Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01459 presentata da FIORI PUBLIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19981113
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: la crisi in cui versa il sistema giudiziario e' gravissima ed ha imboccato la strada della paralisi totale, senza possibilita' di ritorno, al punto che il cittadino italiano e' obbligato a sopportare una giustizia talmente lenta che non solo determina gravi danni senza possibilita' di effettiva tutela, ma che comporta, specie nel processo civile, una vera e propria "denegata giustizia"; sempre piu' spesso la Corte europea per i diritti dell'uomo ha accertato in processi italiani la violazione dell'articolo 6.1 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" che sancisce: "ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole"; molte sono le cause che hanno portato a questa situazione di "bancarotta giudiziaria"; tra queste, oltre alla carenza di organico, anche la scarsa professionalita' ed impegno di alcuni magistrati designati per la trattazione delle cause e di altri magistrati incaricati di coordinare il lavoro dei colleghi; detti giudici spesso abusano, nell'ambito della dinamica professionale, dei poteri loro conferiti, perche' mentre le parti sono vincolate al rispetto di termini perentori, al magistrato sono riservati termini ordinatori che consentono dilazioni, rinvii e ritardi con una discrezionalita' che viene spesso arbitraria e quindi illegittima; sussiste una inaccettabile disparita' di condizioni tra giudici oberati di lavoro che vivono in condizioni drammatiche il loro impegno civile e professionale, e giudici che fanno del rinvio una vera e propria "categoria" di disimpegno e di sostanziale rifiuto di giurisdizione; l'articolo 186 del codice di procedura civile dispone che sulle domande ed eccezioni delle parti il giudice istruttore puo' riservarsi di dare i provvedimenti opportuni entro cinque giorni dall'udienza, utilizzando tale lasso di tempo per meglio esaminare gli atti di causa, lontano dalla confusione dell'udienza. Questo termine ordinario, il cui rispetto e' lasciato alla sensibilita' ed alla diligenza del magistrato, spesso diviene strumento perverso per non affrontare le questioni e quindi per procrastinare e paralizzare la vertenza; ad esempio, alla I sezione civile del tribunale di Roma, la sezione piu' importante perche' si occupa dei rapporti familiari e dei giudizi che vedono coinvolta la pubblica amministrazione, da due anni un giudice istruttore non assume provvedimenti che dovevano essere resi fin dal 1996; non a caso le piu' recenti pronuncie per violazione dell'articolo 6.1 della Convenzione europea sui "diritti fondamentali" riguardano procedimenti pendenti dinanzi alla suddetta 1^ sezione del tribunale di Roma; tali comportamenti hanno di fatto vanificato la recente riforma del processo rivolta ad accelerare i procedimenti civili, al punto che lo stesso articolo 186-quater del codice di procedura civile, che rappresenta il maggior sforzo del legislatore per snellire i tempi della giustizia, e' stato stravolto con assoluta disinvoltura; la norma in questione prevede che, esaurita l'istruttoria, il giudice istruttore puo', su istanza di parte, disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio di cose o di somme, prima della naturale fine del giudizio, nei limiti in cui "ritiene raggiunta la prova". Ebbene, alla prima sezione del tribunale civile di Roma, con ordinanza del 12 agosto 1995 il giudice istruttore nella causa Galli c. condominio via Tuscolana 9, ha ritenuto di non pronunciarsi sull'istanza ex articolo 186-quater del codice di procedura civile reputando "opportuna" la verifica collegiale delle prove acquisite: si e' realizzato cosi' un classico esempio di giustizia negata e di totale disapplicazione delle nuove norme approvate recentemente dal Parlamento per "accelerare e snellire il processo civile"; tale comportamento gravemente omissivo non e' stato ne' segnalato al Consiglio superiore della magistratura ne' sottoposto al potere disciplinare previsto dalla legge, tanto che sembra stia divenendo prassi consolidata di detta I sezione del tribunale civile di Roma che i provvedimenti ex articolo 186 quater del codice di procedura civile vengono rimessi al collegio con ritardi penalizzanti per i diritti delle parti in causa e in piena violazione della recente riforma del processo civile -: se intenda rendere noti i dati precisi ed aggiornati in merito alle risultanze delle ultime ispezioni effettuate presso il tribunale civile di Roma con specifico riferimento ai tempi di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti alla I Sezione di detto tribunale; quali iniziative e quali interventi il Governo intenda promuovere con urgenza al fine di impedire che la costante violazione degli articoli 186-bis, ter e quater del codice di procedura civile finisca per annullare la recente riforma rivolta a rendere effettivo il diritto ad una giustizia tempestiva cosi' come garantito dalla Costituzione italiana e dai princi'pi fondamentali della Unione europea; se non ritenga che dovrebbero essere imputati personalmente ai magistrati responsabili i danni cui l'Italia viene condannata dalla Commissione europea per gli ingiustificati ritardi nell'esercizio della giurisdizione. (2-01459)