e viceversa, prevalentemente fuori provincia o addirittura fuori regione, come per creare ad arte disagio e difficolta'; gli scaglionamenti delle assegnazioni di obiettori di coscienza, per i comuni capoluogo lombardi e del nord-Italia, avvengono in modo decisamente capriccioso, oscillando tra i 13 e 17 mesi dall'inoltro della domanda e quindi prescindendo totalmente dalle esigenze di sostituzione dei congedanti presso gli enti di destinazione; in tal modo esigenze di intervento nei settori socio-assistenziali piu' critici non possono essere soddisfatte, e tra un congedo e l'altro intercorrono intervalli assai variabili, durante i quali manca la continuita' del servizio civile; tale fenomeno e' aggravato dal fatto che non vengono rispettate le destinazioni vocazionali, in quanto le segnalazioni alla direzione generale della leva da parte degli enti convenzionati vengono effettuate in base ad una programmazione delle sostituzioni, con tempi di attesa-standard, il cui stravolgimento da parte della direzione generale della leva sconvolge ogni possibilita' di ordinata e socialmente proficua gestione del servizio civile presso gli enti; le richieste di stipula ovvero di estensione delle convenzioni con la direzione generale della leva da parte degli enti per l'utilizzo di obiettori di coscienza devono subire tempi di attesa assolutamente abnormi, in contrasto col termine massimo di 90 giorni previsto dal regolamento per il procedimento amministrativo del ministero della difesa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603. Infatti, sempre nei comuni lombardi e del nord-Italia vi sono, ad esempio, convenzioni in attesa di estensione da almeno due anni; viceversa ci sono enti ed associazioni (come quelli riuniti nel Cesc Lombardia, con sede in Bergamo, Via Scuri n. 1, il cui responsabile risponde al nome di Claudio Di Blasi) che vantano pubblicamente di avere un rapporto continuativo con la Direzione generale della leva del ministero della difesa, il che ha reso possibile la fornitura - dietro compenso s'intende - di una serie di servizi agli enti aderenti, tra cui, come riporta una scheda promozionale inviata dal Cesc Lombardia ai comuni della provincia di Bergamo: " - assegnazioni: segnalando (anche via fax e con le dovute procedure indicate dal Cesc) i dati necessari sugli obiettori "desiderati", si avra' la possibilita' di vedere accolte tali richieste", grazie ad un accordo tra direzione generale della leva e Cesc secondo l'interrogante; - "pratiche per ampliamento convenzioni definitive e temporanee: e' possibile che funzionari del Cesc seguano direttamente a Roma le vostre pratiche per l'ampliamento delle convenzioni in essere, segnalando immediatamente eventuali problemi", grazie ad un accordo tra direzione generale della leva e Cesc, secondo l'interrogante; la regolamentazione operativa degli obiettori da parte della direzione generale della leva e' orientata a cumulare tutte le possibili rigidita' burocratiche per impedire una funzionale organizzazione dei servizi, soprattutto nei delicati settori socio-assistenziali, che pure costituiscono il nerbo ed il nucleo di massimo valore sociale aggiunto del servizio civile; si citano in proposito: a) l'impossibilita' di tenere in servizio gli obiettori oltre le ore 20.00 e nelle festivita' (salvo riposo successivo): ma come comportarsi se, ad esempio, l'obiettore e' utilizzato in assistenza ad un disabile come e' possibile impiegarlo per il supporto al pasto serale ed all'addormentamento dell'assistito, o nelle giornate festive, o se si dovesse supportare l'assistenza ad un asilo notturno, o ad una casa di accoglienza per immigrati o tossicodipendenti? E si trattasse di supporto a vigilanza o guida museale, in strutture che hanno la loro massima affluenza nelle giornate festive?; tra i motivi addotti vi e' l'impossibilita' di rilasciare le licenze di fine settimana lavorativa in giorni diversi dal sabato e dalla domenica: ma se il servizio da supportare si deve svolgere dal martedi' al sabato, perche' non estendere la licenza alla giornata di lunedi'?; vi e' ancora l'impossibilita' di cumulare con le licenze di fine settimana le altre licenze (breve, ordinaria, ministeriale): cio' infatti, in coda alla fruizione delle altre licenze, comporta artificiosi rientri in servizio per un giorno solo, al venerdi' o al sabato oppure al lunedi', solo per interrompere la continuita' del riposo rispetto alle licenze del fine settimana. Non si ritiene possibile una razionale organizzazione delle sostituzioni con tale meccanismo quando solitamente i programmi di attivita' sono impostati su base settimanale? -: quale sia stata sino ad oggi l'effettiva percentuale di rispetto delle destinazioni vocazionali nei singoli comuni capoluogo italiani; quali siano i tempi minimi, medi e massimi di attesa per nuove convenzioni o estensioni di quelle preesistenti, distintamente per ogni singola regione; se sia, conoscenza dei pubblicizzati accordi tra il ministero della difesa ed enti o associazioni (in particolare il Cesc Lombardia) aventi ad oggetto la gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza, chi abbia autorizzato tali accordi e di che natura giuridica essi siano; se non ritenga di intervenire per risolvere i gravi problemi operativi causati nella gestione del servizio degli obiettori di coscienza. (4-20202)

Nella procedura di avvio al servizio sostitutivo civile, l'Amministrazione della Difesa tiene in considerazione le indicazioni fornite dagli interessati nonche' le richieste, anche nominative, degli Enti convenzionati. Il procedimento informatizzato di assegnazione applica complessivamente i seguenti criteri: particolari situazioni familiari e di studio degli obiettori; richieste reciproche Enti/obiettori; preferenze espresse dagli obiettori di coscienza; residenza degli obiettori. Con l'applicazione informatizzata di detti criteri - sulla base di un calendario predisposto all'inizio di ogni anno, che prevede l'avvio al servizio con cadenza mensile - vengono via via avviati al servizio, con i singoli scaglioni, gli obiettori che da piu' tempo sono in attesa della chiamata. Con tale procedura puo' verificarsi, talvolta, che un Ente si veda assegnato un obiettore non richiesto nominativamente o che per un certo periodo non riceva obiettori a copertura di tutti i posti previsti in convenzione. D'altronde, agli Enti convenzionati e' noto che l'impiego degli obiettori non puo' essere considerato determinante per il funzionamento dei servizi in cui gli stessi vengono assegnati e che la disponibilita' ricettiva prevista in convenzione rappresenta soltanto la capacita' massima non superabile e non il numero dei giovani da mantenere continuativamente in servizio presso l'Ente. Nel caso, poi, che alcuni Enti ricevano obiettori in maggior numero, per maggiore disponibilita' dei giovani o per una migliore programmazione degli Enti stessi, l'Amministrazione non puo' effettuare "compensazioni" tra questi distribuendo "equamente" obiettori, in quanto le disposizioni normative, ed in particolare la nuova legge sull'obiezione di coscienza 230/98, fanno esplicito obbligo di tenere conto delle richieste formulate dagli obiettori nonche' della residenza degli stessi. La residenza dell'obiettore e' determinante, per l'assegnazione nei posti nei quali non sono garantite strutture logistiche per la fornitura di vitto e alloggio. L'obiettore, infatti, al termine dell'orario di servizio e libero da qualsiasi vincolo deve poter tornare al proprio domicilio. Quanto alla precettazione di obiettori non richiesti, essa si verifica soprattutto in situazioni particolari e contingenti, come nel caso in cui l'Ente richiesto o richiedente non abbia piu' posti liberi e vi sia l'esigenza di avviare al servizio presso gli Enti che hanno ancora posti disponibili obiettori per i quali stia per scadere il termine massimo di 18 mesi dalla domanda. D'altra parte, un criterio di assegnazione basato esclusivamente sulle richieste nominative da parte degli Enti convenzionati renderebbe impossibile l'avvio al servizio degli obiettori non richiesti da alcun Ente, senza averne ottenuto il preventivo benestare. In merito alle richieste nominative non esaudite, le preferenze manifestate dagli Enti per determinati obiettori, ancorche' tenute sempre in debita considerazione, non ne comportano necessariamente l'automatica assegnazione in quanto le stesse talvolta possono non coincidere con le indicazioni di preferenza espresse dai giovani interessati o le date di partenza possono non essere in sincronia con i tempi programmati dagli Enti. L'obiettivo generalmente perseguito, gia' prima dell'entrata in vigore della legge 230/80, per quanto consentito dall'attuale dislocazione degli Enti e dalla loro capacita' d'impiego, e' stato quello di dare attuazione al processo di regionalizzazione con un impiego, per il 1998, in ambito regionale, di n. 53.644 obiettori di coscienza rispetto ai 44.071 del 1997, con un significativo incremento di quasi 10.000 unita'. Per quanto attiene ai tempi di assegnazione rispetto alla data di presentazione della domanda, nel corso del 1998 si e' registrata una contrazione dalla precedente media di 18 mesi agli attuali 13-14 mesi. D'altronde non e' possibile procedere subito ad una piu' cospicua precettazione poiche', in campo nazionale l'attuale disponibilita' di posti e' insufficiente a consentire l'invio in servizio di tutti i giovani che hanno presentato domanda di obiezione. Pertanto, al fine di soddisfare le richieste dei giovani, e' stato realizzato un incremento numerico dei posti disponibili attraverso un consistente aumento delle convenzioni, unitamente all'ampliamento di quelle esistenti. A fronte di 51.812 posti utili nel 1997, oggi ne sono disponibili 57.959. Con specifico riferimento alle convenzioni, l'iter istruttorio finalizzato alla stipula e' compreso in termini che non possono essere quantificati in modo attendibile in quanto ogni convenzione rappresenta un caso a se'. Infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127 all'articolo 135 statuisce che "per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 con i Comuni per il Ministero della Difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio". Cio' comporta, nella interpretazione letterale della norma, che la stipula delle convenzioni in parola sia di competenza delle Prefetture, quali rappresentanti locali del Governo. Il comportamento tenuto dalla Direzione Generale in materia di convenzioni e' sempre improntato alla massima trasparenza e alla legittimita' dell'azione amministrativa, senza favoritismi di sorta nei confronti di alcun Ente. Non esistono infatti Enti per cosi' dire "privilegiati" rispetto ad altri, ne' con riferimento ai tempi per ottenere la convenzione o l'ampliamento della capacita' numerica, ne' per le precettazioni di giovani in servizio civile. Ne', tantomeno, esiste alcun accordo con il CESC Lombardia nella persona del suo rappresentante, Claudio Di Biasi, ed in tal senso si smentice categoricamente quanto riportato nell'interrogazione. Relativamente all'orario di servizio, la previgente normativa non recava alcuna indicazione limitandosi a prevedere, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29/11/1977, n. 1139 che "esso dovra' corrispondere a quello previsto per il personale dipendente dell'Ente adibito alle stesse mansioni". Per chiarire la rilevante questione, evitando, per quanto possibile, ingiustificate disparita' di trattamento a seconda dell'interpretazione della suddetta vaga normativa, la Direzione Generale ha ritenuto di dover intervenire a disciplinare la materia. E' stato cosi' previsto che l'orario di servizio ammonti a 36-40 ore, articolate su 5 o 6 giorni a settimana, e che l'obiettore di coscienza abbia diritto ad uno o due giorni di riposo a seconda che l'impiego sia previsto su 5 o 6 giorni. Qualora la tipologia dell'Ente lo richieda, il riposo di fine settimana puo' essere fruito in un giorno diverso dal sabato o dalla domenica. E' previsto inoltre che l'attivita' dell'obiettore di coscienza, di regola, debba svolgersi in orario diurno, salvo che per esigenze eccezionali e saltuarie, in presenza delle quali puo' essere impiegato anche in orario notturno. Con riferimento alla fruizione delle licenze, la previgente normativa prevedeva, all'articolo 11 della legge 772/72, l'equiparazione tra militari ed obiettori di coscienza. In forza di tale equiparazione agli obiettori di coscienza si applicano le stesse disposizioni valevoli per i militari di leva, tra le quali quelle relative al divieto del cumulo delle licenze. Infatti, la nuova legge non reca alcuna disposizione all'argomento, presumibilmente per la volonta' del legislatore di rinviare la disciplina alla normazione secondaria. Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.



 
Cronologia
mercoledì 7 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio Prodi si reca alla Camera per una verifica della propria maggioranza. Durante il dibattito il capogruppo di Prc, Oliviero Diliberto, annuncia il voto favorevole della maggioranza del gruppo, sancendo definitivamente la spaccatura del partito. L'Udr nega la fiducia al Governo.La risoluzione, presentata da Mussi (SD-U) ed altri, sulla cui approvazione il Presidente del Consiglio ha posto la questione di fiducia è respinta con 312 voti favorevoli e 313 contrari. Il Presidente del Consiglio si reca dal Capo dello Stato per rassegnare le dimissioni dell'Esecutivo.

domenica 11 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Nasce il Partito dei comunisti italiani (Pdci) scindendosi dal Partito della rifondazione comunista.