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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21468 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990112

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza identificava come soggetti all'obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la propria attivita' "i fabbricanti... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose...", con relativo pagamento della tassa di concessione governativa; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (cosiddetta "legge Bassanini"), ha stabilito, all'articolo 16, comma 1, che "all'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini", con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie di "cesellatori, orafi, incastratori di pietre ed esercenti industrie o arti affini", non sono piu' tenute all'obbligo della licenza; le questure non stanno tenendo conto della norma di soppressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopraindicate (orafi, cesellatori, incastratori), l'obbligo di munirsi di licenza, con i conseguenti costi; le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza, nella misura corrispondente a quella dovuta dai "fabbricanti" (pari a lire 600 mila), in attuazione di quanto previsto nella circolare del ministero dell'interno del 20 dicembre 1997, protocollo n. 559/C-27626-12020; il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad un quesito posto dall'Associazione artigiani, orafi, argentieri, orologiai ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha precisato che "rientrano nella categoria di "orafo" le imprese artigiane di oreficeria iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attivita' di produzione di oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto automatizzate"; ha altresi' chiarito espressamente che "il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968 recante "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi") non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso giuridico" -: se non condivida l'interpretazione, che si evince da quanto descritto, secondo la quale innanzitutto l'orafo, come sopra definito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante, sempreche' non esegua lavorazioni completamente automatizzate; se non convenga, inoltre, che dal 6 maggio 1998 la figura giuridica dell'orafo, per lo svolgimento dell'attivita', anche di produzione, non richiede piu' il possesso della licenza, ne' del suo rinnovo (con il pagamento della tassa di concessione governativa di lire 120 mila); se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 20 dicembre 1997, protocollo 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del ministero dell'industria, affinche' le strutture che dipendono dal dicastero procedano nell'applicazione della normativa alla luce dei chiarimenti forniti dal competente ministero dell'industria, commercio e artigianato e dei nuovi provvedimenti legislativi. (4-21468)

 
Cronologia
venerdì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottano l'euro come moneta ufficiale. 

mercoledì 20 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (AC 5403), che sarà approvato dal Senato il 24 febbraio 1999 (legge 8 marzo 1999, n. 50 - Bassanini quater).