Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21413 presentata da CICU SALVATORE (FORZA ITALIA) in data 19990111
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nella seduta del 10 dicembre 1998 il consiglio regionale della Sardegna ha approvato un provvedimento di legge che rinvia in autunno il voto per le elezioni amministrative previste nella prossima primavera 1999; la regione Sardegna non ha mai legiferato per recepire organicamente la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e successive modificazioni e la stessa potesta' legislativa in materia di ordinamento degli enti locali non puo' riguardare l'allungamento temporale delle legislature che con la richiesta di omologazione del provvedimento approvato dal consiglio regionale ne allungherebbe di sei mesi la durata complessiva; e' indubbia una violazione dei princi'pi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato che si realizza con quello che appare all'interrogante un eclatante abuso di potere da parte del consiglio regionale della Sardegna che decide l'allungamento della legislatura che in Sardegna e solo in Sardegna durera' sei mesi in piu' rispetto alle altre regioni italiane in antitesi all'articolo 3 del principio costituzionale che prevede la parita' di trattamento dei cittadini -: quale atteggiamento intenda assumere il Governo in merito allo spostamento della tornata elettorale in autunno anziche' nella primavera 1999 in Sardegna e alla legittimita' del provvedimento approvato dal consiglio regionale della Sardegna. (4-21413)
In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata si riferisce quanto segue. Con delibera legislativa la Regione Sardegna ha disposto il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e provinciali il cui svolgimento ai sensi della L. 7.6.1991 n. 182 e' previsto per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 1999, posticipandole alla successiva tornata elettorale. La Regione Sardegna, con la modifica dello Statuto (articolo 3 comma 1, lettera b) introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 21.9.1993, ha acquisito competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, e quindi essa puo' intervenire legislativamente anche in materia di elezioni dei Consigli comunali e provinciali, dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia. La Regione in tale materia non aveva mai esercitato alcuna funzione legislativa, rimettendosi alle disposizioni contenute nella legge statale 7 giugno 1991 n. 182, che prevede all'articolo 3 che la data di svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali e provinciali venga fissata con decreto del Ministro dell'Interno, attenendosi conseguentemente alle indicate date di svolgimento delle stesse. A differenza delle altre regioni a statuto speciale che hanno organicamente disciplinato con legge regionale o con norme di attuazione le modalita' di svolgimento delle elezioni nonche' hanno individuato la competenza sulla fissazione delle date in capo al Presidente della Giunta regionale, la Regione Sardegna con la legge in esame si limita a disporre il rinvio della data delle elezioni. Nella relazione accompagnatoria, la Regione motiva tale provvedimento con considerazione che nel medesimo periodo stabilito per le elezioni in questione svolgono anche le elezioni europee e le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Viene anche evidenziato che il rinvio delle elezioni amministrative trae un'ulteriore motivazione dall'imminente conclusione dell'iter relativo all'istituzione delle nuove province. Il Ministero dell'Interno ha fatto pervenire il proprio parere di competenza, ribadendo che la Regione Sardegna pur avendo in materia elettorale competenza legislativa esclusiva non ha sinora esercitato alcuna funzione legislativa o amministrativa in merito, tanto e' vero che le consultazioni provinciali e comunali si svolgono con l'osservanza delle norme statali. Afferma altresi' il predetto Ministero che la Regione ha adottato il provvedimento con il quale ha derogato in parte alle disposizioni contenute nella legge n. 182/1991, avvalendosi per la prima volta dei poteri coferitigli con la citata legge costituzionale, segnalando comunque "che la mancanza di un'organica disciplina regionale che regoli l'intera materia elettorale, a fronte di un intervento mirato unicamente ad un aspetto specifico della legislazione - quello della data di consultazione - suscita qualche perplessita' di ordine sistematico". La delibera legislativa, pertanto, non esorbita dalla competenza regionale, pur dovendosi riconoscere che la materia relativa allo svolgimento delle elezioni dovra' essere disciplinata, in maniera organica, con legge regionale. Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.