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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21379 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (MISTO) in data 19990111

Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: la provincia di Modena e' stata divisa in otto aree locali per il servizio telefonico con decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni; l'area locale di Pieve Pelago (comprendente altri cinque comuni dell'Appennino modenese Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Sestola e Fanano) e' la zona piu' povera e disagiata dell'alto Appennino modenese; con la creazione di tale area il costo/minuto del collegamento telefonico con Modena risulta in assoluto il piu' caro fra tutti i comuni dell'Appennino modenese; a chi chiama da questa area locale qualsiasi utente della provincia di Modena viene applicata la tariffa interurbana per distanze superiori ai 30 chilometri -: se non intenda eliminare l'area locale di Pieve Pelago ed inserirne i comuni nell'area locale di Maranello con un riequilibrio del costo delle chiamate non penalizzante per queste realta'. (4-21379)

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) e dall'articolo 7 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni) i compiti di regolazione e vigilanza in materia di condizioni economiche di offerta per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa sono stati demandati alla predetta Autorita'. Si rammenta, altresi', che in materia tariffaria la direttiva 96/19/CE (articolo 4 quater) stabiliva che se il riequilibrio tariffario di ciascuno Stato membro non fosse stato effettuato entro il 1^ gennaio 1998, lo Stato non in regola avrebbe dovuto presentare alla Commissione un preciso calendario di scadenze entro le quali eliminare i residui squilibri; in attuazione di quanto disposto dalla direttiva, l'Autorita' ha definito una serie di scadenze temporali in modo da permettere alla Telecom di riequilibrare le sue tariffe sulla base di un piano di ribilanciamento da attuarsi in tre fasi e da concludersi nel luglio 1999. Considerato che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti da Telecom Italia non sono commisurate ai costi effettivi del servizio, (come contemplato dagli articoli 1 e 3 del d.P.R. 318/97) a causa della dipendenza dell'attuale struttura tariffaria dal piano nazionale di suddivisione del territorio per il servizio telefonico del 25/11/97, il quale genera, con particolare riferimento alla aree locali contigue, l'applicazione di tariffe interurbane, l'Autorita' ha avviato un'analisi finalizzata alla introduzione della c.d. "tariffa di prossimita'". In proposito e' necessario ridefinire le aree locali e i loro confini in vista dell'obiettivo di estendere le attuali aree locali, in considerazione della distribuzione della popolazione, dell'evoluzione delle tecnologie e dell'introduzione della portabilita' del numero. Il mercato italiano della telefonia locale, infatti, presenta diversi elementi di criticita' a causa di diversi fattori quale la limitata correlazione delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non commisurati alla distribuzione della popolazione ed all'uso effettivo) per cui e' necessario procedere ad una nuova definizione delle aree locali di applicazione della tariffa urbana in base a considerazioni che tengano conto della effettiva domanda generata nelle diverse aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree a basso traffico, aree ad elevato traffico). L'attuale struttura delle tariffe telefoniche si basa su una ripartizione del territorio che prevede 696 aree locali e 232 distretti telefonici (d.m. 25/11/1997), per cui pagano la tariffa urbana unicamente le conversazioni originate e terminate all'interno della stessa area locale, mentre sono soggette alla tariffa interurbana le conversazioni tra differenti aree locali; la tariffa interubana e' differenziata in funzione della distanza tra i centri delle aree locali di origine e destinazione della chiamata, con tre diversi livelli di tariffazione (per distanze inferiori ai 15 Km., per distanze comprese tra 15 e 30 Km. e per distanze superiori a 30 Km). In alcuni casi la ripartizione del territorio non corrisponde alle suddivisioni amministrative o comunque alla struttura socio-economica del territorio, dal che deriva che in situazioni analoghe (per esempio di piccoli centri prossimi ad un comune di maggiori dimensioni, o di diversi centri di dimensioni contenute che congiuntamente compongono un'area socio-economica integrata) talvolta si applica la tariffa urbana, ed altre la tariffa interurbana. Tenendo conto di tutto cio' l'Autorita' - con deliberazione 85/98 del 22 dicembre 1998 - ha disposto che la societa' Telecom Italia proceda all'introduzione della "prossimita'" intesa nel senso dell'estensione delle aree locali in cui applicare la tariffa urbana, pertanto le attuali aree locali dovranno subire una riduzione in modo da garantire una maggiore uniformita' del numero dei clienti raggiungibili all'interno di una stessa area rispetto a quanto si verifica attualmente. A tal fine e' stato istituito un gruppo di lavoro comprendente membri dell'Autorita' e della soc. Telecom che dovra' concludere la propria attivita' entro il 28 febbraio 1999 e, sulla base dei risultati cui perverra', l'Autorita' determinera' le modalita' ed i termini di introduzione della "prossimita'" da applicare nella seconda fase della manovra tariffaria. Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.



 
Cronologia
venerdì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottano l'euro come moneta ufficiale. 

mercoledì 20 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (AC 5403), che sarà approvato dal Senato il 24 febbraio 1999 (legge 8 marzo 1999, n. 50 - Bassanini quater).